Amministrativo

Corso d’acqua «fragile»: legittimo lo stop a impianti idroelettrici

Prevale la tutela dei fiumi sull’interesse allo sviluppo delle energie rinnovabili

di Paola Maria Zerman

Tra l’interesse pubblico allo sviluppo delle energie rinnovabili e quello della tutela di corsi d’acqua fragili, come quelli delle Alpi orientali, prevale quest’ultimo, in base al principio eurounitario di “precauzione”. Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza 11291 depositata il 29 aprile 2021, nel respingere il ricorso di Associazioni idroelettriche, ha confermato la legittimità del piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi orientali e il limite minimo di estensione di 10 km di bacino, per poter installare opere di derivazione a uso idroelettrico. La sentenza impugnata era stata emanata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche (Tsap). I ricorrenti denunciano la violazione del Protocollo di Kyoto e della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili (Fer).

La normativa

Con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/Ce (Direttiva quadro acque) è stata dettata la cornice per l’azione comunitaria in materia di acque, con l’obbiettivo di prevenirne il deterioramento e assicurare un utilizzo sostenibile. Le misure attuative sono contenute nei Piani di gestione, di spettanza delle Autorità di bacino, enti pubblici non economici istituiti in ogni distretto idrografico dal decreto legislativo 152/2006 (Testo unico ambientale).

Il carattere interregionale di numerosi corsi d’acqua (si pensi a Tevere, Adige, Po) e la necessità di non frammentare le strategie di tutela hanno imposto la suddivisione del territorio in sette “distretti idrografici” (Alpi orientali; Fiume Po; Appennino settentrionale; centrale; meridionale; Sardegna; Sicilia) che non seguono i confini regionali ma l’area geografica di estensione, comprensivi, a loro volta, degli ulteriori bacini idrografici indicati dal Testo unico. Le Autorità di bacino redigono i piani di gestione dei rispettivi bacini distrettuali sulla base dei criteri della Conferenza istituzionale permanente, cui partecipano i Presidenti delle regioni interessate e gli altri soggetti preposti alla tutela ambientale.

La decisione

Nel confermare la sentenza del Tsap, la Corte ricorda, preliminarmente, che la disciplina delle fonti rinnovabili, essenzialmente di matrice europea, tende a favorire la produzione di energia “pulita”, per meglio salvaguardare l’ambiente. Tuttavia per l’utilizzo di energia idroelettrica da corsi d’acqua in regione montana, le Regioni ben possono adottare un criterio «fondato sul principio eurounitario di precauzione, ritenuto prevalente su quello del favor per la produzione di energie da fonti rinnovabili, in ragione delle esigenze di tutela di tali corsi d’acqua particolarmente fragili e al contempo preziosi, perché in grado di raggiungere un livello di qualità elevato dando quindi attuazione anche al diverso principio di matrice europea, di non peggioramento del loro stato».

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