Penale

Concorso del consulente fiscale nel reato tributario e definizione della qualifica

Configurabilità dell'aggravante di cui all'articolo 13 - bis del decreto n. 74 del 2000 per chiunque svolga attività di consulenza fiscale nell'esercizio della sua professione - Nota a Corte di Cassazione, Sez. III Pen., Sentenza 14 giugno 2022 n. 23095

di Paolo Comuzzi

Con la decisione 23095/2022 la Corte di Cassazione torna sulla tematica del concorso del consulente fiscale nel reato tributario ed in particolare sul tema della aggravante connessa alla qualifica.

Il caso portato alla attenzione della Corte di Cassazione si riassume nei termini che seguono: "…Secondo quanto emerso all'esito delle indagini svolte dalla Guardia di finanza e dall'agenzia delle entrate, il gruppo C. [omissis ndr.], facente capo a P. [omissis ndr.], operava sistematicamente con collaudate modalità fraudolente. In particolare, le cosiddette "società operative" del gruppo si interfacciavano con le strutture alberghiere concludendo contratti di appalto per servizi di pulizia e facchinaggio, le relative prestazioni, però, venivano "subappaltate" a società differenti aventi solo formalmente una struttura autonoma e distinta dalle loro committenti e solo formalmente in carico il personale dipendente da destinare allo svolgimento dei servizi oggetto dei contratti di appalto. In tale contesto si inserivano altresì le cosiddette società di "supporto tecnico" cui era demandato il compito di occuparsi della gestione amministrativa e contabile del gruppo e della consulenza in materia di lavoro. Lo schema della frode era quindi caratterizzato essenzialmente dalla simulazione dei contratti di subappalto stipulati tra le società operative e le società subappaltatrici, che fungevano da meri serbatoi di personale, e dalla parallela simulazione dei contratti di lavoro tra questi ultimi e il personale dipendente. Il sistema di intermediazione illecita di manodopera da parte delle società subappaltatrici a vantaggio delle società operative è stato ricostruito in ragione del contenuto di numerose e-mail e documenti posti in sequestro, grazie ai copiosi accertamenti bancari patrimoniali e alla assunzione a sommarie informazioni di alcuni lavoratori …".

In questa situazione viene contestato alla persona qui ricorrente "…di essere stato, per gli anni di cui alla incolpazione provvisoria, il commercialista delle società del gruppo e, in tale qualità, di aver preso parte al meccanismo fraudolento posto in essere dai rappresentanti legali delle società coinvolte, con l'aggravante di cui all'articolo 13 - bis del decreto n. 74 del 2000 …".

Il ricorrente contesta il provvedimento del Tribunale di Milano del giorno 8.9.2021 asserendo che lo stesso sarebbe erroneo sotto molteplici profili ed in particolare " … nel ricorso si censura innanzitutto l'argomentazione svolta dal tribunale del riesame in base alla quale le questioni sollevate dalla difesa in ordine alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 13- bis, d.lvo n. 74 del 2000 non sarebbero sorrette da un interesse concreto e attuale trattandosi di un'impugnazione in materia di cautela reale, in ipotesi, peraltro, di confisca obbligatoria. Sul punto si evidenzia che l'interesse concreto ed attuale ad impugnare la suddetta circostanza sarebbe determinato dal fatto che la valutazione sulla sua sussistenza è determinante ai fini del fumus sotteso alla misura cautelare reale adottata. Si contesta, inoltre, l'erronea applicazione dell'art. 13-bis comma 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 e l'omessa motivazione del tribunale della libertà in ordine alla qualifica di commercialista da parte del C.[omissis ndr.] delle società per cui è procedimento evidenziando che non aveva mai predisposto né trasmesso le dichiarazioni fiscali delle società del gruppo e che tale attività era stata, invece, svolta da altri soggetti estranei alle indagini …".

La risposta della Corte di Cassazione è molto precisa e si sintetizza nel dire che "… manifestamente infondate sono … le censure che contestano la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000. Va premesso che la disposizione prevede: «Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale». Il dato normativo, per la configurabilità dell'aggravante, non si limita a richiedere che il fatto di reato sia commesso «nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale», ma esige anche che questa sia «svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario». Ciò comporta che la nozione di «professionista» è impiegata in termini generali senza evocare una particolare professione, e quindi può essere riferita a qualunque attività professionale che legittimamente si occupi di consulenza fiscale …".

La Corte di Cassazione fa propria la linea secondo cui "… in questo senso, in effetti, si è espressa la giurisprudenza penale di legittimità, affermando che è doveroso «attribuire alla nozione più generale di professionista, in assenza di richiami specifici, un significato sostanziale, ricomprendendovi cioè chiunque svolga attività di consulenza fiscale nell'esercizio della sua professione (dunque commercialisti, avvocati, consulenti e così via)» (così Sez. 3, n. 36212 del 03/04/2019, M. [omissis ndr,], massimata per altro, in motivazione) …".

Siccome sul piano fattuale è stato appurato che il ricorrente "… è stato coinvolto nella predisposizione delle fatture che tutte le subappaltatrici formalmente emettevano nei confronti delle società operative sulla base delle indicazioni provenienti da queste ultime, e che tale attività veniva svolta sia a favore delle cooperative cui era vincolato da un formale rapporto di lavoro quale formale addetto alla contabilità, sia per le società subappaltatrici con cui non aveva alcun formale rapporto di lavoro. Si è altresì messo in luce che egli ha operato in modo continuativo per un lasso importante di tempo in favore del meccanismo fraudolento disvelato dalle indagini valorizzando gli elementi dai quali è desumibile la sua piena consapevolezza dell'essere le società subappaltatrici mere scatole vuote riconducibili a un unico centro di interesse costituito dal gruppo C. [omissis ndr.]…" allora il soggetto deve essere considerato pienamente integrato nel disegno criminoso.

In aggiunta, avuto riguardo anche al fatto che "… si è interessato anche di attività diverse dalla materiale compilazione delle fatture di concerto con le società utilizzatrici, come emerge dalle e-mail in atti e che egli, alla data del 23/4/2021 operava nella qualità di consulente e trasmetteva le denunce retributive e contributive UniEmens per conto di numerose" società serbatoio" di personale in rapporti con il gruppo C. [omissis ndr.]…" lo stesso è un professionista e quindi insorge il tema della aggravante.

Una sentenza che non ci sentiamo di criticare considerato che ci pare motivata con adeguati argomenti.

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