Civile

La ricognizione del debito nelle procedure di sovraindebitamento, modalità operative

Gli accertamenti per la ricostruzione del passivo del sovraindebitato

di Elisa Cecchetti*

L'inserimento della disciplina del sovraindebitamento all'interno del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – di seguito per brevità CCII - nasce dall'esigenza della riorganizzazione sistematica delle procedure concorsuali alla luce delle sollecitazioni provenienti dall'Unione Europea, come si evince dalla Relazione Illustrativa al D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14.

I numerosi rinvii all'entrata in vigore del CCII – fatta eccezione per pochi articoli applicabili dal marzo 2019 – sono stati dettati anzitutto per permettere di recepire la Direttiva insolvency n. 2019/1023, successiva al D.lgs 14/2019.

Gli strumenti regolati dalla Legge 3/2012 - piano del consumatore, accordo del debitore e liquidazione del patrimonio - sono oggi collocate all'interno del Titolo IV del CCII dedicato agli strumenti di regolazione della crisi, per quanto attiene al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore, mentre la liquidazione controllata del sovraindebitato viene disciplinata separatamente, al capo IX del Titolo V.

La scelta di modificare nel CCII la denominazione degli istituti di composizione da crisi da sovraindebitamento, rispetto alla Legge 3/0212, non risponde a un semplice mutamento lessicale ma è, da un lato, espressione della volontà del legislatore di disegnare una disciplina unitaria dei diversi strumenti di composizione della crisi.

Come nella risoluzione delle procedure concorsuali "maggiori" l'iter operativo muove dalla esatta quantificazione e qualificazione - in ragione dei diversi gradi di privilegio - del debito, così anche nelle procedure ex artt. 65 e ss. assume centralità assoluta tale fase che operativamente è descritta nel presente articolo.

Nonostante la massa debitoria del sovraindebitato sia generalmente riconducibile a pochi creditori, per importi tendenzialmente non estremamente rilevanti, almeno se paragonati alle dimensioni dei passivi societari, non bisogna trascurare la attenta verifica della massa passiva.

Se per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione che coinvolgono le aziende, la contabilità aziendale, già dovrebbe fornire tutte le indicazioni, ed in ogni caso, si può far riferimento alle consolidate ed applicate tecniche di revisione contabile, per gli opportuni riscontri rettifiche ed integrazioni, non è così per la posizione del sovraindebitato, in cui non difficilmente ci si trova a dover gestire anche una certa reticenza del debitore a palesare i propri debiti, inoltre non di rado, in buona fede, vengono omessi debiti ritenuti erroneamente estinti o semplicemente "dimenticati".

La ricostruzione del passivo del sovraindebitato risulta, quindi, particolarmente complessa vista la mancanza di documentazione sulla base della quale i diversi professionisti interessati possono effettuare le proprie verifiche. Per tali motivi, oltre alle richieste informazioni al debitore, sia il Professionista che affianca il soggetto interessato e che con esso redige il piano sia l'OCC il quale è chiamato a verificare le informazioni da questi comunicate, possono e devono effettuare ulteriori accertamenti di propria iniziativa che vengono, di seguito, brevemente descritti:

• a. circolarizzazione dei debiti e dei crediti del sovraindebitato

• b. richiesta del certificato di residenza e dello stato di famiglia

• c. visure camerali e dei protesti

Tali verifiche possono essere effettuate rivolgendosi presso la Camera di Commercio competente, ovvero, mediante consultazione online del sito www.registroimprese.it.
In particolare il Registro dei protesti è esclusivamente informatico e la sua consultazione avviene mediante la specifica del nome e del cognome del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto del pagamento. La ricerca Protesti può dare esito positivo o negativo: nel primo caso il sistema restituisce le occorrenze individuate con i dati essenziali identificativi di ogni protestato;

• d. visure catastali ed ipo-catastali

Le visure catastali ed ipo-catastali possono essere effettuate mediante accesso all'Ufficio del Territorio dell'Agenzia delle Entrate, ovvero, mediante consultazione online del sito "Servizi telematici Agenzia delle Entrate – SISTER" solo per gli utenti registrati. Tale ricerca ha la duplice funzione di riscontrare l'eventuale presenza di immobili di proprietà del soggetto sovraindebitato nonché quella di rilevare l'iscrizione e/o trascrizione di formalità pregiudizievoli sugli stessi;

• e. visure al P.R.A.

