Rassegne di Giurisprudenza

L'appaltatore deve segnalare al committente gli errori e le carenze del progetto per realizzare l'opera a regola d'arte

a cura della Redazione Diritto

Contratto d'appalto - Appalto privato - Installazione impianto di climatizzazione - Segnalazione delle carenze e degli errori progettuali al committente - Opera eseguita a regola d'arte - Omessa segnalazione - Responsabilità dell'appaltatore
L'appaltatore che nella realizzazione dell'opera si attiene alle previsioni del progetto fornite dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. Tuttavia l'appaltatore deve segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali per poter realizzare l'opera a regola d'arte. In caso contrario, egli è responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni.
Corte di Cassazione., Civile, Sezione 2, Ordinanza del 24 ottobre 2022, n. 31273

Appalto (contratto di) - Garanzia - Per le difformità e vizi dell'opera - In genere appalto privato - Compenso dell'appaltatore - Momento dal quale decorrono gli interessi - Individuazione - Sussistenza di vizi - Richiesta di eliminazione di questi, nonché di risarcimento del danno per l'inesatto adempimento - Conseguenze - Decorrenza degli interessi ed incidenza del d.lgs. n. 231 del 2002 - Esclusione
In tema di appalto privato, il corrispettivo deve essere versato alle scadenze contrattuali ovvero, in difetto di pattuizione, quando l'opera sia accettata, sicché è da questo momento che decorrono per l'appaltatore gli interessi sulle somme dovutegli le quali, però, ove siano riscontrati difetti della detta opera legittimanti l'eccezione di inadempimento, sono inesigibili finché questi non siano eliminati od il committente non opti per la riduzione dell'importo a lui spettante. Ne consegue che, qualora il medesimo committente rilevi l'esistenza di vizi e ne domandi l'eliminazione diretta da parte dell'appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito di quest'ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell'appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 27 febbraio 2019, n. 5734

Appalto (contratto di) – Responsabilità - Dell'appaltatore appalto (contratto di) - Responsabilità dell'appaltatore - Configurabilità - Condizioni - Obbligo dell'appaltatore di controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente - Sussistenza - Condizioni - Limiti
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Ordinanza del 9 ottobre 2017, n. 23954

Appalto (contratto di) - Responsabilità - Dello appaltatore - Obbligo dell'appaltatore di controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite - Sussistenza
L'appaltatore é obbligato a controllare la bontà del progetto predisposto o fatto predisporre dal committente e delle istruzioni impartite dal medesimo, ma solo nel limite delle proprie cognizioni tecniche, cioè nel limite in cui le carenze del progetto siano rilevabili con la normale diligenza. Pertanto, nel caso di progetto di una costruzione (o di una speciale palificazione per fondazioni) redatto da un ingegnere o architetto specializzato nei calcoli del cemento armato, se il committente affida, poi, l`esecuzione della opera ad un`impresa che non risulta avere nella propria organizzazione un professionista di capacità tecnica pari a quella del progettista, ne` stabilisce contrattualmente che ad un tale professionista la impresa appaltatrice debba comunque affidarsi per la realizzazione del manufatto, il committente stesso assume su di se` le conseguenze derivanti dagli errori progettuali quando l`appaltatore non sia in grado di rilevarli con la normale diligenza, ovvero con la applicazione delle ordinarie cognizioni tecniche proprie di un comune imprenditore edile.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 6 maggio 1987, n. 4204