Famiglia

Vaccino anti-covid19 per i minori e disaccordo tra i genitori: cosa fare?

In caso di contrasto insorto tra i genitori divorziati relativamente alla somministrazione del vaccino SARS –CoV-2 ai figli minori, il giudice deve tenere in considerazione anche la volontà manifestata dai minori, attraverso l'ascolto c.d. informato

di Francesca Ferrandi*

Il caso di specie.Con decreto n. 1258, reso in data 23 marzo 2022, il Tribunale di Bolzano a fronte del contrasto insorto tra due genitori divorziati su questione di particolare importanza, ha attribuito ad uno dei due il potere di assumere in autonomia tutte le decisione necessarie in ordine alla somministrazione del vaccino SARS CoV-2 per i figli minori.

La richiesta ad essere autorizzata, ex art. 709-ter c.p.c., anche in assenza del consenso paterno, a sottoporre i figli minori alla vaccinazione facoltativa contro il coronavirus, era stata avanzata dalla madre: nonostante, infatti, la volontà a vaccinarsi manifestata dai figli minori anche al padre, quest'ultimo, da cui la donna era divorziata, ma con il quale condivideva l'affidamento della prole, era contrario.

La madre, a sostegno della propria richiesta, aveva prodotto in giudizio il certificato medico di base dei figli, che aveva dato il proprio parere favorevole alla vaccinazione sia in ragione della fascia d'età che dell'assenza di controindicazioni. Il padre, al contrario, contestava la natura dei vaccini anti-covid19 e i rischi connessi a tale vaccinazione.

Il Tribunale, quindi, prima di assumere qualsiasi determinazione, decideva di sentire sia i genitori che i minori.

Art. 316 c.c. o art. 337-ter c.c.? In merito alla tematica del consenso rispetto alle scelte e ai trattamenti sanitari che riguardano la salute del minore, come nel caso dei vaccini anti-covid19, al fine di individuare la normativa più corretta a cui far riferimento, occorre verificare il tipo di famiglia protagonista della vicenda.

Infatti, ove la fattispecie riguardi una "famiglia unita" (es. genitori uniti in matrimonio, ovvero conviventi, uno dei quali contrario al vaccino per il figlio in minore età) verrà in gioco l'art. 316, comma II, c.c., mentre, nel caso in cui il contrasto si manifesti all'interno di una famiglia "divisa" (es. genitori separati, divorziati, ovvero coppie di fatto non più conviventi), troverà applicazione la disposizione di cui all'art. 337-ter, comma III, c.c. (per un approfondimento mi sia consentito di rinviare a un mio recente scritto F. FERRANDI, Vaccinazioni dei soggetti minori e contrasti sul consenso: a chi spetta l'ultima parola?, in www.osservatoriofamiglia.it, 2022).

In particolare, l'art. 316 c.c. sancisce la regola generale dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori: essi, dunque, sono tenuti ad assumere decisioni, nell'interesse della prole "di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio". Tuttavia, in caso di contrasto "su questioni di particolare importanza", ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice, senza formalità, indicando i provvedimenti ritenuti più idonei; spetterà, poi, al giudice, dopo aver sentito i genitori e il minore ultradodicenne o anche di età inferiore se capace discernimento, suggerire le soluzioni più opportune per il minore, compresa quella di attribuire il potere decisorio al genitore ritenuto, nel caso concreto, più idoneo a soddisfare le esigenze della prole.
L'art. 337-ter, comma III, c.c., invece, si applica nel caso in cui sia presente una situazione di disaccordo tra i genitori relativamente a questioni di maggiore interesse per i figli, come quella dei vaccini, oggetto del decreto qui annotato; anche in queste ipotesi, "la decisione è rimessa al giudice" con la differenza che in caso di pendenza del giudizio di separazione, di divorzio, ovvero del procedimento camerale di cui all'art. 337-bis c.c. per le coppie di fatto, la competenza spetterà al giudice che sta già procedendo.
Ebbene, nel caso posto all'attenzione del Tribunale di Bolzano, la questione ha ad oggetto un contrasto sorto dopo l'avvenuta separazione dei genitori; quindi, la norma di riferimento e governo della relativa fattispecie concreta non poteva che essere quella di cui all'art. 337-ter, comma III, c.c. (che, tra gli altri richiama anche le materie "dell'istruzione e dell'educazione dei minori").

