Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra l'8 ed il 26 agosto 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di cassazione, giudizio di rinvio e divieto di "reformatio in pejus"; (ii) decreto ingiuntivo, giudizio di opposizione e pronuncia sulle spese; (iii) termini processuali e criterio di computo; (iv) cause relative a diritti di obbligazione e competenza per territorio; (v) vizio di omessa pronuncia e mancata adozione di un provvedimento ordinatorio; (vi) sentenza e motivazione apparente; (vii) principio di non contestazione ed ambito di operatività; (viii) ricorso per cassazione, parte vittoriosa in appello e proponibilità di questioni non esaminate o assorbite; (ix) ricorso per cassazione, tardivo deposito dell'originale dello stesso e rimessione in termini; (x) azione ed interesse all'impugnazione; (xi) revocazione, motivi ed errore di fatto; (xii) notificazioni, giudizio di appello e categorie di nullità ed inesistenza della notifica; (xiii) regolamento di competenza d'ufficio, terzo giudice e scrutinio di ammissibilità.


PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONICassazione n. 24459/2022
La decisione rimarca che in caso di cassazione con rinvio di una sentenza, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dare luogo alla sua "reformatio in peius" in danno di quest'ultima.

PROCEDIMENTO MONITORIOCassazione n. 24482/2022
La pronuncia, nel ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere delle spese è regolato in base al suo esito finale ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, specifica che non è determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo appunto aver riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza anche in relazione a tali spese confrontarsi con il risultato finale del giudizio.

TERMINI PROCESSUALI Cassazione n. 24604/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza riafferma che nel computo dei termini processuali mensili o annuali si osserva, a norma degli articoli 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.

COMPETENZA Cassazione n. 24716/2022
Accogliendo il ricorso per regolamento di competenza, l'ordinanza riafferma che nelle cause relative a diritti di obbligazione, la competenza per territorio deve essere determinata sulla base della prospettazione attorea.

SENTENZACassazione n. 24812/2022
L'ordinanza ribadisce che non è predicabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione da parte del giudice di un provvedimento di carattere ordinatorio, come, nella specie, la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ..

SENTENZACassazione n. 24825/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza rimarca la nullità della sentenza per apparenza di motivazione, parificata dalla giurisprudenza, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante, apparenza la quale sussiste allorquando, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del "decisum".

POTERI DEL GIUDICECassazione n. 24911/2022
L'ordinanza, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ribadisce che il principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti.

IMPUGNAZIONICassazione n. 25087/2022
La decisione riafferma che in tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, non ha l'onere di proporre ricorso incidentale condizionato ma è sufficiente che le riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nel giudizio di rinvio.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 25177/2022
La pronuncia rimarca che, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso per cassazione sia dovuto a causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo può evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell'articolo 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l'atto non potuto depositare nei termini.

AZIONE Cassazione n. 25311/2022
L'ordinanza dichiara l'inammissibilità per difetto d'interesse del ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la corte territoriale, nonostante la rinuncia all'azione da parte del ricorrente, abbia deciso nel merito l'impugnazione anziché dichiarare l'estinzione del giudizio, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dalla reclamata statuizione, la quale condurrebbe comunque al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, integralmente confermata in sede di gravame.

IMPUGNAZIONICassazione n. 25352/2022
La decisione dà continuità al principio secondo cui l'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c. , si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico.

NOTIFICAZIONICassazione n. 25374/2022
La decisione, resa in una controversia in materia tributaria, afferma che la notifica dell'atto di appello effettuata presso lo studio del professionista che ha aveva rappresentato la società contribuente appellata ai fini della conciliazione della causa in pendenza del giudizio di primo grado anziché presso la sede di quest'ultima in ragione della mancata elezione di domicilio in primo grado non può dirsi inesistente, bensì nulla a motivo del collegamento esistente tra il suddetto professionista e la società medesima.

