Giustizia

Riforma civile e penale, per il debutto è conto alla rovescia - Le scadenze e la disciplina transitoria

Dopo l’approvazione finale adesso è centrale il calendario dell’attuazione

di Giovanni Negri

Fatta la riforma adesso bisognerà pensare alla fase attuativa. Che, vista la mole degli interventi, non si profila agevole. Il Consiglio dei ministri di mercoledì ha approvato definitivamente i decreti legislativi che intervengono sul processo penale, su quello civile e sull’ufficio del processo. Un passaggio fondamentale nel rispetto degli impegni presi con l’Europa nell’attuazione del Pnrr, con il dichiarato obiettivo di ridurre da una parte la durata dei processi (del 40% nel civile e del 25% nel penale) entro la metà del 2026 e di raggiungere l’azzeramento pressoché totale dell’arretrato civile (il 90%) in tutti gradi di giudizio entro il 2026 (con un passaggio intermedio che vede l’abbattimento dell’arretrato civile del 65% in primo grado e del 55% in appello, entro la fine del 2024).

Obiettivi ambiziosi rispetto ai quali le misure messe in campo, accompagnate da un esteso intervento di reclutamento di magistrati, favorito dall’allargamento del perimetro dei candidati per effetto del nuovo requisito della sola laurea in giurisprudenza, dovranno fare i conti con un articolato calendario per l’entrata in vigore, soprattutto nel civile, e una dettagliata disciplina della fase transitoria, in particolare nel penale.

Nel civile infatti la norma base esclude un’immediata entrata in vigore delle numerose novità, rinviando di norma al 30 giugno 2023 per il debutto. Per consentire un avvio consapevole, da parte degli operatori, delle novità normative, le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente, con la precisazione ulteriore che ai procedimenti pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore in precedenza. Così facendo, sottolinea la Relazione, «ci si è assicurati che l’abrogazione delle norme preesistenti e l’applicazione delle nuove norme (si pensi, ad esempio, all’abrogazione del cosiddetto «rito Fornero» e alle nuove disposizioni in tema di procedimenti di impugnazione dei licenziamenti) operino contestualmente».

Altre disposizioni saranno invece operative in momenti diversi. Esemplare in questo senso tutto il pacchetto che punta a stabilizzare le novità introdotte nella fase dell’emergenza sanitaria, (deposito telematico, udienze da remoto e trattazione scritta), dove, compatibilmente con lo stato di informatizzazione degli uffici, si partirà già dal 1° gennaio 2023.

Nel penale invece il decreto entrerà in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» e vedrà la generalità delle misure, di natura procedurale, soggetta al canonico principio per cui i nuovi atti processuali saranno regolati sulla base della riforma con un banco di prova immediato per moltissime delle innovazioni introdotte. Con l’eccezione però di numerose fattispecie per le quali il decreto prevede espressamente una disciplina della fase transitoria, cruciale in questo contesto tutto l’intervento sul regime sanzionatorio (dalla nuova disciplina sostitutiva della detenzione breve alle novità sulle pene pecuniarie) e per quelle misure invece di diritto sostanziale, per esempio la tenuità del fatto, per le quali invece a dovere essere applicato sarà il principio della norma più favorevole all’imputato.

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