Civile

II credito vantato nei confronti della Pa non produce interessi fino a quanto l'amministrazione non ha emesso il titolo di spesa

Solo in quel momento diventa liquido ed esigibile

di Mario Finocchiaro

Il credito pecuniario vantato nei confronti della Pa non può ritenersi liquido ed esigibile e quindi non può produrre interessi corrispettivi, fino a quando la stessa amministrazione non abbia emesso il titolo di spesa, in conformità a quanto previsto dall'art. 270 del regio decreto n. 827 del 1924. Questo il principio espresso dalla Sezione I della Cassazione con l'ordinanza 4 gennaio 2023 n. 118.

I precedenti conformi
Nella stessa ottica, la liquidità ed esigibilità del credito, necessarie perché questo produca interessi ai sensi dell'articolo 1282 Cc, possono essere escluse anche da circostanze e modalità d'accertamento dell'obbligazione che, in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, siano specificamente disciplinate da atti aventi efficacia solo regolamentare, come le disposizioni degli articoli 269 e 270 del regio decreto n. 827 del 1924 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), secondo cui tutte le spese dello Stato devono passare per gli stadi dell'impegno, della liquidazione e dell'ordinazione e pagamento, Cassazione, sentenza 24 settembre 2002, n. 13859 secondo cui quando ai fini della decorrenza degli interessi sia necessario stabilire il momento in cui il credito pecuniario verso un'amministrazione statale è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna della Pa (la quale da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto, resa in una fattispecie relativa ad interessi per ritardata restituzione di titoli di Stato e certificati di deposito costituiti in cauzione da soggetto imputato, e poi prosciolto, dal reato di illecita esportazione di valuta all'estero.

Liquidità ed esigibilità
Non diversamente, la liquidità e l'esigibilità del credito - necessarie perché questo produca interessi ai sensi dell'artircolo 1282 Cc - possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, cosicché, qualora ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa - ai sensi dell'articolo 270 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 -, che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna alla pubblica amministrazione (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto, Cassazione, sentenze 4 settembre 2004, n. 17909 e 1795, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2005, I, p. 776 (con nota di Palasciano R., Liquidità ed esigibilità dei debiti pecuniari della pubblica amministrazione ed emissione del titolo di spesa: il privilegio permane) e 13 settembre 2009, n. 6203 tutte rese in tema di credito vantato da un farmacista nei confronti di una ASL in relazione alla somministrazione di specialità medicinali.

Somme dovute dalle Asl
Sempre nello stesso senso si è affermato:
- gli interessi corrispettivi sulle somme dovute dalle USL (ora Aziende Sanitarie locali) a titolo di rimborso ai farmacisti del prezzo dei farmaci prescrivibili dal Servizio Sanitario Nazionale decorrono dalla emissione del relativo titolo di spesa, secondo la generale previsione di cui all'art. 270 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e non dalla scadenza del termine previsto dall'accordo nazionale USL-farmacisti approvato con dPR 15 settembre 1979 (e cioè il giorno 25 del mese successivo a quello nel quale è stato presentato dal farmacista il saldo delle ricette), Cassazione, sentenza 6 agosto 2010, n. 18337;
- il principio di cui sopra non subisce deroghe quando le operazioni di verifica siano particolarmente semplici e consistano nella ricognizione della valutazione della perdita precedentemente effettuata e nella applicazione del coefficiente di riliquidazione, Cassazione, sentenza 9 novembre 2012, n. 19452 che evidenzia che tale principio;

