Amministrativo

Coronavirus: aggiornate le modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del Green pass

È stato pubblicato nella "Gazzetta" il Dpcm del 2 marzo 2022, questo ultimo aggiornamento si è reso necessario per consentire l'avvio dei controlli automatizzati sull'obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2 nei confronti di coloro che vi sono assoggettati

di Aldo Natalini

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo scorso il Dpcm del 2 marzo 2022 modificativo del precedente Dpcm del 17 giugno 2021 – istitutivo, tra l’altro, della Piattaforma nazionale Digital Green certificate ( Piattaforma nazionale – Dgc :   Sistema informativo nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica di Certificazioni verdi Covid-19), in attuazione dell’ articolo 9, comma 10, del Dl 52/2021 , convertito, con modificazioni, in legge 87/2021 – testo già modificato e integrato per adeguare via via la disciplina amministrativa interna in materia di possesso e di esibizione delle certificazioni verdi Covid-19 da parte del personale (e dei fruitori di attività e servizi) progressivamente individuato dalla normativa primaria.

Questo ultimo aggiornamento si è reso necessario per consentire l’avvio dei controlli automatizzati sull’obbligo vaccinale anti- SARS-CoV-2 nei confronti di coloro che vi sono assoggettati (tutti i cittadini ultracinquantenni ed il personale delle università e delle Afam : nuove categorie aggiunte dal Dl 1/2022, frattanto definitivamente convertito in legge - in attesa di pubblicazione in Gazzetta) e per efficientare il processo di verifica riguardante tutte le altre categorie già obbligate (sanitari, insegnanti, forze dell’ordine, militari, polizia locale, personale dei servizi). Inoltre, si è posta la necessità di prevedere m odalità di verifica del Green pass rafforzato diversificate e ulteriori rispetto a quelle già attualmente esistenti, sempre garantendo, in ogni caso, il diritto alla riservatezza dell’intestatario della certificazione stessa, senza rendere visibili al verificatore le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Ad oggi gli articoli 4 (sull’obbligo vaccinale gravante sul personale esercente le professioni sanitarie), 4-bis (relativo ai lavoratori delle Rsa), 4-ter (relativo al personale della scuola, militari, forze dell’ordine, polizia locale e personale dei servizi segreti) e 4-quinquies del Dl 44/2021 (estensione dell’impiego del certificato vaccinale  nei luoghi di lavoro), facevano ancora rinvio all’originario Dpcm 17 giugno 2021 – superato in molte parti dalla normativa primaria sopravvenuta – quanto all’individuazione delle modalità per consentire l’acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale (ordini degli esercenti le professioni sanitarie; responsabili delle Rsa e datori di lavoro in genere).

Il nuovo Dpcm si compone di tre articoli e di ben nove allegati (modificativi degli originari allegati del Dpcm del 17 giugno 2021 ):

- allegato B “Funzioni e servizi della Piattaforma Nazionale-DGC”;

- allegato C “Documento tecnico Sistema TS: funzionalità di acquisizione dati per le Certificazioni verdi COVID-19. Dati e relativo trattamento”;

- allegato G “Modalità di interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 e del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale scolastico”;

- allegato H “Modalità per il controllo automatizzato del possesso della Certificazione verde COVID-19”;

- allegato I “Verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite PORTALE INPS”;

- allegato L “Verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite NOIPA”;

- allegato M “Verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite interoperabilità applicativa con le Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie”;

- allegato N “Verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale tramite interoperabilità applicativa con le Università”;

- allegato O “Interoperabilità applicativa per la gestione del procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie”.

 

Le modifiche in pillole

Il Dpcm del 2 marzo 2022 introduce modifiche a numerosi articoli del precedente Dpcm del 17 giugno 2021 , aggiornandolo alla luce delle più recenti disposizioni legislative relative sia all’obbligo vaccinale anti-Covid che all’obbligo di esibizione e possesso del Green pass.

Anzitutto, come già richiesto dal Garante della privacy, viene adeguata l’individuazione dei soggetti che rientrano nella categoria degli “operatori di interesse sanitario” cui è demandata la messa a disposizione delle certificazioni verdi Covid-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC agli interessati che ne facciano richiesta (articolo 1, comma 1, lettera a, del Dpcm).

Inoltre, viene adeguata la durata della validità tecnica delle certificazioni verdi Covid-19 collegata alla scadenza del certificato di sigillo elettronico qualificato utilizzato in fase di emissione delle stesse (articolo 1, comma 1, lettera b, del Dpcm.

