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Annullabile la delibera se i millesimi dei dissenzienti superano quelli degli assenzienti

Lo precisa la Corte di Appello di Venezia con la sentenza 2084/2022

di Fulvio Pironti

La delibera assembleare si considera validamente approvata se i condòmini dissenzienti non rappresentano un valore millesimale superiore a quello espresso dagli assenzienti. Lo precisa la Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 2084 pubblicata il 30 settembre 2022.

Primo grado
La vicenda trae origine dalla impugnazione di cinque delibere assembleari adottate in seconda convocazione approvative del consuntivo, bilancio preventivo, manutenzione pompa, messa a norma rimessa e sostituzione del relativo portone. Il tribunale dichiarò inammissibile e tardiva l'eccezione di reiezione delle delibere impugnate per il voto contrario per cui confermava la validità delle opposte delibere.

L'appello
La questione approdò al vaglio della Corte lagunare. Il condomino promosse appello deducendo l'omessa valutazione delle maggioranze. L'impugnante, portatore di 631,393 millesimi, rappresentò di aver votato in senso contrario. Poiché i voti favorevoli raggiunsero il quorum deliberativo di 334,854 millesimi (poco più di un terzo del valore dell'edificio), la maggioranza dei condòmini ritenne validamente approvate le delibere prese in conformità dell'articolo 1136, comma 3, c.c. I voti favorevoli espressi oltrepassavano il terzo del valore dell'edificio, tuttavia l'impugnante votò contro avvalendosi di una quantità millesimale nettamente superiore. Il condominio contestò le ragioni della impugnazione rilevandole inammissibili e tardive.

La decisione
Secondo la Corte territoriale, il tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la censura spiegata inammissibile e tardiva. Avrebbe dovuto, invece, svolgere uno scrutinio prodromico sulla approvazione o reiezione delle delibere. Il condominio le considerò approvate perché il quorum deliberativo imposto dalla norma era stato raggiunto. Tuttavia, ignorò che le stesse erano state respinte a séguito del voto contrario espresso da quasi due terzi del valore.
L'articolo 1136, comma 3, c.c. sancisce che la delibera è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. La maggioranza degli intervenuti oltrepassò il quorum di un terzo dei millesimi; però, nessuna delle delibere opposte poteva era efficacemente approvata in quanto nel verbale emergeva nitidamente che per ogni votazione l'impugnante espresse voto negativo con oltre i due terzi dei millesimi.
Per tale disposto, parte della giurisprudenza (Cassazione n. 16388/2020, n. 6625/2004), a cui ha aderito la Corte di Appello veneziana, ha tracciato la seguente chiave di lettura: i condòmini che votano contro non devono rappresentare un valore maggiore rispetto a quelli che votano favorevolmente. Consegue che nel caso in cui l'assemblea approvi un oggetto con le corrette maggioranze, ma in presenza di votanti di segno contrario rappresentativi di maggiori millesimi, la delibera è invalida.
Per completezza, va registrata l'esistenza di un orientamento contrastante meno recente teso a sostenere che per la validità della delibera in seconda convocazione è necessaria la sussistenza di un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, non rilevando che la minoranza contraria esprima un valore millesimale superiore a quello della maggioranza.
Il decisum assembleare che ritenga sufficiente il raggiungimento di una maggioranza di voti favorevoli (pari ad un terzo dei presenti che rappresenti almeno un terzo dell'edificio) non considerando che i condòmini contrari alla delibera detengano un valore proprietario superiore a quello della maggioranza del voto personale, deve qualificarsi affetto dal vizio di annullabilità perché preso con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge. In conclusione, la Corte di Appello di Venezia ha accolto l'appello annullando le delibere impugnate.

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