Civile

Commercio agroalimentare, stretta sulle frodi anche per i vecchi accordi

Dallo scorso 15 giugno tutte le cessioni devono rispettare le nuove regole. Sanzioni calcolate in percentuale sul fatturato del trasgressore

di Fernando Pepe

È pienamente operativa la stretta sugli abusi nel commercio di prodotti agroalimentari. Il decreto legislativo 198/2021, che ha recepito la direttiva Ue 2019/633, ha infatti completato il suo “periodo transitorio”: dal 15 giugno 2022, la nuova disciplina trova compiuta applicazione anche per i contratti stipulati prima del 15 dicembre 2021, che dovranno, pertanto, essere adeguati alle nuove prescrizioni. E in caso di violazioni, scattano le nuove sanzioni, stabilite non in misura fissa ma in percentuale sul fatturato dell’esercizio precedente.

Le pratiche vietate

Il decreto legislativo ha dettagliato le pratiche vietate (“black list”), tra cui:
- il versamento del corrispettivo nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica oltre 30 o 60 giorni (a seconda che il prodotto sia o meno deperibile) dal termine del periodo di consegna o dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
- il versamento del corrispettivo nei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica dopo oltre 30 o 60 giorni (a seconda che il prodotto sia o meno deperibile) dalla data di consegna o dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere;
- l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni;

- la modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari;

- la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di pagamenti non connessi alla vendita dei prodotti agro-alimentari;

- l’inserimento, da parte dell’acquirente, di clausole che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agroalimentari che si verifichino presso i locali dell’acquirente o comunque dopo la loro consegna;

- il rifiuto, da parte dell’acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione;

- la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell’acquirente, di ritorsioni commerciali verso il fornitore quando quest’ultimo esercita i suoi diritti contrattuali;

- la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, del risarcimento del costo per esaminare i reclami.

La grey list

Il decreto legislativo prevede poi alcune pratiche (“grey list”) che sono ammesse solo se espressamente previste all’interno dell’accordo tra acquirente e fornitore. Si tratta di:
- restituzione, dell’acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti o per il loro smaltimento;

- richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di un pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la loro messa in commercio;

- richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall’acquirente, quest’ultimo specifichi il periodo e indichi la quantità prevista di prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;

- richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità dei prodotti, effettuata dall’acquirente;

- richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti fatto dall’acquirente;

- la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Le buone pratiche

Sono poi state previste le buone pratiche commerciali che richiedono la conformità dei contratti di cessione ai principi di trasparenza, buona fede e correttezza tra acquirenti e fornitori. L’articolo 7 del decreto legislativo ammette la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili solo quando la stessa abbia ad oggetto prodotti invenduti a rischio di deperibilità o in caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. Al di fuori di queste due ipotesi, le vendite sottocosto sono vietate.

Le sanzioni

Contro le violazioni è stato introdotto un sistema sanzionatorio. L’articolo 8 del decreto legislativo affida al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole (Icqrf) il compito di irrogare al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile, in percentuale sul fatturato dell’esercizio precedente: fino al 5%, con aumenti in caso di particolare gravità o recidiva con il tetto del 10 per cento.

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