Civile

Definizione agevolata delle sanzioni anche in assenza di impugnazione nei termini

Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo - ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 218 del 1997 - anche nell'ipotesi in cui ad essere parzialmente annullato in via di autotutela sia un avviso di accertamento per il quale non è stato presentato ricorso entro i termini di legge (CTR Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 97/2022)

di Daniela Zanfino*

Con la sentenza n. 97/2022 pronunciata il 26 gennaio 2021 e depositata il 10 maggio 2022, la Commissione Tributaria Regionale per il Friuli Venezia Giulia, confermando la pronuncia dei giudici di prime cure, ha riconosciuto il diritto del contribuente di essere restituito nel termine per la definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 218 del 1997 anche nell'ipotesi in cui ad essere parzialmente annullato in via di autotutela sia un avviso di accertamento per il quale non è stato presentato ricorso entro i termini di legge.

In particolare, nel giudizio deciso dalla sentenza, il Contribuente ha rappresentato di aver ricevuto un avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni per IRPEF e addizionali regionali e comunali per l'anno 2013, e di essersi limitato a presentare un'istanza di autotutela ai sensi dell'art. 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 a termini per l'impugnazione scaduti. Accolta parzialmente l'istanza di autotutela dall'Ufficio, il Contribuente ha provveduto al pagamento delle imposte rideterminate e a quello delle sanzioni, nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997. Ciò sull'assunto che, nel caso di specie, trova applicazione il comma 1-sexies dell'art. 2-quater del d.l. n. 564 del 1994, laddove prevede che "nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso".

L'Ufficio ha invece notificato provvedimento di diniego della definizione agevolata, ritenendo che il comma 1-sexies dell'art. 2-quater del d.l. n. 564 del 1994 consentirebbe di usufruire della definizione agevolata delle sanzioni solo a condizione che, all'atto del parziale annullamento in autotutela del provvedimento, il Contribuente risulti ancora nei termini per impugnarlo ovvero sia già pendente il giudizio e, solo a seguito dell'autotutela, rinunci al ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Udine aveva già giudicato illegittimo il diniego di definizione. In particolare, secondo i giudici di prime cure, l'Ufficio, richiedendo che la rinuncia al ricorso giurisdizionale sia conseguenziale all'annullamento in autotutela onde consentire la restituzione nel termine per la definizione agevolata delle sanzioni, propone un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 2-quater, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 564 del 1994. Tuttavia, sostengono i giudici "l'interpretazione strettamente letterale tradisce quella che si può ricostruire come "l'intenzione del legislatore" (art. 12, comma 1°, disp. prel. c.c.)".

Trattandosi, infatti, di una norma deflattiva del contenzioso, che agevola il contribuente nel momento in cui accetta di definire il suo rapporto con l'Amministrazione finanziaria, sarebbe in contraddizione con tale finalità un'interpretazione per cui il contribuente sia comunque costretto a fare ricorso al giudice tributario, per non perdere la possibilità di definire le sanzioni in modo agevolato neppure nel caso in cui il provvedimento impugnato sia afflitto da errori riconoscibili dallo stesso Ufficio in via di autotutela. Secondo i giudici, infatti, il testo della legge non è incompatibile con un'interpretazione più coerente allo scopo, posto che anche nel caso qui in esame la contribuente ha rinunciato al ricorso giurisdizionale, soltanto che lo ha fatto a priori, ovverosia prima di avere ottenuto il risultato dell'annullamento parziale in autotutela.

Ebbene, la Commissione Tributaria Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, condividendo le motivazioni dei giudici di prime cure, ha ritenuto infondato l'appello proposto dall'Ufficio. In particolare, secondo i giudici di secondo grado, "la sottile questione disaminata dal Giudice di prime cure - innanzi a rinuncia della contribuente a proporre ricorso, implicita in quanto comprovata dal non averlo proposto, ruota intorno al significato attribuibile al termine ‘rinunciare'". Aggiunge la Commissione, "secondo il vocabolario Treccani ‘rinunciare' può assumere il significato sia di ‘cedere di propria volontà e con chiara decisione qualcosa che già si possedeva con pieno diritto', sia di ‘astenersi anche per libera scelta dal fare qualcosa che pur si potrebbe o vorrebbe fare".

Poiché, nel caso di specie, è innegabile che il contribuente abbia rinunciato a proporre ricorso, anteriormente a conoscere della decisione dell'Amministrazione sulla prima istanza di autotutela, non può essere negato il diritto dello stesso di essere restituito nel termine per la definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo ai sensi dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 218 del 1997 anche nell'ipotesi in cui ad essere parzialmente annullato in via di autotutela sia un avviso di accertamento per il quale non è stato presentato ricorso entro i termini di legge. Del resto, sostengono i giudici della CTR, a ulteriore conferma della correttezza della tesi sostenuta dal contribuente, va rilevato come lo stesso legislatore abbia previsto al comma 1-sexies dell'art. 2 quater cit. che "in caso di ricorso già proposto è stabilito che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute", il che induce a ritenere che il "caso di ricorso già proposto" è uno, e non già il solo, dei casi relativamente ai quali l'istituto della definizione agevolata delle sanzioni trovi applicazione.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale appare senz'altro condivisibile, avendo i giudici correttamente favorito un'interpretazione logico letterale dell'art. 2-quater, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 564 del 1994, che tiene conto sia del significato letterale della disposizione in sé sia della stessa ratio della norma che è volta, per l'appunto, a non privare i contribuenti della facoltà di definire in via agevolata le sanzioni ed evitare il contenzioso con l'Amministrazione finanziaria nel caso di provvedimenti impositivi afflitti da errori facilmente riconoscibili ed emendabili in via di autotutela.

Inoltre, non è trascurabile il principio di diritto espresso dai giudici laddove, confermando quanto già sostenuto dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale, riconoscono che il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni dev'essere garantito sia ai contribuenti che rinuncino esplicitamente a proporre ricorso sia ai contribuenti che vi rinuncino implicitamente a priori, diversamente verificandosi una palese e ingiustificata violazione del principio di parità di trattamento.

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*A cura dell'Avv. Daniela Zanfino, Merolle Studio Legale Tributario

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