Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/ 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Petizione di eredità e acquisti dall'erede apparente
2.Prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela
3.Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie
4.Assegno di divorzio
5.Accettazione dell'eredità
6.Stalking
7.Condizioni per il riconoscimento dell'impresa familiare
8.Cognizione del giudice del lavoro in tema di impresa familiare
9.Inammissibilità della revocazione della sentenza di separazione con addebito se conosciuta

1. SUCCESSIONE - Petizione di eredità e acquisti dall'erede apparente
(Cc, articoli 534, 535, 606 e 1147)
L'art. 534 c.c. stabilisce che l'acquisto effettuato dall'erede apparente è fatto salvo purché l'acquirente provi la buona fede e, con riferimento ad alienazioni aventi ad oggetto beni immobili, sia stato trascritto anteriormente all'acquisto dall'erede vero o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l'erede apparente. Il requisito della buona fede, non presunta, come nel caso di cui all'art. 1147, comma 3 c.c., in tema di possesso, deve essere oggetto di prova specifica e puntuale da parte del terzo, che si concreta nella dimostrazione dell'idoneità del comportamento dell'alienante ad ingenerare la ragionevole convinzione di trattare con il vero erede, nonché dell'esistenza di circostanze indicative dell'ignoranza incolpevole dell'acquirente circa la realtà della situazione ereditaria al momento dell'acquisto.
Tribunale Roma, sezione VIII, sentenza 2 febbraio 2023 n. 1749 - Pres. Argan; Rel. Luparelli

2. LAVORO DOMESTICO - Prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela
(Cc, articoli 2697 e 2094)
Nel caso di prestazioni lavorative effettuate tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, ovvero rese nell'ambito di una comunità familiare, opera una presunzione di gratuità delle prestazioni, in ragione del particolare vincolo che lega i soggetti del rapporto e della comunanza spirituale ed economica tra loro esistente, posto che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito "affectionis vel benevolentiae causa", caratterizzato dalla gratuità della prestazione. Quest'ultimo elemento può essere superato attraverso la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione, diverso dal vincolo di solidarietà ed affettività, idoneo a costituire la causa di prestazioni gratuite. In particolare, allorché la sopra menzionata presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, sicché la parte che intenda far valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'onere di provare, precisamente e rigorosamente, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione.
Il caso di specie, riguarda un giudizio avente ad oggetto l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato domestico costituito tra le parti senza alcuna regolarizzazione, e del conseguente credito per differenze retributive vantato dalla ricorrente nei confronti della resistente per l'attività lavorativa resa dalla prima in favore della seconda presso l'abitazione, rispettivamente, della madre e del fratello della convenuta, quale collaboratrice domestica e badante.
Il giudice ha respinto la domanda per difetto di prova circa l'esistenza dei requisiti indefettibili della subordinazione: nessuno dei testi escussi di parte ricorrente era stato in grado di confermare l'osservanza di un preciso e vincolante orario di lavoro da parte di quest'ultima, la soggezione alle direttive - sia pure generali - della resistente, e, infine, la corresponsione in suo favore di una retribuzione periodica per l'attività resa presso la suddetta abitazione familiare.
Tribunale Cassino, sezione lavoro, sentenza 3 aprile 2023 n. 269 – Giudice Iannucci

3.SUCCESSIONE - Riduzione di donazioni e di disposizioni testamentarie
(Cc, articoli 553, 747, 750 e 751)
In tema di azione di riduzione dell'eredità, il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale.
Nel caso di specie, la sorella conveniva il fratello affermando che alcuni dei mobili a lei destinati non le erano mai stati consegnati ed inoltre che il convenuto aveva acquistato un immobile da lui adibito a casa familiare con denaro dei genitori, subendo così una lesione della sua legittima.
Sul primo aspetto, il Tribunale ha affermato non vi era prova sulla percezione delle somme in questione da parte del convenuto e circa l'esistenza di un suo obbligo di rendiconto nei confronti dei due genitori che legittimasse la richiesta di parte attrice, in qualità di loro erede.
Quanto al secondo aspetto, posto che l'individuazione della quota di riserva in cui un legittimario leso deve essere reintegrato richiede la previa determinazione del valore dell'asse ereditario e della quota di cui il de cuius poteva disporre, il Tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice.
Tribunale Palermo, sezione II, sentenza 21 febbraio 2023 n. 851 – Pres. Di Marco; Rel. Ingrassia

4. DIVORZIO – Sulla determinazione dell'assegno di divorzio
(Legge 1 dicembre 1970 n. 898)
Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile - di natura sia assistenziale che perequatrice compensativa - l'adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare.
Tribunale Messina, sezione I, sentenza 17 febbraio 2023 n. 344 – Pres. Mangano; Rel. Bonanzinga

5. SUCCESSIONE - Accettazione dell'eredità
(Cc, articoli 460, 475, 476, 480 e 485; Cpc, articoli 720 e 784 seguenti)
La qualità di erede si acquisisce con l'atto di accettazione, espressa o tacita, dell'eredità, in difetto della quale si assume solo la qualità di chiamati all'eredità.
La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia, non comportano accettazione tacita della eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ
Tribunale Napoli Ischia, sentenza 10 febbraio 2023 n. 8 – Giudice De Riso

