Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di Adr, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e perimetro applicativo; (ii) mediazione obbligatoria e "simmetria" tra istanza di mediazione e domanda giudiziale; (iii) mediazione obbligatoria per clausola contrattuale e sanzione di improcedibilità del giudizio; (iv) mediazione obbligatoria, impugnazione deliberati condominiali ed interruzione del termine decadenziale; (v) negoziazione assistita e liquidazione delle spese della procedura; (vi) perizia contrattuale e criteri di distinzione dall'arbitrato irrituale; (vii) consulenza tecnica preventiva ed omesso il tentativo di conciliazione da parte del Ctu.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 28 gennaio 2022, n. 1401
La sentenza rimarca che il procedimento di mediazione non risulta obbligatorio nei procedimenti di ingiunzione quando l'azione proposta in giudizio non rientra tra quelle elencate dallo stesso legislatore, tra le quali, senz'altro non figura l'azione proposta nel giudizio monitorio concernente corresponsioni di somme di denaro derivanti da contratto atipico.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Civitavecchia, Sezione civile, sentenza 4 febbraio 2022, n. 151
La pronuncia, resa nel quadro di una controversia insorta in materia condominiale soggetta a mediazione obbligatoria, afferma l'improcedibilità della domanda giudiziale, quale domanda nuova, ove quest'ultima risulti radicalmente diversa rispetto a quella di mediazione in punto di simmetria del "petitum", ovvero dell'oggetto della pretesa fatta valere in quella sede, con quanto proposto in giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 7 febbraio 2022, n. 1008
Prestando adesione ad un indirizzo recepito da una parte della giurisprudenza di merito, la decisione afferma che ove le parti si siano pattiziamente obbligate ad esperire una procedura di mediazione, convenzionalmente regolata, prima di una qualsiasi azione giudiziale in caso di controversia insorta tra le stesse, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale ove il tentativo non venga esperito dalla parte onerata.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Sondrio, Sezione civile, sentenza 11 febbraio 2022, n. 59
La sentenza riafferma che, al fine di interrompere il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 c.c. per l'impugnazione dei deliberati assembleari condominiali, non è sufficiente che l'istanza di mediazione sia presentata all'organismo di mediazione, ma è necessario che la stessa risulti nel predetto termine anche comunicata al Condominio.

NEGOZIAZIONE ASSISTITACorte d'Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 16 febbraio 2022, n. 539
La pronuncia, resa in tema di negoziazione assistita obbligatoria, riafferma che in caso di fallimento del tentativo determinato dalla mancata adesione all'invito della parte convenuta, le spese della procedura debbono essere riconosciute alla parte vincitrice a titolo di risarcimento del danno emergente.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Trani, Sezione civile, sentenza 27 febbraio 2022, n. 386
La pronuncia ribadisce che la differenza tra le perizia contrattuale e arbitrato irrituale attiene unicamente all'oggetto del contrasto che le parti intendono risolvere, essendo quest'ultimo eminentemente giuridico nel caso di arbitrato irrituale e tecnico nel caso di perizia contrattuale, senza che ciò comporti pratiche conseguenze giuridiche.

ATP/CONCILIAZIONE Corte di Appello di Lecce, Sezione I civile, sentenza 4 marzo 2022, n. 282
La decisione precisa che in sede di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex articolo 696-bis c.p.c. l'omesso tentativo di conciliazione da parte del consulente non determina alcuna nullità della espletata Ctu.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Ambito applicativo – Limiti – Azione monitoria concernente il pagamento di somme aventi titolo in contratto atipico – Esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione. (Cc, articolo 1322; Dlgs n. 28/2010, articolo 5; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Dlgs n. 28 del 2010, il procedimento di mediazione non risulta obbligatorio nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, e comunque, ai sensi del comma 1, del medesimo articolo, anche dopo tale evenienza, quando l'azione proposta in giudizio non rientra tra quelle elencate dallo stesso legislatore, tra le quali, senz'altro non figura l'azione proposta nel giudizio monitorio, concernente corresponsioni di somme di denaro derivanti da contratto atipico (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme connesse ad obbligazioni derivanti da un contratto concernente l'attività di raccolta di gioco lecito tramite macchinari concluso tra la società concessionaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la società opponente, il giudice adito, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della pretesa monitoria per non aver, parte opposta, proposto domanda di accesso al procedimento di mediazione obbligatoria ed esperito il tentativo di negoziazione assistita; quanto a quest'ultima eccezione, l'esperimento di negoziazione assistita ex articolo 3 della legge n. 132 del 2014, rileva la decisione in esame, è obbligatorio per chi intenda esercitare un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti, ovvero per chi intenda esercitare un'azione relativa a domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, tra le quali, di conseguenza, non rientra la domanda azionata in via monitoria non eccedendo la stessa il predetto limite di valore).
Tribunale di Roma, Sezione XVII civile, sentenza 28 gennaio 2022, n. 1401 – Giudice Postiglione