Si prevede poi l’annullamento della revoca della certificazione verde Covid-19 in caso di esito negativo di un test molecolare o di un test antigenico rapido (articolo 1, comma 1, lettera c, del Dpcm).

Viene poi adeguata la modalità di verifica per l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere il Green pass rafforzato (da vaccinazione o guarigione) da parte dei soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (articolo 1, comma 1, lettera d, del Dpcm);

Cambiano anche le modalità di verifica per la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti per i quali è necessario il cosiddetto Mega Green pass, cioè una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose booster successiva al ciclo vaccinale primario, ovvero una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione unitamente a una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti (articolo 1, comma 1, lettera e, del Dpcm).

Ancora, viene adeguata la modalità di verifica per l’accesso ai luoghi di lavoro per il quale è necessario il possesso di una certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione per i lavoratori ultracinquantenni, ovvero di una certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione, guarigione o esecuzione di un tampone con esito negativo per tutti gli altri lavoratori (articolo 1, comma 1, lettera e, del Dpcm).

Aggiornate, ancora, le modalità di verifica per l’accesso alle attività educative e didattiche in presenza – in caso di contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo – per le quali è necessario il possesso di una certificazione verde Covid-19, rilasciata a seguito della conclusione del ciclo vaccinale primario o della guarigione da meno di centoventi giorni, o dopo dose di richiamo o guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario (articolo 1, comma 1, lettera e, del Dpcm.

Si stabilisce, poi, l’obbligo per i verificatori di utilizzare l’ultima versione dell’ app VerificaC19 , nonché per i soggetti preposti alle verifiche sul Green pass di adottare adeguate misure volte ad assicurare che sia utilizzata l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni (Sdk), resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l’ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del predetto Sdk (articolo 1, comma 1, lettera f, del Dpcm).

Si prevede altresì che i verificatori debbano essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n.  2016/679  e 2-quaterdecies del Codice della privacy, e debbano ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde Covid-19, esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l’accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni (articolo 1, comma 1, lettera g, del Dpcm).

Vengono poi fissate le modalità di verifica, anche automatizzate del rispetto dell’obbligo vaccinale per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, coreutica e musicale e degli istituti tecnici superiori, attraverso una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle università e la Pn-Dgc; le funzionalità di verifica sono attivate previa autorizzazione  e accreditamento, sulla base di apposita convenzione con il Ministero della salute. Vengono altresì precisate le competenze ad effettuare le verifiche in capo ai datori di lavoro e ai responsabili delle relative istituzioni precisandosi che, n elle more dell’aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della piattaforma nazionale-Dgc, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza (articolo 1, comma 1, lettere h, i, l, m e n, del Dpcm).

 

Il sistema di verifica per i cittadini ultracinquantenni

  Infine, onde assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale gravante su tutti i cittadini ultracinquantenni, il Dpcm del 2 marzo fissa le modalità di verifica, anche automatizzate del rispetto dell’obbligo nonché il relativo procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie (articolo 1, comma 1, lettera n, del Dpcm).

Si prevede che il Ministero della salute acquisisca giornalmente dal Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi degli ultracinquantenni assistiti dal Servizio sanitario nazionale e individui i soggetti per cui non risultano vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 nei termini previsti (esclusi differimenti ed esenzioni).

Ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria di cento euro prevista per i no-vax, il Ministero della salute rende disponibili periodicamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader), secondo quanto specificato nell’allegato O al Dpcm (a sua volta all’uopo modificato), gli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.

Il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati ai fini dell’irrogazione della prevista sanzione, designa l’Ader quale responsabile del trattamento dei medesimi dati (che hanno natura di dati sensibili).

L’Ader comunica poi al Ministero della salute, con le (rinnovate) modalità indicate nell’allegato O al Dpcm, i soggetti inadempienti dei quali, nell’Anagrafe tributaria, non risulta la residenza in Italia, nonché quelli per i quali non sia stato possibile notificare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, specificandone il motivo.

Le Asl competenti per territorio adottano misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare che le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio siano effettuate con modalità tali da garantire l’integrità e la riservatezza dei dati relativi anche alla salute degli interessati.

L’eventuale attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità di adempiervi da parte dei soggetti interessati è comunicata dalle Asl all’Ader, sempre con le modalità di cui all’allegato del Dpcm, senza contenere informazioni idonee a rivelare lo stato di salute dell’interessato.

 

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