Penale

La riforma della tenuità del fatto si applica anche ai processi in corso

Lo ha precisato la Cassazione con un'interpretazione retroattiva della norma più favorevole

di Giovanni Negri

La riforma della causa di non punibilità per tenuità del fatto, indirizzata ad estenderne il perimetro, si applica anche ai procedimenti in corso. E l’imputato di un reato per il quale in precedenza non era prevista ora deve essere considerato non punibile. Lo afferma, ed è la prima volta, la Cassazione, con la sentenza n. 7573 della sesta sezione depositata ieri.

Nella vicenda approdata in Cassazione, un uomo era stata condannato per calunnia in Corte d’appello per avare denunciato lo smarrimento di un libretto di assegni, uno dei quali era invece stato consegnato a una donna a titolo di garanzia per l’acquisito di un’azienda. In questo modo, l’uomo aveva incolpato la donna del reato di furto o di ricettazione, pur essendo a conoscenza della sua completa innocenza.

La Corte ha innanzitutto ricordato che la riforma - decreto legislativo n. 150 del 2022, articolo 1 comma 1 lettera c) - ha reso riconoscibile la particolare tenuità del fatto anche nei processi relativi a una serie di reati in precedenza esclusi, perchè puniti con una pena superiore a cinque anni; ora il riferimento è a una pena detentiva non superiore nel minimo a due anni.

Inoltre, nella valutazione dell’autorità giudiziaria adesso rientrano anche indicatori non solo rivolti al passato o al presente al momento del reato, ma anche un riferimento alla condotta successiva alla realizzazione dell’illecito.

Quanto all’entrata in vigore, la Cassazione puntualizza che il nuovo articolo 131 bis del Codice penale, con la nuova disciplina della tenuità del fatto, è diventato operativo il 30 dicembre scorso e che in assenza di una misura transitoria si pone il problema della possibile applicazione retroattiva della novità a reati commessi prima del 30 dicembre e, nella fattispecie, a un reato punito con la reclusione nel massimo superiore a 5 anni (quindi in precedenza escluso), ma nel minimo non superiore a due anni, adesso così ricompreso.

Per la Corte, allora, a fare la differenza deve essere la considerazione della sostanzialità o meno della norma penale in discussione. Dove la risposta, sottolinea la pronuncia, deve essere favorevole perchè all’istituto deve riconosciuta una natura sostanziale come affermato dalle Sezioni unite in occasione del debutto della nuova causa di non punibilità.

Una sostanzialità che apre la strada al riconoscimento, nel segno del favor rei, della portata retroattiva della novità, che, precisa la Corte, riguarda sia l’estensione dei reati previsti sia l’applicazione del nuovo indicatore di rilevanza della condotta successiva al delitto.

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