Penale

Riforma Cartabia penale: fino alla sua entrata in vigore la confisca per equivalente senza previo sequestro non impone la notifica dell'avviso

La norma della legge delega n. 134/2021 che prevede l'adempimento non poteva avere alcuna efficacia neanche in base al principio del favor rei

di Paola Rossi

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 17 ottobre 2022) la confisca per equivalente disposta in assenza di preventivo sequestro è da considerarsi legittimamente disposta anche se non è stata preceduta dalla notifica dell'avviso di pagamento del debito tributario.
A nulla vale che da settembre 2021 sia stata varata la legge delega n. 134 che prescriveva al Governo di adottare tale adempimento notificatorio prima di procedere alla confisca di beni non sequestrati. Infatti, le indicazioni del Legislatore delegante all'Esecutivo sono prive di efficacia in assenza della loro attuazione tramite l'adozione dei decreti legislativi "delegati".

La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 45120/2022 - ha rigettato il ricorso che sosteneva fosse illegittimo non procedere all'immediata applicazione di regole favorevoli all'imputato che siano contenute in una delega del Parlamento al Governo. Il ricorso lamentava, infatti, un'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del Codice penale dove non conferisce immediata efficacia alla legeg delga, compreso quando prvede norme di favore per l'imputato. In sostanza si pretendeva l'applicazione di una norma, che detta il perimetro della legislazione da varare a opera del Governo, in base al meccanismo del principio del favor rei.
Il ricorso pretendeva di sostenere tale tesi e quindi di poter contrastare la misura ablatoria della confisca disposta, sostenendo che sarebbe illogico non riconoscere efficacia alle prescrizioni della delega adottata dal Legislatore quando il nostro ordinamento riconosce efficacia immediata persino alle norme dei decreti legge che sono di fonte governativa. Verrebbe, sempre secondo il ricorso, ridimensionata la sovraordinazione del Parlamento rispetto al Governo nll'esrcizio del potere legislativo.

La Cassazione respinge i rilievi di legittimità costituzionale facendo rilevare - in particolare sul punto dell'immediata efficacia dei decreti legge - che tale immeditatezza corrisponde a esigenze di celerità e indefettibilità delle soluzioni da adottare e che vengono appunto affidate alla decretazione d'urgenza. Quindi un esercizio del potere legislativo "eccezionale" tanto è vero che i decreti legge vengono poi sottoposti all'ok definitivo del Parlamento attraverso la conversione in legge nello stretto giro di 60 giorni.

Infine, il ricorso lamentava anche l'illegittimità costituzionale della norma della legge delega che non prevedeva l'applicazione retroattiva della prevista notifica dell'avviso di pagamento anche ai fatti oggetto di giudizio verificatisi prima della sua adozione. L'applicazione delle tutele previste per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per quanto può essere considerata di favore per l'imputato non poteva comunque applicarsi a una confisca già disposta prima della norma del decreto delegato. La nuova norma non incide sulla pena e sul trattamento dll'imputato, ma modifica le modalità procedurali dell'ablazione. Per cui vale il principio del tempus regit actum e non quello del favor rei che tutela l'imputato dall'applicazione di una nuova normativa più penalizzante determinandone la sua irretroattività.

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