Civile

Criptovalute: in Senato un Ddl per la disciplina fiscale

Il Ddl introduce il principio secondo cui il presupposto per la tassazione non è il "prelievo" dal wallet ma la conversione in euro; irrilevanti fiscalmente gli scambi crypto-to-crypto

di Giuseppe Galeano* e Andrea Orlandi**

Con il Disegno Legge numero 2572 recante "Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio", l'Italia muove finalmente i primi passi nella regolamentazione del fenomeno delle valute virtuali.

Recentemente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il decreto del 13 gennaio 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2022) ha introdotto una disciplina rivolta ai soggetti che vorranno operare nel nostro Paese tramite la prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, istituendo un apposito registro gestito dall'OAM, l'organismo preposto alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Occorre preliminarmente evidenziale che il Disegno Legge in commento è all'inizio dell'iter di formazione legislativo, durante il quale potrebbe subire modifiche o revisioni. Il Ddl è composto da due articoli: il primo fornisce una definizione unitaria di valute virtuali, oltre a regolare alcuni aspetti della disciplina antiriciclaggio; il secondo articolo introduce un'apposita normativa fiscale per gli operatori del settore ed i titolari di valute virtuali.

Nell'articolo 1) si definisce valuta virtuale "una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente". Tale definizione rientra nella più ampia definizione di "unità matematica" ovvero l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma.

Dal punto di vista fiscale, l'articolo 2) si pone l'obiettivo di integrare gli articoli 44, 67 e 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), introducendo un'apposita normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore delle attività finanziaria all'estero (IVAFE) e della normativa in materia di monitoraggio fiscale.

Con riferimento alle imposte sui redditi, il Disegno introduce il principio secondo cui il presupposto per la tassazione non sarebbe il "prelievo", a qualunque titolo dal proprio wallet, ma la conversione in euro o in valuta estera, prevedendo, quindi, l'irrilevanza fiscale degli scambi tra valute virtuali (crypto-to-crypto). Ulteriore condizione necessaria per l'imponibilità è il possesso complessivo di valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continuativi.

Per il calcolo della plusvalenza, l'articolo 2 prevede che, per le valute virtuali, il costo di acquisto sia determinato sulla base di documentazione avente data certa, anche attingendo dalla contabilità degli exchanger e wallet provider; nel caso di acquisizione di valute virtuali a titolo gratuito, il costo di acquisto viene assunto pari a zero.

Invece, nel caso in cui il contribuente non risulti in possesso della documentazione riguardante il costo di acquisto delle valute virtuali, il controvalore viene calcolato sulla base del valore di cambio utilizzato dal contribuente nell'ultima operazione eseguita o, in assenza, al cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta dal contribuente.

Viene previsto anche un criterio forfettario per la determinazione della plusvalenza, in mancanza della precedente documentazione citata, nella misura del 25% del controvalore ricevuto.

In tema di monitoraggio fiscale, è stato confermato l'obbligo di comunicazione nel modello REDDITI, quadro RW, del costo di acquisto delle valute virtuali, applicando la medesima franchigia pari a 15.000 euro prevista per i conti correnti e depositi bancari esteri; ai fini IVAFE è stata confermata la non imponibilità delle valute virtuali.

Tra le novità presenti nel Disegno Legge si rinviene anche una norma di rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali, sul modello della rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, che prevede la possibilità per il contribuente, sulla base di una perizia giurata, di versare un'imposta sostitutiva e rideterminare il valore fiscale al 1° gennaio 2022. Tale imposta sostitutiva è pari a una percentuale variabile dall'8% al 10%, in base al valore complessivo soggetto a tassazione, da versare entro il 30 giugno 2022 ovvero in tre rate annuali di pari importo.

Infine, per tutti i soggetti che decidono di rideterminare i valori delle valute virtuali, viene previsto un regime premiale che permettere di "sanare" eventuali violazioni in materia di monitoraggio fiscale commesse in passato a condizione che tali valute vengano dichiarate nella prima dichiarazione dei redditi utile, ovvero il modello REDDITI 2022.


*Partner - Dipartimento Tax dello Studio Pavia e Ansaldo
**Associate - Dipartimento Tax dello Studio Pavia e Ansaldo

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