COMPETENZACassazione n. 25399/2022
La pronuncia riafferma che il conflitto ex articolo 45 c.p.c. è ammissibile anche nel caso in cui il giudice dinanzi al quale è stata riassunta la causa ritenga di escludere la sua competenza a favore di quella di un terzo giudice, anziché di quello che per primo l'ha negata.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Giudizio di rinvio – "Reformatio in peius" nei confronti della parte impugnante in mancanza di impugnazione incidentale – Inammissibilità – Fattispecie relativa a giudizio d'impugnazione di avvisi di accertamento ICI. (Dlgs n. 446/1997, articolo 52; Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 346, 328 e 394)
In caso di cassazione con rinvio di una sentenza, i poteri del giudice di rinvio, in relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice di rinvio non può essere più sfavorevole, nei confronti della parte che abbia impugnato, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame, e non può quindi dare luogo alla sua "reformatio in peius" in danno di quest'ultima (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio d'impugnazione di avvisi di accertamento Ici, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del contribuente, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo il giudice tributario d'appello disatteso i criteri indicati nell'ordinanza di rinvio pronunciata dalla Corte medesima, così da determinare una base imponibile maggiore di quella adottata dal precedente giudice dell'appello ed oggetto di annullamento, in violazione del principio del divieto di "reformatio in pejus"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 28 gennaio 2005, n. 1823; Cassazione, sezione civile L, sentenza 6 luglio 2002, n. 9843; Cassazione, sezione civile L, sentenza 1° giugno 2002, n. 7974; Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 marzo 2001, n. 4087; Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 gennaio 1999, n. 465; Cassazione, sezione civile L, sentenza 15 aprile 1994, n. 3557).
Cassazione, sezione V civile, ordinanza 8 agosto 2022, n. 24459 – Presidente Stalla – Relatore Candia

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione – Conferma o meno del decreto ingiuntivo – Riferimento ad un giudizio di legalità e di controllo al momento dell'emanazione del decreto medesimo – Esclusione – Conseguenze – Pronuncia sulle spese – Riferimento all'esito finale del giudizio di opposizione – Necessità – Revoca decreto opposto – Irripetibilità delle spese sostenute dal creditore nella fase monitoria – Esclusione – Esito finale e complessivo del giudizio – Rilevanza. (Cpc, articoli 91, 92, 112, 342, 633 e 645)
La conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Non è quindi determinante la sola revoca del decreto opposto per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la valutazione di soccombenza, anche in relazione a tali spese, confrontarsi con il risultato finale del giudizio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in merito al pagamento del compenso reclamato dal ricorrente a titolo di prestazioni legali giudiziali, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per aver omesso, in violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., di pronunciarsi sulla domanda di rimborso delle spese della fase monitoria, restando a tal fine irrilevante che, in sede di appello, fosse stata confermata la revoca del decreto opposto, avendo comunque il giudice dell'opposizione, con decisione confermata in sede di gravame ridotto l'entità del credito complessivamente vantato dal professionista). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 ottobre 2000, n. 14126; Cassazione, sezione civile I, sentenza 17 giugno 1999, n. 5984; Cassazione, sezione civile II, sentenza 29 settembre 1994, n. 7892).
Cassazione, sezione II civile, sentenza 9 agosto 2022, n. 24482 – Presidente Falaschi – Relatore Criscuolo

Procedimento civile – Termini processuali – Mensili o annuali – Disciplina applicabile – Sistema della computazione civile "ex nominatione dierum" – Fondamento e conseguenze – Fattispecie in tema di invalidità civile. (Dl, n. 269/2003, art. 42; Cc, articolo 2963; Cpc, articoli 155 e 445-bis)
In tema di termini processuali, il disposto di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modifiche dalla legge n. 326 del 2003, a mente del quale "…la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa…", è norma che, fissando un termine a mesi, determina l'applicazione della regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, posta dagli articolo 155, comma 2, cod. proc. civ. e 2963, comma 1, cod. civ., e quindi il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dall'Inps, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il tribunale adito, provvedendo ai sensi dell'articolo 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., nel respingere l'eccezione d'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo per intervenuta decadenza ex articolo 42, comma 3, del decreto-legge nr. 269 del 2003, aveva erroneamente applicato, ai fini del computo dei termini, la previsione dettata dall'articolo 155, comma 1, cod. proc. civ. anziché la regola stabilita per il computo dei termini a mesi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 15 luglio 2020, n. 15029; Cassazione, sezione civile V, sentenza 4 ottobre 2013, n. 22699).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 agosto 2022, n. 24604 – Presidente Leone – Relatore Marchese

