Civile

La riforma del processo civile promuove la partecipazione effettiva alla mediazione

Tra i criteri di delega una spinta al confronto sulle questioni controverse

di Marco Marinaro

La seconda riforma della mediazione delle liti civili e commerciali prende corpo con gli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge delega per la riforma del processo civile (atto Senato 1662). Le modifiche proposte - oltre a introdurre incentivi economici alla mediazione e ad allargare il perimetro della condizione di procedibilità - intendono riempire i vuoti lasciati dalla prima riforma della mediazione, contenuta nel decreto legge 69/2013, in tema di necessità della presenza personale delle parti, possibilità e modalità della rappresentanza ed effettività della mediazione.

Si tratta di vuoti già rilevati dalla Corte di cassazione nel motivare la soluzione interpretativa della sentenza 8473/2019, non da tutti condivisa (si veda l’articolo a fianco). Ora gli stessi aspetti non disciplinati dalle norme sono alla base delle indicazioni formulate dalla commissione ministeriale presieduta da Francesco Paolo Luiso e recepite dalla ministra della Giustizia Marta Cartabia.

Gli emendamenti si muovono chiaramente nella direzione della effettività, all’evidente scopo di evitare che la mediazione divenga un “vuoto rituale”.

Infatti, nei criteri di delega proposti dal Governo si prevede di «riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione».

Inoltre, si propone di «prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia».

Si tratta di interventi tesi a incoraggiare la mediazione, come si legge nella relazione di accompagnamento agli emendamenti, proprio incentivando l’effettiva partecipazione delle parti e delle pubbliche amministrazioni alla procedura di mediazione. Anzi, per spingere la Pa alla partecipazione effettiva, si propone di introdurre l’esonero dalla responsabilità contabile per i rappresentanti delle amministrazioni quando il contenuto dell’accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave.

La stagione delle riforme per la mediazione nel solco del Piano nazionale di ripresa e resilienza è aperta. L’auspicio è che nella fase attuativa il ministero apra al dialogo con tutti gli operatori per attuare al meglio i principi nella prospettiva di un sistema di giustizia complementare, equilibrato e sostenibile.

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