Famiglia

Minori, la scelta della pubblicazione delle immagini in rete deve essere condivisa da entrambi i genitori

La divulgazione di immagini di minori sul web è "intrinsecamente pregiudizievole" per la personalità dei soggetti minori, in ragione delle caratteristiche insite nella rete

di Elisa Chizzola

Il Garante per la protezione dei dati personali ha da sempre ribadito la necessità di proteggere, con un alto livello di tutela e garanzia, l'immagine del minore, in quanto "dato personale" particolarmente delicato.

La divulgazione di immagini di minori sul web è intrinsecamente pregiudizievole per la personalità dei soggetti minori, in ragione delle caratteristiche insite nella rete.

Su questa linea, il Garante privacy consiglia caldamente ai genitori di non pubblicare video e foto dei propri figli e, in generale, di bambini su canali web e su social network.

Eventualmente, nel caso in cui madri, padri ed adulti in generale non riuscissero a far a meno di allinearsi alla tendenza ormai diffusissima di pubblicare immagini di bambini, il Garante privacy consiglia di utilizzare almeno alcune accortezze, come:
- rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per "pixellare" i volti, disponibili anche gratuitamente online);
- coprire semplicemente i volti con una "faccina" emoticon;
- limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono.

Infatti, partendo dalla considerazione che la pubblicazione delle foto/video attraverso internet ed i social network implica sostanzialmente una "perdita di controllo" dell'immagine, la diffusione di tali contenuti rappresenta un comportamento rischioso e presenta criticità almeno sotto due profili.

Innanzitutto, la pubblicazione di foto/video, anche se apparentemente innocua, potrebbe rivelarsi potenzialmente dannosa in quanto le immagini dei minori pubblicate on line potrebbero finire nelle mani di malintenzionati.
In secondo luogo, la tendenza a rendere pubblico il privato e l'irrefrenabile fascino della condivisione portano le persone a mettersi a nudo in rete, rivelando informazioni anche strettamente personali che potrebbe ledere l'immagine, la dignità e la personalità della persona ritratta, in questo caso del minore, soggetto che peraltro potrebbe non essere d'accordo alla pubblicazione stessa.

Sotto quest'ultimo profilo, sono in aumento negli ultimi anni contenziosi che approdano in Tribunale e che affrontano il delicato e attuale tema della protezione dei diritti della personalità del minore nello spazio virtuale, quando il minore stesso non è d'accordo alla pubblicazione di sue immagini attraverso i canali dei genitori oppure a non essere d'accordo con tale pratica è l'altro genitore (o comunque l'altro soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore stesso).

Considerata la delicatezza, in ragione dei rischi suddetti per l'integrità personale del minore, della decisione di postare foto e diffondere informazioni relative ai figli in rete, la giurisprudenza di merito considera necessario ed elemento imprescindibile il consenso di entrambi i genitori ai fini della pubblicazione delle immagini relative ai figli, escludendo che tale consenso possa desumersi, implicitamente, dal fatto che l'altro genitore (vale a dire, il genitore che non pubblica) abbia la possibilità di visionare i profili social del consorte e quindi di essere a conoscenza delle condivisioni effettuate in rete.
Infatti, accanto a decisioni che ciascun genitore può assumere disgiuntamente in via autonoma nell'interesse della prole, l'accordo di entrambi è previsto dall'ordinamento giuridico per un nucleo di situazioni, in ragione della particolare rilevanza e potenziale pericolosità per il minore, tra cui viene ricompresa la pratica della divulgazione delle foto dei figli in rete in esame, in virtù dei rischi insiti e connessi al web.

In particolare, la giurisprudenza di merito (tra cui Tribunale di Trani 30 agosto 2021, Tribunale di Roma, 23 dicembre 2017, Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017 ) sul punto ha ritenuto che l'inserimento delle foto dei figli minori sui social network, in mancanza di consenso di entrambi i genitori, integri la violazione dell'articolo 10 del Codice civile, concernente la tutela dell'immagine, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali e, sotto il profilo delle fonti sovranazionali, degli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata in Italia con Legge 27 marzo 1991, n. 176).

Secondo il ragionamento dei Giudici, quindi, quando sono i genitori a divulgare le immagini e i dati dei loro figli su internet, esponendoli alle ingerenze di terzi e a rischi concreti per la loro persona, la sfera privata dei minori, la loro riservatezza e la loro identità personale sono violate dagli stessi soggetti chiamati a proteggerli e a rivestire un ruolo fondamentale nella loro educazione.

I Giudici affermano a chiare lettere che "l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini (…)" o possono trarne "materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di Polizia." ( Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017 ).

Tra i pericoli insiti in un utilizzo non consapevole e poco accorto del web, occorre infatti ricordare il crescente fenomeno del cybercrime a sfondo sessuale, con il rischio per il fanciullo di rimanere vittima di reati di sfruttamento sessuale.
Non solo. È anche successo che l'esposizione della vita privata del minore sui social abbia alimentato episodi di cyberbullismo tra i giovani.

La pericolosità intrinseca dei nuovi media è data dalla globalizzazione della rete, che, come ribadito dalla giurisprudenza, consente agli utenti con estrema rapidità e facilità di entrare in contatto con chiunque, in qualsiasi parte del pianeta, anche attraverso immagini e conversazioni istantanee. Con i nuovi strumenti tecnologici è ora possibile condividere dati e informazioni con un pubblico numericamente indeterminato e per un tempo non definibile, tendenzialmente infinito.

È evidente come, in un contesto così complesso e potenzialmente ad altissima rischiosità, i minori siano particolarmente esposti a pregiudizi per la loro riservatezza, e, di conseguenza, se non correttamente tutelati, tali soggetti potrebbero avere delle ripercussioni anche sul pieno e sano sviluppo della loro personalità.

Concludendo, nel caso in cui un genitore decidesse di condividere foto/video del figlio occorre l'accordo dell'altro genitore e, in generale, tutte le persone che utilizzano i canali social - nella piena consapevolezza dei rischi appena descritti - dovrebbero impegnarsi ad applicare le tecniche suggerite dal Garante privacy, rendendo la figura del minore il più possibile "anonima", con la "pixellatura" dei volti o coprendoli con una "faccina" emoticon oppure limitando la visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono, riducendo così il rischio che l'immagine arrivi a persone sconosciute.

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