Comunitario e Internazionale

Per la scelta dell’arbitro va garantita l’assenza di conflitti di interesse

Imparzialità a rischio se uno dei componenti il collegio ha avuto incarichi da una delle parti

di Marina Castellaneta

Se un componente di un collegio arbitrale ha avuto, in precedenza, incarichi come legale per un’azienda non può essere indicato come arbitro in una controversia che coinvolge quella stessa società. È la Corte europea dei diritti dell’uomo a chiarirlo con la sentenza di condanna all’Italia depositata ieri (ricorso n. 5312/11) con la quale Strasburgo ha accertato la violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea che assicura un processo equo dinanzi a giudici indipendenti e imparziali.

A ricorrere alla Corte è stata una società per azioni che aveva ottenuto una concessione in Albania per la costruzione di una centrale idroelettrica e che aveva siglato un accordo di cooperazione con Enelpower per la fornitura di energia. Era sorta una controversia sulla risoluzione dell’accordo ed era stata attribuita la competenza alla camera arbitrale della Camera di commercio di Roma. L’azienda convenuta, a suo dire, aveva indicato un arbitro che però era stato membro del consiglio di amministrazione della società Enel, dalla quale era poi sorta Enelpower. La società ricorrente aveva chiesto che fosse cambiato l’arbitro, ma senza successo.

La Corte di Strasburgo in primo luogo ha respinto l’eccezione del Governo italiano su un eventuale abuso del diritto da parte del ricorrente.

In merito alla questione centrale sull’imparzialità dell’arbitro, la Corte europea ha precisato che l’articolo 6 della Convenzione, nel riconoscere il diritto di accesso a un tribunale, non si riferisce unicamente a un organo giudiziario “classico”, ma anche a “tribunali” istituiti per risolvere specifiche controversie, che devono garantire, però, i principi alla base di un processo equo.

Le clausole arbitrali, in particolare nei casi in cui vi sia una libera scelta delle parti, per la Cedu hanno indiscutibili vantaggi per gli interessati e anche per l’amministrazione della giustizia. È necessario però che un “tribunale” sia indipendente relativamente alle modalità di nomina dei componenti, al riconoscimento di garanzie da pressioni esterne e alla circostanza che l’arbitro appaia come indipendente dalle parti. Su quest’ultimo aspetto - scrive la Corte – è necessario valutare se il singolo arbitro abbia mostrato una parzialità in quello specifico caso e procedere a un test oggettivo, valutando i fatti e prescindendo dalla condotta dell’arbitro.

Nel caso arrivato alla Corte, per Strasburgo, il test di imparzialità è superato sotto il profilo soggettivo, ma non per il dato oggettivo perché l’arbitro era stato componente del consiglio di amministrazione della società principale dalla quale era poi sorta Enelpower e lo stesso arbitro aveva confermato che era stato legale in alcune cause. Di qui la violazione dell’articolo 6.

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