I Professionisti possono richiedere l'ispezione dello stato giuridico dei veicoli intestati a persone fisiche con modalità telematica, esclusivamente all'indirizzo Pec dell'ufficio P.R.A. della Provincia in cui risiede il soggetto richiedente.
Gli indirizzi PEC degli Uffici P.R.A. sono reperibili sul sito ACI, alla pagina http://www.aci.it/laci/altri-contatti/ricerca-uffici-aci/lista-uffici-aci.html?no_cache=1 , selezionando l'Ufficio P.R.A. della Provincia di interesse;

• f. richiesta dei carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, agli enti locali per i tributi, all'INPS, all'INAIL, agli enti previdenziali di categoria, all'Agenzia delle Entrate, alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari per verificare l'esistenza di procedure a carico del debitore, sia pendenti che chiuse da non più di cinque anni.

Il gestore della crisi da sovraindebitamento così come il professionista che assiste il debitore, con apposita delega, può richiedere a mezzo Pec l'estratto dei carichi pendenti all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, all'INPS, all'INAIL e agli altri enti previdenziali di categoria (se presenti).
Gli indirizzi Pec ai quali inoltrare le richieste sono facilmente individuabili sui siti web di ciascun ente. Per quanto concerne i debiti fiscali e tributari correnti, ovvero non ancora iscritti a ruolo, il professionista può (sempre in possesso di delega) consultare il cassetto fiscale del debitore mediante l'accesso all'area riservata sul sito "Servizi telematici Agenzia delle Entrate".
In assenza di delega da parte del debitore, il gestore dovrà presentare istanza al Tribunale per essere autorizzato all'acquisizione di tali informazioni ed, in tal caso, dovrà agire tempestivamente in considerazione dei possibili tempi di risposta del Tribunale stesso;

• g. richiesta di accesso alle banche dati pubbliche

Gli OCC hanno accesso a diverse banche dati pubbliche così da poter effettuare una ricognizione del debito il più approfondita e certa possibile. Nello specifico il gestore può accedere alle informazioni contenute:
- nella Centrale d'allarme Interbancaria (CAI) – l'archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia ai sensi della L. n. 205/1999 – collegandosi al sito www.bancaditalia.it e compilando il relativo modulo di richiesta al quale allegare apposita istanza di accesso alle banche dati ex art. 492-bis c.p.c. e artt. 155-bis-ter-quater e quinquies c.p.c., copia autentica del provvedimento del Giudice oppure delega del debitore, fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del sovraindebitato e del professionista incaricato. L'istanza potrà essere presentata direttamente allo sportello, inviata per posta, tramite fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata delle Filiali della Banca d'Italia;
- nella Centralerischi – un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie – seguendo lo stesso procedimento visto al punto che precede;
- nelle banche dati CTC – il Consorzio di Tutela del Credito che registra informazioni creditizie solo di tipo negativo, che riguardano cioè contratti di finanziamento in cui si sono verificati ritardi nei pagamenti di almeno 120 giorni – collegandosi al sito www.ctconline.it e compilando il modulo di richiesta corredato di tutti i documenti menzionati nei punti precedenti. L'istanza può essere presentata a mezzo fax o per lettera raccomandata;
- nella banche dati CRIF S.p.A. – una banca dati che indica il profilo creditizio in termini di affidabilità del soggetto interessato – collegandosi al sito www.crif.it e compilando il modulo di richiesta da inviare, unitamente agli allegati descritti negli altri punti, tramite fax, a mezzo mail ordinaria o mediante lettera raccomandata.

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*A cura di Elisa Cecchetti, Dottore Commercialista - Revisore Legale

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