Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

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di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e rifiuto di dar corso al procedimento; (ii) mediazione obbligatoria, irritualità del procedimento e sindacato del giudice; (iii) mediazione obbligatoria e simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale; (iv) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte gravata; (v) negoziazione assistita e rimborso delle spese di assistenza legale; (vi) mediazione obbligatoria, rappresentanza ed ingiustificata partecipazione della parte chiamata; (vii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio d'appello.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 27 dicembre 2021, n. 1206
La pronuncia ha cura di precisare le conseguenze derivanti, in sede di primo incontro innanzi al mediatore, dal rifiuto ingiustificato di dare corso al procedimento di mediazione obbligatoria, opposto, rispettivamente, dalla parte istante o dalla parte convenuta: nella prima ipotesi, la condizione di procedibilità ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010 non può ritenersi realizzata; nella seconda ipotesi, consegue invece l'applicazione dell'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, ovvero l'irrogazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita e fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, c.p.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Brescia, Sezione civile, sentenza 29 dicembre 2021, n. 3172
La decisione, nel rigettare l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'intimato in sede di giudizio di opposizione al procedimento di sfratto per morosità per irregolare convocazione nel procedimento di mediazione promosso dall'intimante, rimarca che al giudice spetta solo di acquisire prova, tramite il relativo verbale, che il procedimento di mediazione sia stato esperito, ovvero, in caso contrario, rilevare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 29 dicembre 2021, n. 20160
In sede di giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, la sentenza afferma che l'istanza di mediazione deve avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni), riproposti in sede processuale, specificando, in particolare, che la "causa petendi" e le "ragioni della domanda", devono necessariamente coincidere in quanto, al fine di rendere effettiva la mediazione, la parte chiamata deve essere messa in condizione di conoscere (qualora la mediazione sia avviata precedentemente al giudizio) tutte le questioni costitutive della pretesa dell'altra parte.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Taranto, Sezione I civile, sentenza 4 gennaio 2022, n. 8
La decisione, prestando piena adesione al principio enunciato dalle Sezioni Unite, ribadisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

NEGOZIAZIONE ASSISTITATribunale di Bologna, Sezione III civile, sentenza 21 gennaio 2022, n. 163
In tema di negoziazione assistita la pronuncia riafferma il principio secondo cui le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Frosinone, Sezione civile, sentenza 21 gennaio 2022, n. 67
La sentenza ritiene inapplicabile il disposto di cui all'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 nei confronti della parte chiamata che, anziché partecipare personalmente, abbia delegato a presenziare nel procedimento di mediazione obbligatoria il proprio difensore, non manifestando siffatta condotta un totale disinteresse al procedimento tale da legittimare l'irrogazione giudiziale della sanzione pecuniaria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Catanzaro, Sezione I civile, sentenza 24 gennaio 2022, n. 77
La pronuncia, aderendo ai principi espressi dal giudice di legittimità, riafferma in tema di mediazione obbligatoria, che in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità nel giudizio di primo grado, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1–bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Finalità dell'istituto – Condotte delle parti dirette ad eludere l'applicazione del dettato normativo – Regime sanzionatorio – Rifiuto ingiustificato di dare corso al procedimento di mediazione opposto, rispettivamente, dalla parte istante o dalla parte convenuta – Conseguenze – Individuazione. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la finalità dell'istituto deflattivo consiste nell'offrire ai contendenti un'utile occasione per cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza, in tempi più rapidi ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il giudice con la sentenza, tenuto anche conto del fatto che quest'ultima può formare oggetto di impugnazione e che, in caso di mancata attuazione spontanea delle statuizioni giudiziali da parte del soccombente, richiede un'ulteriore attività esecutiva, con conseguente allungamento dei tempi e dispendio di denaro. Sono, pertanto, da ritenere illegittime tutte quelle condotte contrarie alla "ratio legis" della mediazione e poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo. Ne consegue che al termine del primo incontro celebrato innanzi al mediatore designato: (i) quando il rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all'articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010 non può considerarsi soddisfatta; (ii) quando invece detto rifiuto viene formulato, oltreché dalla parte attrice/istante, anche o soltanto dalla parte convenuta/invitata in mediazione, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, comma 4–bis, del citato Dlgs n. 28 del 2010, ovvero l'irrogazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita è fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il procedimento di mediazione era stato promosso dall'opponente, il giudice adito ha condannato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, la società opposta, al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio quale conseguenza sanzionatoria della sua ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro).
Tribunale di Termini Imerese, Sezione civile, sentenza 27 dicembre 2021, n. 1206 – Giudice Urso