I precedenti difformi
In termini opposti e - in particolare - per l'affermazione che i debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'articolo 1282 Cc, quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della Pa, costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento, Cassazione, ordinanza 16 giugno 2020 n. 11655, nonché sentenza 1° luglio 1985, n. 3934, in Archivio civile, 1985, p. 1422, secondo cui lo Stato e gli altri enti pubblici, con riguardo alle obbligazioni pecuniarie assunte con contratto privatistico (nella specie, di locazione), sono soggetti alla comune disciplina civilistica, con la conseguenza che, ove rimangano inadempienti alla pattuita data di scadenza dei debiti medesimi (la quale ne determina l'esigibilità), sono tenuti alla corresponsione degli interessi ed esposti alle azioni accordate al creditore dall'indicata normativa civilistica. tale tutela del creditore (mirante, nella specie, alla risoluzione del contratto per inadempimento) non viene meno per il solo fatto che i predetti debitori debbano osservare particolari procedure contabili per l'emissione degli ordini di spesa, in quanto le norme sulla contabilità generale dello stato, ove non richiamate nel contratto, non incidono sulla scadenza delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla Pa, mentre detta necessità può spiegare rilievo ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1218 Cc, e, cioè, quale ragione di esonero dalla responsabilità per l'inadempimento ove i debitori medesimi ne deducano e dimostrino la non imputabilità, per essersi adeguatamente attivati nel promuovere e gestire le indicate procedure al fine di osservare i termini di pagamento contrattualmente fissati.
Sempre in quest'ultimo senso, Cassazione, sez. un., sentenza 8 giugno 1985, n. 3451, in Giustizia civile, 1985, I, p. 2503: lo stato e gli altri enti pubblici, con riguardo alle obbligazioni pecuniarie assunte con contratto privatistico, sono soggetti alla comune disciplina civilistica, con la conseguenza che, ove rimangano inadempienti alla pattuita data di scadenza dei debiti medesimi (la quale ne determina l'esigibilità), restano tenuti alla corresponsione degli interessi, nonché esposti alle azioni accordate al creditore dall'indicata normativa civilistica (ivi incluse quella di condanna all'adempimento e quella di risoluzione del contratto per inadempimento). Tale tutela del creditore non viene sacrificata per il solo fatto che i predetti debitori debbano osservare particolari procedure contabili per l'emissione degli ordini di spesa, il quale può spiegare rilievo ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1218 Cc, e, cioè, quale ragione di esonero dalla responsabilità per l'inadempimento ove i debitori medesimi ne deducano e dimostrino la non imputabilità, per essersi adeguatamente attivati nel promuovere e gestire le indicate procedure al fine di osservare i termini di pagamento contrattualmente fissati.
Diversamente, rispetto alla giurisprudenza ricordata sopra, in altre occasioni si è precisato, altresì, che con riguardo alle somme che le Unità Sanitarie Locali devono rimborsare ai farmacisti per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, poiché l'articolo 10 dell'accordo nazionale USL - Farmacisti approvato con DPR 15 settembre 1979 prevede che "l'ente erogatore, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettivo pagamento alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente", il credito è liquido ed esigibile alla scadenza di tale termine da cui decorrono, ai sensi dell'articolo 1282 Cc, gli interessi corrispettivi; dato il carattere querable del debito in questione, gli interessi moratori decorrono invece soltanto dalla richiesta di pagamento mediante intimazione atta alla messa in mora, Cassazione, sentenza 22 ottobre 1999, n. 11871.

Infondata la questione di legittimità costituzionale
Sempre al riguardo si è precisato, altresì:
- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 270 regio 23 maggio 1924, n. 827, in forza del quale i debiti pecuniari dello Stato diventano liquidi ed esigibili solo dopo l'ordinativo di spesa e l'emissione del relativo titolo di spesa, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost. poiché la differenza di trattamento normativo tra debitore privato e Stato è giustificata dalla circostanza che quest'ultimo persegue, anche nell'attuazione di rapporti obbligatori, interessi generali, Cassazione, sentenza 25 gennaio 2008, n. 1749;
- in tema di responsabilità della Pa, l'esigenza di adottare le procedure della contabilità pubblica non giustifica, in caso di colpevole ritardo nelle formalità di liquidazione di un credito vantato dal privato, la deroga al principio di cui all'articolo 1218 Cc - dettato in tema di inesatto o tardivo adempimento della prestazione, con conseguente obbligo alla corresponsione degli interessi moratori -, ne' quella al principio di cui al successivo articolo 1224, primo comma, stesso codice - che identifica il dies a quo della decorrenza degli interessi con il giorno della costituzione in mora -, con la conseguenza che, ricorrendone i presupposti, la Pa, in quanto colposamente inadempiente, ben può essere condannata a corrispondere gli interessi moratori, ancorché non risulti materialmente emesso il relativo titolo di spesa, Cassazione, sentenza 26 novembre 2002, n. 16683;
- i crediti di lavoro dei dipendenti di aziende municipalizzate vanno riconosciuti, a partire dal giorno della maturazione dei relativi diritti, gli interessi (moratori) e l'eventuale rivalutazione monetaria, non trovando applicazione, con riguardo a detti rapporti, le regole della contabilità dello stato in tema di decorrenza degli interessi solo quando sia stata ordinata la spesa con l'emissione del mandato di pagamento, Cassazione, sez. un., sentenza 6 settembre 1990 n. 9202, in Rivista legislazione fiscale, 1991, III, p. 1396.

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