Penale

Alla Consulta la riforma della procedibilità per il danneggiamento

Contestata l'esclusione della querela se la cosa è esposta a pubblica fede

di Giovanni Negri

Arriva la prima questione di legittimità costituzionale sulla riforma del processo penale. E riguarda uno dei punti più controversi già nelle prime settimane di applicazione, il cambiamento delle condizioni di procedibilità per una serie di reati con l'espansione della necessità di querela e la contrazione della procedibilità d'ufficio.
Il Tribunale di Lecce, ordinanza del 21 marzo, ha deciso di chiamare in causa la Corte costituzionale per accertare la legittimità dell'esclusione dalla procedibilità a querela del danneggiamento commesso su cose esposte alla fede pubblica, a differenza di altre ipotesi di danneggiamento. In questione c'era un caso "classico", il danneggiamento, ripetuto, di un'automobile da parte di un molestatore. L'ordinanza ritiene condivisibile l'impostazione della riforma nella parte in cui esclude dal nuovo regime di procedibilità il danneggiamento di beni di spiccata vocazione pubblicistica, come gli edifici pubblici o i luoghi di culto, ma considera irragionevole comprendere anche le cose esposte alla pubblica fede, prive di «un'intrinseca connotazione pubblicistica». «Ci si deve pertanto domandare - osserva la pronuncia -, se l'omessa estensione del regime di procedibilità a querela all'ipotesi di danneggiamento della cosa esposta a pubblica fede non costituisca un vulnus all'interno dell'ordinamento, determinato da un difetto di coordinamento incidente sulla complessiva coerenza del sistema normativo, contrastante con norme aventi rango costituzionale». In particolare, appare un profilo di attrito con l'articolo 3 della Costituzione, evidente se si tiene conto della disparità di trattamento riservata al responsabile di furto aggravato del medesimo bene esposto a pubblica fede.
Un'ipotesi più grave del semplice danneggiamento, certo, ma rispetto alla quale è invece prevista la procedibilità a querela.
Del resto, è la stessa relazione al decreto legislativo di riforma a precisare che una dimensione pubblicistica dell'oggetto materiale della condotta non è necessariamente caratteristica della semplice esposizione della cosa alla pubblica fede, e il riferimento, a suo modo proverbiale, è al furto di una bicicletta lasciata in strada. Tra l'altro, la disposizione appare in contrasto con la ratio sottostante all'allargamento della procedibilità a querela voluta dalla riforma e cioè l'introduzione di regime a procedibilità non rafforzata per quei reati che si prestano all'adozione di condotte risarcitorie, e il danneggiamento ne è un evidente esempio.
A questo si aggiunge la necessità di non sovraccaricare l'amministrazione della giustizia con l'onere di celebrare processi non funzionali alla tutela delle vittime.

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