Penale

Ancora troppi i vuoti nella tutela delle troppe vittime dei reati di genere

Le criticità individuate dalla Procura generale della Cassazione

di Giovanni Negri

Dalle misure cautelari, nei loro tempi e modi, all’applicabilità del braccialetto elettronico, sono ancora significativi i passi che la nostra legislazizone penale deve fare per una più soddisfacente protezione contro la violenza di genere. Anche se il quadro normativo generale ha fatto registrare indubbi progressi, ci sono ancora elementi importanti che dovrebbero essere aggiunti. Lo sottolinea la Procura generale della Cassazione nei suoi orientamenti che costituiscono nello stesso tempo un bilancio di quanto fatto e una proiezione sulle (auspicabili) prospettive future. In un contesto che vede, ricorda la Procura, i femminicidi in crescita costante: nel periodo 2019-2022 infatti gli omicidi di donne maturati in contesto familiare sono stati, rispettivamente, 112, 118, 119 e 125.

E allora, sul piano dei possibili interventi di riforma, sui quali è già ora particolarmente attivo il Senato, la Procura ne individua un pacchetto. A partire dalla disciplina della violazione del divieto di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che, pur imponendo l’arresto obbligatorio in flagranza, non permette l’emissione di misura cautelare se non quando è contestata un’aggravante. Il che provoca come conseguenza una fase di scopertura nella tutela della persona offesa.

Altro aspetto problematico è poi costituito, per la Procura, dall’arresto obbligatorio in flagranza per i maltrattamenti in famiglia e lo stalking: capita infatti con frequenza, osservano i magistrati della Cassazione, che la polizia giudiziaria, intervenuta per fatti avvenuti poco tempo prima, non possa o non ritenga di adottare provvedimenti d’urgenza non essendoci lo stato di flagranza e non potendo allora procedere con il fermo. Andrebbe poi aggirata la norma che prevede il consenso dell’indagato o dell’imputato all’applicazione del braccialetto elettronico, introducendo la possibilità per il giudice, in caso di rifiuto dello strumento, di applicare una misura più afflittiva.

Come pure un vuoto di tutela, denuncia la Procura generale, è provocato dalla mancata previsione di un termine per la decisione sull’istanza cautelare. Da modificare ci sarebbe poi anche la disciplina delle notifiche per i casi in cui la persona offesa è domiciliata in una località protetta e, dunque, in un luogo non conoscibile dall’indagato.

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