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Contenuto – Simmetria del "petitum" tra istanza di mediazione e domanda giudiziale – Necessità – Inosservanza – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. (Cpc, articolo 125; D.lgs. n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, quale domanda nuova, ove quest'ultima risulti radicalmente diversa rispetto a quella di mediazione in punto di simmetria del "petitum", ovvero dell'oggetto della pretesa fatta valere in quella sede, con quanto proposto in giudizio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, rilevato che la domanda giudiziale di nullità della delibera assembleare non aveva formato oggetto dell'istanza formulata in sede di mediazione, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dal Condominio convenuto, ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio senza concedere termine per proporre la mediazione in assenza di richiesta di parte attrice, avendo quest'ultima ritenuto, anche dopo la predetta eccezione del Condominio, di aver adempiuto alla prescritta condizione di procedibilità).
Tribunale di Civitavecchia, Sezione civile, sentenza 4 febbraio 2022, n. 151 – Giudice Soro

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Clausola contrattuale di mediazione – Mancato esperimento del tentativo di conciliazione – Improcedibilità domanda. (Cost, articolo 24; Cc, articoli 1367, 1372 e 1655; Cpc, articoli 633 e 645; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, qualora le parti si siano pattiziamente obbligate ad esperire una procedura di mediazione, convenzionalmente regolata, prima di una qualsiasi azione giudiziale in caso di controversia insorta tra le stesse, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale ove il tentativo non venga esperito dalla parte onerata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di corrispettivi concernenti servizi relativi a plurimi contratti di appalto informatico, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dalla parte opponente, ha dichiarato l'improcedibilità del giudizio, con revoca del decreto opposto, in quanto l'azione monitoria dell'attrice sostanziale, convenuta opposta, era stata instaurata senza ottemperare a quanto stabilito in apposita clausola delle condizioni generali di contratto, peraltro dalla medesima predisposte).
Tribunale di Milano, Sezione XI civile, sentenza 7 febbraio 2022, n. 1008 – Giudice Attardo

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condominio negli edifici – Giudizio di impugnazione di delibere assembleari condominiali – Termine di decadenza – Istanza di mediazione – Interruzione – Idoneità – Presentazione – Sufficienza – Esclusione – Comunicazione al Condominio – Necessità. (Cc, articolo 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di impugnazione di deliberati assembleari condominiali, il vizio di annullabilità va fatto valere dal condomino attore nel termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 cod. civ.; a tal fine, tuttavia, al fine di interrompere il predetto termine decadenziale non è sufficiente che l'istanza di mediazione sia presentata all'organismo di mediazione, ma è necessario che la stessa risulti nel predetto termine anche comunicata al Condominio.
Tribunale di Sondrio, Sezione civile, sentenza 11 febbraio 2022, n. 59 – Giudice Licitra

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Mancata adesione della convenuta alla procedura obbligatoria – Successivo giudizio – Spese di lite – Natura – Danno emergente – Liquidazione – Criteri. (Cc, articolo 1223; Cpc, articolo 91 e 92; Dl, n. 132/2014, articolo 4)
In tema di negoziazione assistita, la finalità della procedura è proprio quella di scongiurare il ricorso alla giustizia, riservandola ai contenziosi inevitabili e contenendo i costi per le parti: pertanto, all'esito del fallimento del tentativo, determinato dalla mancata adesione all'invito della parte convenuta, le relative spese, debbono essere riconosciute alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno emergente. Per la liquidazione di tale danno non può aver rilievo – se non ai fini di limitarne l'entità – quanto dalla società pagato al suo legale sulla base di un accordo inopponibile al danneggiante, ma occorre, invece, far riferimento all'importo che la parte vittoriosa deve necessariamente riconoscere al proprio difensore per l'assistenza prestata al momento dell'espletamento della procedura, e dunque con riferimento alle tariffe forensi in vigore (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite I, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990).
Corte d'Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 16 febbraio 2022, n. 539 – Presidente Formaggia – Relatore Barberis