La volontà espressa dal minore tramite l'ascolto informato. Come noto, la legge n. 219 del 2012 in tema di filiazione (L. 10 dicembre 2012 n. 219, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) non solo ha ribadito la centralità dell'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano, ma ha altresì introdotto delle disposizioni grazie alle quali il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano (cfr. artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies c.c.)
L'ascolto c.d. informato, dunque, rappresenta un importante strumento di ausilio per il giudice. Ometterlo significa ritenere prevalente il diritto degli adulti sul diritto del pregiudizio che il minore può subire dal comportamento tenuto dai primi. Pertanto, tutte le volte in cui, come nel caso di Bolzano, si discuta di diritti personalissimi, quali quelli che investono le cure e il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il minore è il primo titolare di tali diritti personali ed ha, quindi, diritto di farli valere davanti al giudice.
E proprio con riguardo ai trattamenti sanitari, a cui ovviamente appartiene anche la problematica della vaccinazione anti-covid19, come espressamente previsto dall'art. 1-quinquies, comma I, del d.l. n. 172 del 2020, "il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità" (cfr. in senso conf. Tribunale di Nuoro, 20 ottobre 2021 e Tribunale di Bologna, 13 ottobre 2021).
L'ascolto informato, dunque, non solo è obbligatorio, ma rappresenta il metro fondamentale affinché il giudice possa prendere la miglior decisione nell'interesse del minore. Solo, quindi, attraverso un'adeguata motivazione, il giudice potrebbe decidere di non procedere all'ascolto del minore, laddove esso si presenti come superfluo o pregiudizievole per il minore stesso (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. I, 12 maggio 2016, n. 9780; Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2014, n. 3540 e Cass. Civ., Sez. I, 5 marzo 2014, n. 5097).
Orbene, nel caso di specie, secondo i giudici, i minori hanno manifestato in modo maturo e responsabile la loro volontà di sottoporsi alla vaccinazione anti-covid19: le loro ragioni hanno riguardo tanto la loro salute, quanto le limitazioni conseguenti alla mancanza della vaccinazione, data la necessità del green pass per poter accedere a contesti della vita scolastica, sociale e sportiva, anch'essa rilevante per il loro percorso personale e di crescita.

Conclusioni. Nel caso in esame, secondo il Tribunale, non solo non vi erano controindicazioni alla somministrazione del vaccino, come certificato dal medico curante dei minori, ma bisognava tenere in considerazione la volontà manifestata dagli stessi.
A detta dei giudici, poi, le obiezioni paterne sulla natura dei vaccini anti-covid19 e sui rischi connessi a tale vaccinazione, si ponevano al di fuori della comunità scientifica consolidata e con gli approdi della scienza medica internazionale.
Il rifiuto, quindi, opposto dal padre si presentava in contrasto con gli interessi dei figli, avuto riguardo alla volontà manifestata dagli stessi e alla salvaguardia della loro salute psicofisica, comportando la mancanza di copertura vaccinale sia un rischio concreto di contrarre la malattia in forma letale o grave, che pregiudizievoli limitazioni alla loro vita di relazione sotto più svariati ambiti (in senso conf. Tribunale di Milano, 7 ottobre 2021).
Il Tribunale di Bolzano, quindi, in relazione alla questione relativa alla vaccinazione anti-covid19, ha ritenuto, a fronte della posizione assunta dal padre, sia prima del giudizio che in corso di causa, ove sono stati sentiti i figli, che la madre fosse il genitore più idoneo a tutelare la salute dei fanciulli.
Pertanto, la donna è stata autorizzata ex art. 709-ter c.p.c., ad assumere in autonomia e in assenza del consenso paterno, tutte le decisioni necessarie per la sottoposizione alla vaccinazione facoltativa SARS-CoV-2 dei figli minori.

*di Francesca Ferrandi, Avvocato e Dottore di ricerca all'Università di Roma "Tor Vergata"

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