Famiglia

Divorzio, entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli in base alle proprie disponibilità economiche

Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza 20258/2022

di Mario Finocchiaro

Sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, ai sensi degli art. 147 e 148 Cc, in diretta applicazione dell'articolo 30 Cost., e pure dell'articolo 155 Cc. Questo il principio ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza 23 giugno 2022 n. 20258.

I precedenti
Principio di ovvia evidenza.
Per l'affermazione che in tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'articolo 30 Cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore, Cassazione, ordinanza 13 gennaio 2021, n. 303, in Riv. dir. famiglia e successioni, 2021, p. 133.
Nello stesso senso della pronunzia in rassegna, altresì, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, Cassazione, sentenza 18 settembre 2013, n. 21273, in Famiglia e diritto, 2014, p. 105, con nota di Natali L.C. e Piselli S., La Suprema Corte interviene sulle spese "straordinarie" per i figli: il padre facoltoso deve pagare di più!.
Per la precisazione che ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli minori o comunque non economicamente autosufficienti, la capacità economica di ciascun genitore va determinata con riferimento al complesso patrimoniale di ciascuno, costituito oltre che dai redditi di lavoro subordinato o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote di partecipazione sociale, i proventi di qualsiasi natura percepiti, Cassazione, sentenza 3 luglio 1999, n. 6872.

Genitore non collocatario
Per utili riferimenti, nel senso che nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, Cassazione, ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25134, in Foro it., 2018, I, c. 3465, con nota di Casaburi G., Aux armes, citoyens! La soppressione della tutela del superiore interesse del minore in un recente disegno di legge .
In generale, per l'affermazione che in sede di determinazione del contributo per il mantenimento del figlio minore devono tenersi presenti le risorse economiche di entrambi i genitori, in modo da realizzare il principio generale di cui all'articolo 148 Cc, secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, Cassazione, sentenza 6 novembre 2009, n. 23630 (resa con riguardo al contributo per il mantenimento di un figlio nato fuori dal matrimonio).

I figli nati fuori dal matrimonio
Analogamente, in tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, il quale, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, può essere posto a carico del genitore non collocatario, atteso il disposto dell'articolo 155 Cc, nella parte in cui prevede che la determinazione dell'assegno avvenga anche considerando i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, Cassazione, sentenza 4 novembre 2009, n. 23411.
Sempre in termini generali, per il rilievo che ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, le buone risorse economiche dell'obbligato hanno rilievo non soltanto nel rapporto proporzionale col contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche in funzione diretta di un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio, posto che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questo, e in genere le sue prospettive di vita, non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore, Cassazione, sentenza 2 maggio 2006, n. 10119.

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