Procedimento civile – Arbitrato – Perizia contrattuale – Arbitrato irrituale – Distinzione – Criteri – Incidenza sul regime impugnatorio – Esclusione. (Cc, articoli 1703, 1726; Cpc, articoli 808, 808-ter e 828)
La perizia contrattuale si differenzia dall'arbitrato irrituale in quanto viene negozialmente conferito ad uno o più soggetti terzi, scelti per la particolare competenza tecnica, non già la composizione di contestazioni insorte o che possono insorgere in ordine al rapporto giuridico, bensì la formulazione di un apprezzamento tecnico, che le parti si impegnano ad accettare come espressione della loro determinazione volitiva. La differenza tra le due figure attiene allora unicamente all'oggetto del contrasto che le parti intendono risolvere, essendo detto contrasto eminentemente giuridico nel caso di arbitrato irrituale e tecnico nel caso di perizia contrattuale, senza che ciò comporti pratiche conseguenze giuridiche. In entrambi i casi, infatti, l'inquadramento va effettuato nell'ambito del mandato, finalizzato a risolvere una lite su basi conciliative-transattive e creando un nuovo assetto di interessi. La differenza tra le due figure non incide sul regime impugnatorio delle decisioni dell'arbitro o del perito tecnico, restando – in un caso e nell'altro – la decisione sottratta all'impugnazione per nullità ex articolo 828 cod. proc. civ. e potendo detta impugnazione essere posta in essere solo sul piano delle invalidità negoziali. Ne deriva che il relativo accertamento è impugnabile esclusivamente per vizi della volontà (dolo, violenza o errore) o per incapacità delle parti o degli arbitri, con la conseguenza che, ove l'attore sostenga che gli arbitri hanno ecceduto i limiti dell'incarico ricevuto, la relativa indagine si risolve nell'individuazione dell'estensione e dei limiti del mandato, la quale richiede la ricostruzione della volontà manifestata dalle parti attraverso la clausola compromissoria, operazione che si risolve in un'indagine di fatto (Nel caso di specie, il giudice adito, interpretata quale perizia contrattuale la clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali di una polizza sanitaria, ha accolto la domanda formulata dalla compagnia assicuratrice e di conseguenza dichiarato nullo il lodo impugnato in quanto emesso da soggetti non legittimati a decidere alcuna controversia) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 10 maggio 2007, n. 10705; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 maggio 2005, n. 10023; Cassazione, sezione civile III, sentenza 24 maggio 2004, n. 9996).
• Tribunale di Trani, Sezione civile, sentenza 27 febbraio 2022, n. 386 – Giudice Labianca

Procedimento civile – Procedimento civile – Procedimenti di istruzione preventiva – Art. 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite – Omesso tentativo di conciliazione da parte del CTU – Nullità – Esclusione –Fattispecie relativa ad azione di responsabilità per danni prodotti ad un immobile da infiltrazioni idric h e. (Cc, articolo 2051; Cpc, articolo 696-bis)
Nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'articolo 696-bis cod. proc. civ., il tentativo di conciliazione è espletato dal Ctu, secondo il disposto della citata norma, solo "ove possibile", sicché non è comminata dalla legge alcuna nullità in caso di inosservanza di tale formalità (Nel caso di specie, relativo ad un'azione di responsabilità per danni derivanti ad un immobile da infiltrazioni idriche prodotte dall'inadeguata manutenzione dell'impianto idrico, termico e fognario dell'immobile soprastante, la corte del merito, nel rigettare l'impugnazione, ha disatteso il motivo di doglianza con cui l'appellante aveva dedotto la nullità della Ctu espletata in prime cure non avendo il consulente incaricato tentato la conciliazione delle parti ai sensi dell'articolo 696-bis cod. proc. civ.).
Corte di Appello di Lecce, Sezione I civile, sentenza 4 marzo 2022, n. 282 – Presidente Mele – Relatore Petrelli

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