Stretta finale sulla riforma Cancellate le preclusioni
Sciolti gli ultimi nodi al Senato il testo dovrebbe andare in aula il 14 settembre
Stretta finale sulla riforma del processo civile. Ieri in due riunioni tra l’ufficio legislativo del ministero della Giustizia (a tirare le fila il vicecapo Filippo Danovi, avvocato e docente universitario), i capigruppo di maggioranza nella commissione Giustizia del Senato e le tre relatrici (Anna Rossomando del Pd, Fiammetta Modena di Fi e Julia Unterberger del Svp) sono stati sciolti gli ultimi nodi. Ora si procederà con il voto del testo in commissione, cercando di chiudere i lavori entro la fine della settimana, visto che il provvedimento è calendarizzato per l’Aula martedì prossimo, 14 settembre.
Nel merito, il punto di equilibrio raggiunto sembra poter venire incontro alle perplessità avanzate soprattutto da parte dell’avvocatura dopo la presentazione mesi fa degli emendamenti del ministero. Centrale è stato il tema della prima udienza e del sistema di preclusioni e decadenze in una prima fase previsto per consentire un approdo della controversia davanti all’autorità giudiziaria già in uno stato avanzato di precisazione. Ora quel sistema, contestato dagli avvocati come eccessivamente penalizzante e potenzialmente moltiplicatore di ulteriori frizioni interpretative, è stato rivisto.
Nel dettaglio, secondo la bozza in via di ultimazione, sparisce la decadenza per la mancata indicazione nell’atto di citazione dei mezzi di prova dei quali l’attore intende avvalersi e dei documenti in comunicazione; si stabilisce che il convenuto avrà un termine a comparire non inferiore a 120 giorni, e nella comparsa di risposta da depositare entro un termine di almeno 70 giorni prima dell’udienza di comparizione dovrà proporre tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda. Quest’ultima previsione, tuttavia, analogamente a quanto previsto per l’attore, non sarà più presidiata dalla decadenza.Scaduto il termine per la costituzione del convenuto, il giudice verificherà la regolarità della notifica dell’atto di citazione, ordinandone eventualmente la rinnovazione.
L’attore, almeno 50 giorni prima dell’udienza di comparizione o almeno 10 giorni prima nel caso di abbreviazione di termini, a pena di decadenza potrà proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo, se l’esigenza nasce dalle difese del convenuto, oltre a precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali. Al convenuto, di conseguenza, è affidato, per le medesime ragioni un termine di almeno 30 giorni prima dell’udienza per precisazioni e modifiche delle proprie tesi.
Entro almeno 15 giorni prima dell’udienza le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e fornire prova contraria.
Stralciata poi un’altra delle disposizioni più indigeste all’avvocatura e cioè la previsione che la contumacia del convenuto abbia come conseguenza la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Per quanto riguarda la negoziazione assistita nelle controversie in materia di lavoro, si va verso una valorizzazione della specializzazione, affidandola solo a quegli avvocati in possesso del titolo di giuslavorista. Dovrebbe anche essere inserita la necessità, nel corso della procedura, di una specifica indicazione alle parti della possibilità anche di una conciliazione in sede sindacale.
Come promesso dalla ministra Marta Cartabia all’ultimo congresso nazionale forense, sono state cancellate le modifiche alla disciplina della responsabilità aggravata che puntavano a ridurre la discrezionalità del giudice.