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Verifica – Verbale del procedimento di mediazione – Sindacato del giudice – Limiti. (Dlgs n. 28/2010, articoli 3 e 5)
Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, il quale deve garantire la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurino imparzialità ed idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Requisiti che non sono rimessi al controllo ed alla valutazione del giudice al quale spetta solo acquisire prova, tramite il relativo verbale, che il procedimento di mediazione sia stato esperito ovvero, in caso contrario, rilevare l'improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un procedimento di sfratto per morosità, il giudice adito, nell'accogliere la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da quest'ultimo per irregolare convocazione nel procedimento promosso ad impulso dell'intimante e conclusosi con esito negativo a motivo della sua assenza).
Tribunale di Brescia, Sezione civile, sentenza 29 dicembre 2021, n. 3172 – Giudice Agliardi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Istanza di mediazione – Contenuto – Simmetria tra tenore dell'istanza e contenuto dell'atto introduttivo del giudizio – Coincidenza tra "causa petendi" e "ragioni della domanda" – Necessità – Fondamento – Principi espressi in sede di giudizio d'impugnazione di delibera assembleare condominiale. (Cc, articoli 1136 e 1137; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Cpc, articolo 125; D.lgs. n. 28/2010, articolo 4)
In tema di mediazione obbligatoria, l'istanza di mediazione deve possedere determinati requisiti e, in particolar modo, quelli indicati dall'articolo 4, comma 2, del Dlgs n. 28 del 2010 a mente del quale "…L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa…" La "ratio" di tale previsione è quella di ottenere, in caso di eventuale successivo giudizio, una simmetria tra la disposizione richiamata (articolo 4, comma 2, del Dlgs n. 28/2010) e l'articolo 125 cod. proc. civ. circa il contenuto degli atti processuali, fatta la sola eccezione per gli "elementi di diritto". È pacifico, dunque, che l'istanza di mediazione deve avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni), riproposti in sede processuale ("personae", "petitum" e "causa petendi" indicati nell'articolo 125 cod. proc. civ.). In particolare, la "causa petendi" e le "ragioni della domanda", come indicato dalla norma richiamata, devono necessariamente coincidere poiché, per rendere effettiva la mediazione, la parte chiamata deve essere messa in condizione di conoscere (qualora la mediazione sia avviata precedentemente al giudizio) tutte le questioni costitutive della pretesa dell'altra parte. In sintesi, completezza, interezza, coerenza nell'istanza di mediazione rendono possibile il raggiungimento di un accordo che ha lo scopo di risolvere la materia del contendere senza dover intraprendere un procedimento giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la delibera con la quale l'assemblea dei condomini aveva approvato una proposta transattiva avanzata da un condomino in sede di mediazione per la rettifica delle tabelle millesimali precedentemente approvate in sede assembleare, il giudice adito, nel rilevare la decadenza dall'impugnazione ex articolo 1137 cod. civ. per il vizio derivante dal difetto di "quorum" deliberativo ex articolo 1136, comma 2, cod. civ., vizio non prospettato in sede di mediazione obbligatoria ma avanzato per la prima volta solo con l'atto di citazione, ha concluso per il rigetto della domanda attorea in parte qua per tardività dell'impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 novembre 2019, n. 29333).
Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 29 dicembre 2021, n. 20160 – Giudice Berti

