Civile

Processo telematico, resta valida la distinzione tra fascicolo d'ufficio e di parte?

La risposta dovranno fornirla le Sezioni uniti della Cassazione a seguito della rimessione da parte della Seconda Sezione civile, ordinanza n. 14534 del 9 maggio 2022

di Francesco Machina Grifeo

Con l'affermarsi del processo telematico è ancora in vigore la distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte? E cosa succede nei procedimenti in cui è il deposito è stato in tutto o in parte cartaceo? La risposta dovranno fornirla le Sezioni unite della Cassazione a seguito della rimessione da parte della Seconda Sezione civile, ordinanza n. 14534 del 9 maggio 2022, di una serie di "questioni di massima di particolare importanza".

In particolare, il Supremo consesso dovrà stabilire:

1) se l'adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l'ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte ai sensi degli articoli 168, 169 c.p.c., e da 72 a 77 disp. att. c.p.c.;

2) se ciò determini il superamento della posizione interpretativa, fatta propria da questa Corte (S.U. n. 28498/2005 e n. 3033/2013), secondo cui l'appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice d'appello non ha avuto quindi la possibilità di esaminare;

3) se tale superamento valga solo per le cause ove i documenti sono contenuti nel fascicolo informatico ovvero se, al fine di evitare irragionevoli differenze di trattamento, valga anche per cause ove i documenti siano ancora presenti in formato cartaceo nel fascicolo di parte.

In passato, infatti, le Sezioni unite avevano affermato che "è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame […] per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte quando questo contenga documenti a lui favorevoli" (così Cass. n. 28498/2005 e negli stessi termini Cass. n. 3033/2013).

Rispetto a tali pronunzie, prosegue la Corte, la questione in esame "registra negli ultimi anni delle novità, grazie all'introduzione del c.d. processo civile telematico". Nel processo telematico, spiega la Cassazione, vi dovrebbe essere, per ciascun procedimento, soltanto un fascicolo digitale, una cartella all'interno di un archivio informatico nella quale confluiscono sia gli atti inviati telematicamente dagli avvocati dal proprio studio, sia tutti gli atti che si formano nel processo ad opera del giudice, dell'ausiliario e del cancelliere, mentre le comunicazioni e le notificazioni da e per l'ufficio nonché tra le parti del processo avvengono in via telematica. Con la formazione di un unico fascicolo, che raccoglie tutti i documenti, dunque, prosegue l'ordinanza, "si dovrebbe avere l'accantonamento della distinzione tra il fascicolo d'ufficio e il fascicolo di parte […], con risoluzione della questione in esame: non essendo contemplata la possibilità di ritiro dei documenti informatici, questi vengono telematicamente appresi - con piena attuazione del principio di immanenza delle prove - dal giudice di secondo grado con l'acquisizione dell'unico fascicolo e indipendentemente dal comportamento dell'appellato".

Tuttavia, osserva la Cassazione, il "superamento del sistema cartaceo è ben lungi dall'essere completato". Se per quanto concerne il giudice di pace il processo telematico è ancora in fase sperimentale (il Dl 80/2021 l'ha prorogato al 31 ottobre 2025 ), anche nei tribunali si ha una situazione "mista", di deposito telematico e cartaceo degli atti e documenti. Con l'articolo 16-bis del Dl 179/2012 e con il Dl 90/2014 si è infatti introdotto nei tribunali, a decorrere dal 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico degli atti delle parti, ma soltanto ove queste siano già costituite. L'articolo 221 del Dl n. 34/2020, misure urgenti connesse per l'emergenza Covid-19, ha sì previsto al comma 3 che gli atti e i documenti sono depositati esclusivamente con le modalità telematiche, ma questo ovviamente "negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico" e limitatamente al periodo emergenziale.

Il testo della legge delega per l'efficienza del processo civile, approvato definitivamente il 26 novembre 2021, osserva comunque la II Sezione, dispone che, "nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche".

In definitiva, conclude la Corte, siccome, per i giudizi di primo grado, può accadere che le prove siano state depositate in modo telematico ovvero in modo misto, è opportuno, concludono i giudici, riflettere sull'opportunità di rivedere l'orientamento espresso nel 2005 e nel 2013 dalle S.U. "anche in relazione alle situazioni in cui i documenti che hanno portato all'accoglimento della domanda di primo grado non sono disponibili in appello perché, depositati in formato cartaceo in primo grado, non sono stati ridepositati in appello".

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