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L'AgID fa chiarezza sull'art. 3, co. 1-bis della Legge Stanca

di Christian Di Mauro e Guido Di Stefano *

Con una recente circolare , l'Agenzia per l'Italia Digitale ("AgID") ha fornito attesi chiarimenti sull'ambito di applicazione dell' art. 3, co. 1-bis della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 – anche nota come Legge Stanca – di fatto fornendo un interpretazione autentica di tale disposizione.

Innanzitutto, si specifica che la qualifica di "soggetto erogatore" prescinde dalla forma giuridica: fatta salva la soglia di fatturato di cui si dirà più avanti, sono incluse persone giuridiche private di qualunque tipo, ma anche persone fisiche ed enti del terzo settore a condizione che svolgano attività economico-commerciale soggetta ad Iva.

Il chiarimento più atteso, tuttavia, riguarda la portata della previsione relativa alla soglia di 500 milioni di euro di fatturato medio negli ultimi tre anni di attività. I critici più accaniti paventavano una facile sterilizzazione della norma giacché ben poche società operanti in Italia, considerate autonomamente, possono vantare simili risultati e il fenomeno del raggruppamento d'imprese è ben radicato.

A tal riguardo, l'AgID si è espressa in maniera netta chiarendo che "per la valutazione circa la sussistenza degli obblighi di accessibilità il Gruppo è considerato un'unica impresa ", con notevoli riflessi operativi.

In altre parole, se un'impresa operante in Italia è ampiamente al di sotto del menzionato limite di fatturato ma fa parte di un gruppo di imprese che complessivamente lo supera, anche tale impresa dovrebbe – salvo oneri sproporzionati – conformarsi agli obblighi di accessibilità previsti dalla Legge Stanca.

In un simile contesto, peraltro, l'attenzione dovrà rivolgersi non soltanto a quelle imprese che portano avanti il core business, ma anche a tutte quelle entità di supporto all'interno del gruppo (es. logistica, supply chain, finanziarie, etc.) che comunque potrebbero avere obblighi di accessibilità ove offrano servizi al pubblico.

Importante precisazione, poi, riguarda la temuta sanzione di cui all' art. 9, co. 1-bis della Legge Stanca – i.e. una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato.

Secondo l'AgID, in ossequio al principio di personalità della responsabilità, tale percentuale "sarà rapportata al fatturato dell'ente e/o dei singoli enti responsabili" e non, quindi, al fatturato dell'intero gruppo d'imprese.

Da ultimo, l'AgID conferma che (a) il termine perentorio per l'adeguamento agli obblighi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili era il 5 novembre 2022 e (b) tutti i contratti stipulati dopo la data della pubblicazione delle Linee guida per soggetti erogatori privati (i.e. 26 aprile 2022) devono essere conformi agli obblighi di accessibilità sotto pena di nullità; i contratti stipulati in precedenza dovranno essere adeguati entro un anno da tale data (i.e. 26 aprile 2023).

In conclusione, la circolare in oggetto – oltre a fare chiarezza su alcuni punti della norma – sembrerebbe delineare per la prima volta le fondamenta dell'approccio AgID all'accessibilità digitale "privata": favorire un'ampia applicazione soggettiva della Legge Stanca e chiarire il più possibile le aree di opacità, che ancora rimangono numerose, specialmente in tema di coordinamento con l'EAA e il relativo decreto di recepimento, prima di procedere con le necessarie attività di vigilanza.

*a cura dell'Avv. Christian Di Mauro, Partner di Hogan Lovels, Studio Legale Internazionale e a Guido Di Stefano Associate del team Litigation di Hogan Lovells

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