Procedimento civile – Competenza per territorio – Cause relative a diritti di obbligazione – Determinazione competenza – Criterio – In base ai fatti prospettati dall'attore – Necessità. (Cpc, articoli 18, 20 e 38)
Nelle cause relative a diritti di obbligazione, la competenza per territorio deve essere determinata sulla base della prospettazione attorea (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso e cassando l'ordinanza impugnata, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del tribunale adito che, nell'accogliere l'eccezione d'incompetenza territoriale formulata dal controricorrente, quale opponente avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della ricorrente, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di altro foro, sul presupposto che la controversia verteva in materia di rapporti di tipo familiare e, trovando applicazione l'articolo 18 cod. proc. civ., andava pertanto affermata la competenza del giudice del luogo di residenza della parte convenuta in senso sostanziale; invero, specifica il giudice di legittimità, quali che fossero stati all'epoca i rapporti sentimentali fra l'opposta e l'opponente, la dazione di denaro risulta essere stata ricondotta ad un prestito stipulato in territorio ricadente nel circondario del tribunale adito e, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 20 cod. proc. civ., uno dei fori facoltativi era coincidente con il luogo in cui era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 luglio 2020, n. 15254; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 maggio 2012, n. 8189).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 agosto 2022, n. 24716 – Presidente Lombardo – Relatore Grasso

Procedimento civile – Sentenza – Omessa pronuncia – Mancata adozione di un provvedimento ordinatorio – Configurabilità – Esclusione. (Cpc, articoli 112 e 295)
Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'articolo 112 cod. proc. civ., va riferito appunto alla domanda, e dunque all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in ordine al diritto sostanziale dedotto in giudizio. Ne discende che non è predicabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione da parte del giudice di un provvedimento di carattere ordinatorio (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso con cui l'Inps aveva lamentato la violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. per infrapetizione avendo la corte del merito omesso di provvedere in merito alla domanda, proposta in via gradata dall'Istituto, di sospendere il giudizio, ex articolo 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione di un giudizio per cassazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 18 giugno 2020, n. 11802; Cassazione, sezione civile I, sentenza 2 marzo 2016, n. 4120; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 giugno 2010, n. 15353; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 marzo 2006, n. 5246).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 16 agosto 2022, n. 24812 – Presidente Berrino – Relatore Marchese

Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione apparente – Nullità della sentenza – Configurabilità – Presupposti – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia responsabilità per danno da cosa in custodia . (Cost., articolo 111; Cc, articolo 2051; Cpc, articoli 112, 113, 132 e 360; Disp. att. c.p.c. articolo 118)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del "decisum" (Nel caso di specie, in cui il ricorrente nei gradi di merito aveva agito nei confronti dell'ente gestore e di un'amministrazione provinciale al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'allagamento di alcuni immobili di sua proprietà determinato dall'inadeguata manutenzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane di una strada provinciale e di una statale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, non essendo in particolare agevole ricostruire nella decisione gravata il percorso logico-giuridico che aveva condotto la corte territoriale a riformare la sentenza del giudice di prime cure, ed a rigettare, conseguentemente, la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile IV, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20112).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 agosto 2022, n. 24825 – Presidente Cirillo – Relatore Pellecchia

