Civile

La rinuncia all’eredità non comporta la perdita di donazioni e legati

La decisione della Cassazione non la precedenti di legittimità

di Angelo Busani

Nel caso di rinuncia all’eredità da parte di un legittimario e conseguente trasmissione della chiamata ereditaria ai discendenti del rinunciante (la cosiddetta “rappresentazione”), costui può trattenere le donazioni e i legati a suo favore, ma il suo discendente che consegue l’eredità deve imputare tali donazioni e legati alla quota di legittima nella quale egli subentra per rappresentazione.

È questa la decisione contenuta nella sentenza di Cassazione n. 12813 di ieri, priva di precedenti in sede di legittimità.

Il problema affrontato nella sentenza è quello di interpretare correttamente la combinazione tra:

• la normativa sulla rappresentazione e cioè il subentro del discendente all’ascendente (figlio o fratello del de cuius) che non possa, perché premorto, o che non voglia, perché rinunciante, accettare l'eredità;

• la norma (articolo 552 del Codice civile) secondo cui il legittimario che rinunzia all’eredità, quando non si ha rappresentazione, può, sulla disponibile, trattenere le donazioni e i legati a suo favore; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a questo ultimo.

Quest’ultima norma è finalizzata a limitare la posizione del legittimario che, avendo già ricevuto delle donazioni in vita non dispensate da imputazione (e quindi in conto di legittima), preferisce rinunciare all’eredità, determinando un aggravio della posizione degli altri legittimari. In questo caso il legislatore prevede che le pretese degli altri legittimari debbano essere indirizzate proprio nei confronti delle disposizioni che il rinunciante intendeva ritenere con la propria scelta.

La questione si complica quando, per effetto della rinuncia, opera il meccanismo della rappresentazione con il subentro dei discendenti in luogo del rinunciante. La Cassazione ritiene che, senza prevedere un subentro dei rappresentanti in luogo del rappresentato, la norma contempli in ogni caso il diritto del donatario di ritenere i beni oggetto della donazione che, in assenza di rappresentazione, gravano in ogni caso sulla disponibile. Qualora invece si verifichi il subentro dei discendenti del rinunciante, le stesse donazioni e legati vanno invece fatti gravare sull’indisponibile e quindi sulla quota di legittima.

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