Civile

Il ricarico presuntivo del Fisco basato sulla media semplice è illegittimo in presenza di beni differenti

In caso di vendita di beni disomogenei e ricarichi tra loro differenti, è ingiustificato l'Avviso di accertamento se l'Agenzia delle Entrate presume un maggiore ricarico applicando una semplice media aritmetica.

di Giuseppe Ciminiello e Carlo Jr Ciminiello*

In presenza di merce non omogena, l'atto impositivo emesso dalle Entrate è da annullare se l'Ufficio, al fine di ricostruire presuntivamente il maggior reddito della società, non adotta la media aritmetica ponderale quale criterio di determinazione induttiva del ricarico. È quanto, in estrema sintesi - ancora una volta - ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 9720 del 25 marzo 2022.

La vicenda

La vicenda prende le mosse da un accertamento spiccato ex art. 39, 1° comma, lett. d) seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (analitico-induttivo), con cui l'Ufficio, ritenendo legittimo il proprio operato pur in presenza di una contabilità formalmente ineccepibile, accertava induttivamente il nuovo presunto maggiore ricarico applicato dalla società.

La metodologia errata adoperata dalle Entrate
L'Agenzia applicava al costo del venduto dichiarato dalla società (33,89%) la più alta percentuale di ricarico del 56,66%, determinata sulla base della media aritmetica semplice del ricarico praticato dalla contribuente malgrado la disomogeneità degli articoli venduti per valore e tipologia.
A seguito dei giudizi di merito, la società ricorreva in Cassazione, che ribaltava l'esito del precedente giudizio cassando la sentenza impugnata dalla contribuente.

La decisione della Suprema Corte
Accogliendo la doglianza della ricorrente, la Corte ha sancito che "nell'accertamento tributario fondato sulle percentuali di ricarico della merce venduta, la scelta tra il criterio della media aritmetica semplice e della media ponderale dipende, rispettivamente, dalla natura omogenea o disomogenea degli articoli e dei ricarichi".

In particolare, secondo gli Ermellini, il ricorso al sistema della media aritmetica semplice in luogo di quello della media aritmetica ponderale - che invece tiene conto del volume di vendite dei vari tipi di merce - non è consentito qualora "fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore".

Inoltre, i giudici del Palazzaccio hanno aggiunto che la metodologia accertativa presuntiva basata sulla mera media aritmetica non è affatto consentita nel caso in cui i beni maggiormente venduti presentino una percentuale di ricarico inferiore rispetto a quella risultante dal ricarico medio.

Tali assunti si rivelano di immediata condivisione in quanto l'Amministrazione Finanziaria non può non tenere conto della estrema diversità dei prodotti trattati e che a ciascuno di essi può corrispondere una diversa maggiorazione di vendita, anche in base al pregio dell'articolo, la sua richiesta sul mercato e le tendenze della moda, e che quindi nei variegati settori del commercio la percentuale di ricarico può presentarsi notevolmente disomogenea fra tutti gli articoli venduti.

Peraltro, tale percentuale non è stabile nel tempo ma diminuisce, anche sensibilmente, nei periodi in cui vengono effettuati ad esempio saldi e vendite promozionali.

Trattasi quindi di una serie di circostanze che non devono essere trascurate in sede di accertamento giacché, come già illo tempore chiarito proprio dall'Agenzia delle Entrate con la propria Circolare n. 175 del 1999: "la ricostruzione induttiva del giro d'affari può superare il vaglio del contenzioso soltanto se si fonda su una percentuale media ponderata del ricarico che tenga conto della diversità qualitativa e quantitativa dei beni scambiati e del periodo della vendita".

Chiarimenti che, tuttavia, il Fisco stesso dimostra talvolta di non voler recepire, malgrado siano trascorsi oltre 50 anni dalla grande riforma tributaria degli anni '70 e nonostante la giurisprudenza monolitica ed inequivoca sul punto. Tali condotte irragionevoli e contra legem non solo intasano le aule di giustizia, ma sottraggono tempo prezioso alla ricerca dei veri evasori, e per di più il costo della burocrazia inutile alla fine grava esclusivamente sui contribuenti e non sui veri responsabili di tali oneri che pur appartengono alla Pubblica Amministrazione.

*A cura di:Avv. Giuseppe Ciminiello, founding associate - Avv. Carlo Jr Ciminiello, counsel "Studio Legale di Consulenza Tributaria Ciminiello" in Bari

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