Famiglia

Liti sulla responsabilità genitoriale, serve la consulenza tecnica d’ufficio

La Cassazione: ruolo chiave del Ctu nell’accertare l’idoneità di padre e madre. È necessario che la perizia sia attuale e identifichi in concreto le mancanze

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di Giorgio Vaccaro

Quando il conflitto sull’esercizio della responsabilità genitoriale approda di fronte al giudice, nell’accertamento delle competenze di padre e madre (o degli altri familiari) ha un ruolo chiave l’indagine tecnica, che assicuri il pieno contraddittorio delle parti e quindi che si svolga nelle forme della consulenza tecnica d’ufficio. La perizia deve essere attuale e non datata e soprattutto deve essere circostanziata e puntuale nell’identificare quelle mancanze così gravi da portare a una limitazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale. È quanto emerge dalle più recenti pronunce della Cassazione.

Il ruolo

In particolare, la Suprema corte, con l’ordinanza 28372 del 29 settembre 2022, ha sottolineato che in tutti i casi in cui si debba decidere se sia idoneo o meno a occuparsi di un minore un componente della sua famiglia d’origine (in questo caso, i nonni), si debba innanzitutto «garantire al minore che vive in una condizione familiare difficile – ma non irreversibile – un percorso che favorisca quanto più il rafforzamento del vincolo familiare, piuttosto che allentarlo con interventi esterni alla famiglia benché adeguatamente supportati, proprio nell’interesse del minore marginalizzando (...) scelte di collocamento esterno in apparenza soltanto dirette a proteggere il minore, ma a volte capaci di sradicarlo dal contesto familiare, che invece deve essere sostenuto, protetto e aiutato, attraverso interventi immediati pronti ed efficaci». Va quindi privilegiata «la costruzione di un’identità coerente con il nucleo familiare e relazionale all’interno del quale è nato, valorizzando, in funzione della rilevanza della famiglia di origine, le figure parentali idonee ad assumere una funzione vicariante proprio per garantire il diritto del minore di crescere nell’ambito del proprio nucleo di origine».

Sono accertamenti che, per la Cassazione, non possono essere acquisiti al processo «senza l’ausilio di indagini psicologiche idonee in ambienti adeguatamente protetti, tanto per il minore che per i familiari, nel pieno contraddittorio delle parti mediante figure ausiliarie esterne di piena fiducia del giudice minorile». Questo, si legge ancora nell’ordinanza, anche in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha «ritenuto più volte la Ctu strumento essenziale per accertare il prioritario interesse del minore alla vicinanza della figura materna».

Nel caso specifico, la Suprema corte ha cassato la decisione della Corte d’appello: «Significativamente carente» – si legge nella pronuncia, in quanto fondata esclusivamente sulle relazioni dei servizi sociali, mentre non è stata disposta la Ctu richiesta dai genitori per contestare «elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali», né si è dato conto delle ragioni che l’hanno fatta ritenere superflua. La Cassazione infatti ribadisce la «decisività di uno strumento di indagine quale quello offerto dalla Ctu quando (...) l’interesse superiore del minore vada ponderato in relazione alla peculiarità della fattispecie».

Le caratteristiche

Con l’ordinanza 30160 del 13 ottobre 2022, la Cassazione ha evidenziato che la relazione tecnica deve essere aggiornata e non datata nel tempo, perché altrimenti si incorre nel vizio dell’omessa valutazione di «rilevanti elementi istruttori». Nel caso esaminato, la Suprema corte ha cassato la decisione della Corte d’appello, in quanto «basata su di una valutazione palesemente inattuale e non aggiornata, espressa oltre un anno prima dal proprio ausiliario tecnico».

Mentre, con l’ordinanza 33147 del 10 novembre 2022, la Cassazione ha ribadito la centralità dell’effettivo accertamento di ogni ipotesi di abuso o inadeguatezza, quando il giudice è chiamato a decidere sulla decadenza della responsabilità genitoriale. Questo perché il Tribunale è chiamato a valutare quali siano «i comportamenti concreti nei quali è ravvisabile la violazione o trascuranza dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale»: occorre cioè individuare le condotte concrete e come si manifesta la «negativizzazione» del minore in modo tale «da assumere i connotati del pregiudizio così grave da giustificare la decadenza della responsabilità genitoriale».

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