6. STALKING - Sulla prova degli eventi previsti dall'art. 612-bis cod.pen.
(Cp, articoli 81 cpv., 612 bis co. 1 e 2; Cpp, articolo 425)
Il GUP ha ricordato che il delitto punito dall' art. 612-bis c.p. è un reato abituale a forma vincolata e, come tale, richiede la reiterazione di più condotte di molestia o di minaccia. Ed è un delitto di danno in quanto richiede, in alternativa:
- la consistente alterazione delle abitudini di vita;
- un perdurante e grave stato di ansia e di paura;
- il pericolo di un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona legata da una relazione affettiva.
Il GUP capitolino ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova dell'esistenza di almeno uno degli eventi previsti dalla norma che punisce gli atti persecutori: infatti, lo stato di ansia e di paura che si manifesta nella vittima deve avere i caratteri della perduranza e della gravità.
Tribunale di Roma, Uff. indagini preliminari, sentenza 13 febbraio 2023 n. 367 – Giudice Finiti

7. IMPRESA FAMILIARE - Condizioni per il riconoscimento dell'impresa familiare
(Cc, articolo 230-bis)
Ai fini del riconoscimento dell'istituto - residuale - della impresa familiare è necessario che vi siano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante, necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi.
Nel caso in esame, la Corte d'Appello capitolina ha rigettato l'appello della donna sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi e dagli ulteriori elementi di natura indiziaria rilevati dal Tribunale a fondamento della propria decisione, quali l'assenza di qualsiasi riscontro scritto, anche ai fini fiscali, (con riferimento ad un'attività di durata pari a circa 24 anni) della sussistenza della dedotta impresa familiare oltre all'esistenza, presso gli esercizi commerciali di numerosi dipendenti.
Corte d'Appello Roma, sezione lavoro, sentenza 14 gennaio 2022 n. 4293 – Pres. Di Sario; Rel. Selmi

8. IMPRESA FAMILIARE – Cognizione del giudice del lavoro
(Cc, articolo 230-bis; Cpc, articolo 409)
In tema d'impresa familiare, al giudice del lavoro, ex art. 409 c.p.c., compete sia l'accertamento del diritto alla remunerazione dei soggetti indicati dall'art. 230-bis c.c., sia la domanda con la quale un coniuge, previo accertamento della partecipazione all'impresa familiare con l'altro coniuge, chieda, ai sensi della disposizione citata, l'attribuzione di beni o di quote di beni, che assuma acquistati con i proventi dell'impresa stessa, posto che tali pretese trovano titolo nel rapporto di collaborazione personale, continuativa e coordinata, riconducibile nella previsione dell'art. 409 n. 3 c.p.c. il quale non diversifica le controversie in ragione del fatto che sia stata proposta una domanda di accertamento ovvero di condanna.
Nel caso in esame, l'appello proposto dalla moglie è risultato fondato, nel senso che le dichiarazioni dei redditi avevano dimostrato solo l'imputazione degli utili, ma non la loro materiale corresponsione al collaboratore familiare. Spettava al titolare dell'impresa, ossia, al marito dimostrare l'avvenuto pagamento degli utili alla moglie, trattandosi di obbligo su di lui incombente, con relativo onere della prova dell'adempimento, mentre l'inadempimento costituiva fatto presupposto dell'azione promossa dalla donna per vedersi riconosciuto - appunto - il diritto di partecipazione agli utili e ai beni acquistati con gli utili dell'impresa, così che sarebbe stato onere del resistente, nella propria memoria di costituzione, allegare l'avvenuto adempimento e darne dimostrazione
Corte d'Appello Firenze, sezione lavoro, sentenza 3 gennaio 2022 n. 854 - Pres. e rel. Papait

9. SEPARAZIONE – Inammissibilità della revocazione della sentenza di separazione con addebito se conosciuta
(Cpc, articoli 292, 325, 326, 327 e 395)
In tema di impugnazioni, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, ex art. 327, comma 2, c.p.c., è necessaria la contumacia incolpevole nel processo chiusosi con la sentenza impugnata.
L'art. 327, 2 comma, cp.c. riguarda il contumace involontario, vale a dire colui che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione, per nullità della notificazione e per la nullità della notificazione degli atti che debbono obbligatoriamente essere notificati alla parte contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c.. Qualora riesca a dare questa prova, il contumace può impugnare la sentenza che gli è sfavorevole senza subire alcun termine di decadenza
Nel caso in esame, però, era emerso che dalla corrispondenza intercorsa tra i precedenti legali della donna, ricorrente, e quelli della famiglia del marito, nel frattempo deceduto, la signora era a conoscenza di quanto stabilito dalla sentenza di separazione.
Pertanto, la sua domanda, avente ad oggetto la revocazione della sentenza, è stata ritenuta inammissibile.
Tribunale di Bologna, sentenza 27 aprile 2023 n. 936 – Pres. Migliori; Rel. Neri

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