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Istanza di rimessione in termini fondata dal creditore opposto sul richiamo ai principi espressi in materia di c.d. "overruling" – Infondatezza – Fondamento. (Cpc, articoli 153, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1–bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, il giudice adito ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per mancata attivazione del procedimento di mediazione a cura del creditore opposto, revocato il decreto ingiuntivo opposto e compensato tra le parti le spese di lite essendo sopravvenuto l'intervento risolutore delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio; lo stesso giudice ha disatteso poi la richiesta di rimessione in termini formulata ex articolo 153 cod. proc. civ. dalla società opposta per l'attivazione del procedimento mediatorio; infatti, osserva la decisione in esame, l'invocata "prospective overruling" postula un precedente, consolidato orientamento giurisprudenziale sulla "regula iuris", atteggiabile a "diritto vivente", insussistente nel caso di specie: infatti, prima del "dictum" delle Sezioni Unite in punto di corretta esegesi dell'articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010, si confrontavano l'unico precedente del giudice di legittimità che aveva affrontato in maniera organica la questione procedurale ed il variegato quadro della giurisprudenza di merito, con l'indirizzo dissidente che aveva preso radicalmente le distanze da quella pronuncia rimarcando ed ulteriormente approfondendo le ragioni del dissenso, sicché proprio il perdurante contrasto dottrinario e giurisprudenziale aveva reso opportuno l'intervento nomofilattico del Supremo consesso al fine di definire i termini della vicenda). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Taranto, Sezione I civile, sentenza 4 gennaio 2022, n. 8 – Giudice Attanasio

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Spese di assistenza legale – Rimborso – Ammissibilità – Condizioni – Fattispecie in tema di azione risarcitoria per responsabilità da fatto illecito. (Cc, articoli 1123 e 2043; Cpc, articoli 91 e 92; Dl, n. 132/2014, articoli 2 e 3)
Le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie (Nel caso di specie, a fronte della richiesta di parte attrice volta ad ottenere il riconoscimento delle competenze professionali maturate per la fase di negoziazione assistita, fallita per esclusiva responsabilità del convenuto che non aveva riscontrato il relativo invito, il giudice adito, rilevato che il giudizio incardinato non rientrava tra le ipotesi in cui la procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda, avendo parte attrice medesima azionato un credito risarcitorio superiore al valore di € 50.000,00, ha ridotto l'entità della pretesa formulata dalla difesa attorea, in quanto, nella circostanza, l'assistenza stragiudiziale prestata era consistita unicamente nell'invio della raccomandata contenente il suddetto invito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24481).
Tribunale di Bologna, Sezione III civile, sentenza 21 gennaio 2022, n. 163 – Giudice Arceri

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parte costituita – Mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo – Delega conferita al difensore – Applicazione della sanzione pecuniaria – Configurabilità – Esclusione. (Cc, articolo 950; D.lgs. n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, non è applicabile il disposto di cui all'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 nei confronti della parte chiamata che, anziché partecipare personalmente, abbia delegato a presenziare nel procedimento il proprio difensore, non manifestando tale condotta un totale disinteresse al procedimento tale da legittimare l'irrogazione giudiziale della sanzione pecuniaria (Fattispecie in tema di azione di regolamento di confini).
Tribunale di Frosinone, Sezione civile, sentenza 21 gennaio 2022, n. 67 – Giudice Ciccolo

Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Procedimento di mediazione – Impugnazioni – Condizione di procedibilità della domanda – Mancata tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità nel giudizio di primo grado – Giudizio di appello – Facoltà e non obbligo del giudice d'appello di disporre la mediazione – Sussistenza – Principio ribadito in controversia insorta in materia condominiale. (Cc, articolo 1137; Disp., att. c.c., articoli 66 e 71-quater; Dlgs n. 28 del 2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo d'ufficio dell'improcedibilità nel giudizio di primo grado, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. (Nel caso di specie, nel rigettare l'appello proposto avverso la sentenza del giudice di prime cure che, rilevata la violazione dell'articolo 66 disp. att. cod. civ., aveva annullato la delibera impugnata dal condomino non convocato, la corte territoriale ha disatteso il motivo con cui il Condominio appellante, contumace in primo grado, aveva dedotto la nullità della pronuncia impugnata per violazione del Dlgs n. 28 del 2010, articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 che prevede l'obbligatorietà della mediazione in materia condominiale, non ritenendo al contempo necessario, in ragione della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti, rimettere le parti in mediazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22736; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
• Corte di Appello di Catanzaro, Sezione I civile, sentenza 24 gennaio 2022, n. 77 – Presidente Filardo – Estensore Leo Scordino

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