Infortuni sul lavoro: ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Lavoro - Sicurezza - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Infortunio riconducibile ad una situazione pericolosa - Segnalazione - Obbligo - Responsabilità - Sussiste.
In materia di infortuni sul lavoro il responsabile del servizio di prevenzione e protezione può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione faccia seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 18 maggio 2023, n. 21153
Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Ambito di applicazione soggettivo - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Responsabilità - Condizioni.
In materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata per avere fondato la responsabilità del RSPP su un omesso intervento in fase esecutiva, considerata estranea alle competenze consultive e intellettive dello stesso).
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 9 dicembre 2019, n. 49761
Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Normativa antinfortunistica - Ambiti di applicazione soggettivo - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Responsabilità - Procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni colpose.
In materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro, con la conseguenza che il reato di lesioni colpose è procedibile d'ufficio ai sensi del terzo comma dell'art. 590 cod. pen.
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 7 settembre 2017, n. 40718
Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Ruolo di garante per gli eventi verificatisi - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva condannato il responsabile del servizio senza individuare quali fossero le attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione dei rischi da costui omesse, con riferimento ad un evento letale verificatosi in ambito aziendale).
• Corte di cassazione, sezione 4 penale, sentenza 21 dicembre 2012, n. 49821
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