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di non contestazione – Operatività – Limiti – Conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti – Esclusione – Ragioni – Fattispecie in tema di appalto di servizi. (Cc, articolo 1655; Cpc, articolo 115)
Il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, nell'accogliere parzialmente la domanda di pagamento del corrispettivo dovuto per servizi prestati nella gestione di una Rsa, aveva ritenuto che il prospetto riassuntivo prodotto dalla ricorrente committente fosse idoneo ad integrare la parziale non contestazione del titolo del credito azionato in giudizio dalla controricorrente appaltatrice, avallando, al contrario, tale documento la tesi della mancanza di prova dei fatti costitutivi del credito dedotto in giudizio e gravante su quest'ultima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 17 novembre 2021, n. 35037; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 marzo 2020, n. 6172).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 18 agosto 2022, n. 24911 – Presidente Orilia – Relatore La Battaglia

Procedimento civile – Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Ricorso incidentale condizionato – Parte vittoriosa in appello – Proponibilità di questioni non esaminate o assorbite – Necessità – Esclusione – Controricorso – Richiesta di esame in sede di rinvio – Ammissibilità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia condominiale. (Cpc, articoli 100, 371 e 394)
In tema di impugnazione per cassazione, la parte, interamente vittoriosa nel giudizio di merito, che intende risollevare questioni già prospettate in appello, e non esaminate o ritenute assorbite dal giudice, non ha l'onere di proporre ricorso incidentale condizionato, ma è sufficiente che le riproponga con il controricorso, dichiarando di volerle sottoporre ad esame nel giudizio di rinvio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia condominiale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, nel cassare la sentenza impugnata, ha affidato al giudice del rinvio, oltre all'esame della questione controversa, anche la riproposizione delle questioni non oggetto di pronuncia che il giudice del gravame aveva ritenuto assorbite nel "decisum", e per le quali parte controricorrente aveva avanzato la richiesta, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso, di devoluzione al medesimo giudice del rinvio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 22 settembre 2017, n. 22095; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 febbraio 2014, n. 4130).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 22 agosto 2022, n. 25087 – Presidente Di Virgilio – Relatore Poletti

Procedimento civile – Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Deposito tardivo dell'originale del ricorso – Conseguenze – Improcedibilità – Rilevabilità d'ufficio – Rimessione in termini – Condizioni. (Cpc, articoli 153, 325, 326, 327 e 369)
In tema di ricorso per cassazione, se è vero che il tardivo deposito dell'originale dello stesso (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta l'improcedibilità dello stesso, che è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, è possibile evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell'articolo 153, comma 2, cod. proc. civ., e provvedendo a depositare contestualmente l'atto non potuto depositare nei termini (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso oltre che poi fondato anche procedibile, avendo parte ricorrente provveduto anche alla contestuale iscrizione a ruolo del ricorso, unitamente alla presentazione dell'istanza di rimessione in termini, e risultando la stessa proposta nell'imminenza della scoperta delle ragioni della mancata iscrizione per via telematica dovuta peraltro per causa non imputabile essendo la stessa riconducibile ad problema riguardante il gestore dei servizi telematici). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 settembre 2019, n. 22092).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 23 agosto 2022, n. 25177 – Presidente Lombardo – Relatore Criscuolo

Procedimento civile – Azione – Interesse ad agire – Interesse all'impugnazione – Utilità giuridica della pronuncia di accoglimento – Nec essità. (Cpc, articoli 100 e 360)
L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'articolo 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la corte territoriale, nonostante la rinuncia all'azione da parte del ricorrente, aveva deciso nel merito l'impugnazione anziché dichiarare l'estinzione del giudizio; invero, osserva la decisione in epigrafe, la declaratoria di inammissibilità si impone in quanto il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità dalla reclamata statuizione, la quale condurrebbe comunque al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, integralmente confermata nella fattispecie in sede di gravame). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 11 dicembre 2020, n. 28307; Cassazione, sezione civile V, sentenza 12 maggio 2011, n. 10445; Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 maggio 2011, n. 15353; Cassazione, sezione civile L, sentenza 23 maggio 2008, n. 13373).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 24 agosto 2022, n. 25311 – Presidente Lombardo – Relatore Varrone

Procedimento civile – Impugnazioni – Revocazione – Motivi – Errore di fatto – Nozione. (Cpc, articolo 395)
L'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'articolo 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della corte territoriale di rigetto dell'impugnazione per revocazione proposta ai sensi dell'articolo 395, n. 4, cod. proc. civ. avverso una precedente sentenza, resa dalla medesima corte, che aveva ritenuto il ricorrente responsabile in solido con altri soggetti per l'erogazione illegittima di aiuti comunitari, in relazione alla quale gli era stata erogata una sanzione amministrativa di rilevante entità; nel dichiarare inammissibile il ricorso con cui era stato denunziato, quale unico motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la Suprema Corte ha ritenuto che la corte del merito avesse ampiamente preso in considerazione i fatti dei quali il ricorrente lamentava l'omesso esame, e cioè non solo le date di erogazione dell'aiuto e di assunzione da parte sua della carica di membro consiglio di amministrazione della società, ma anche il fatto della responsabilità riconosciuta in capo al ricorrente medesimo per l'omesso esercizio del potere di vigilanza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 15 gennaio 2009, n. 844).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 25 agosto 2022, n. 25352 – Presidente Lombardo – Relatore Varrone

Procedimento civile – Notificazioni – Atto di appello – Società appellata – Mancata elezione di domicilio in primo grado – Notificazione presso lo studio del professionista avente la rappresentanza ai fini della conciliazione della causa in pendenza del giudizio di primo grado anziché presso la sede della società – Inesistenza – Esclusione – Nullità – Sussistenza – Conseguenze – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia tributaria. (D.lgs. n. 546/1992, articolo 17; Cpc, articoli 160, 330 e 360)
La notifica dell'atto di appello effettuata dalla parte appellante presso lo studio del professionista che aveva rappresentato la società appellata ai fini della conciliazione della causa in pendenza del giudizio di primo grado anziché presso la sede di quest'ultima in ragione della mancata elezione di domicilio in primo grado non può dirsi inesistente, bensì nulla a motivo del collegamento esistente tra il suddetto professionista e la società medesima (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia tributaria, accogliendo il ricorso incidentale proposto dalla società contribuente che aveva lamentato la mancata partecipazione al giudizio di appello, la Suprema Corte, ritenuta la nullità del gravame, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la Ctr, anziché decidere la causa nel merito, respingendo l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate ricorrente, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso in appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916).
Cassazione, sezione V civile, ordinanza 25 agosto 2022, n. 25374 – Presidente Virgilio – Relatore Nonno

Procedimento civile – Competenza – Conflitto – Regolamento di competenza sollevato d'ufficio – Declinatoria di competenza da parte del giudice successivamente adito in favore di un terzo giudice – Ammissibilità. (Cpc, articoli 45 e 444)
Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile anche quando il giudice, davanti al quale sia stata riassunta la causa, ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla diversa competenza di un terzo giudice, invece di quello che per primo l'ha dichiarata (Nel caso di specie, relativo ad un procedimento volto ad ottenere la dichiarazione, mediante accertamento tecnico preventivo, del requisito sanitario necessario alle richieste prestazioni assistenziali, la Suprema Corte, ritenuto ammissibile il regolamento di competenza sollevato d'ufficio ex articolo 45 cod. proc. civ. con ordinanza dal tribunale di Roma, innanzi al quale era stato riassunto il giudizio originariamente introdotto presso il tribunale di Civitavecchia, ha dichiarato la competenza per territorio a decidere del tribunale di Tivoli ex articolo 444 cod. proc. civ. come indicato dal giudice capitolino ricadendo il comune di residenza dell'interessata nel circondario di quel foro). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 25 ottobre 2002, n. 15126; Cassazione, sezione civile III, sentenza 10 maggio 1999, n. 4618).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 agosto 2022, n. 25399 – Presidente Doronzo – Relatore Cinque

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