Comunitario e Internazionale

Lufthansa, il Tribunale Ue boccia la ricapitalizzazione da parte della Germania durante il Covid

La Commissione ha errato ritenendo che la compagnia non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati, omettendo una remunerazione per lo Stato e negando il notevole potere in taluni aeroporti

di Francesco Machina Grifeo

Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione europea che aveva approvato la ricapitalizzazione di Lufthansa da parte della Germania, per un importo di 6 miliardi di euro, nel contesto della pandemia di Covid-19. Con la sentenza nelle cause riunite T-34/21 (Ryanair/Commissione e T-87/21 Condor Flugdienst/Commissione Lufthansa - COVID-19) , il Tue chiarisce che la Commissione è incorsa in vari errori, in particolare ritenendo che Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalità del suo fabbisogno, omettendo di esigere un meccanismo che incentivasse Lufthansa a riacquistare la partecipazione della Germania il più rapidamente possibile, negando l'esistenza di un notevole potere di mercato di Lufthansa in taluni aeroporti e accettando taluni impegni che non garantivano la salvaguardia di una concorrenza effettiva sul mercato.

A stretto giro la replica della compagnia. "Deutsche Lufthansa AG analizzerà la sentenza e deciderà in seguito eventuali ulteriori azioni. Deutsche Lufthansa AG ha già rimborsato interamente le misure di stabilizzazione approvate dalla Commissione europea e circa 92 milioni di euro di interessi". Così la nota del gruppo tedesco. "Le due partecipazioni silenti del Fondo di stabilizzazione economica (Fse) sono state rimborsate nell'ottobre e nel novembre 2021 - prosegue la nota -. Lo scorso 2022, il Fse ha venduto le azioni di Deutsche Lufthansa AG acquisite nell'ambito della stabilizzazione. La stabilizzazione era quindi già completamente terminata prima della sentenza odierna del tribunale".

La vicenda - Nel giugno 2020 la Germania aveva notificato alla Commissione un aiuto individuale sotto forma di ricapitalizzazione per un importo di 6 miliardi concesso alla Deutsche Lufthansa AG. La misura constava di una partecipazione al capitale di circa 300 mln di euro, una partecipazione tacita non convertibile in azioni di circa 4,7 miliardi e una partecipazione tacita di 1 miliardo di euro con le caratteristiche di un'obbligazione convertibile. Senza avviare il procedimento d'indagine, la Commissione l'ha qualificata come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno (articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE) e la sua comunicazione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato nel contesto dell'emergenza Covid-19.

Le compagnie aeree Ryanair DAC e Condor Flugdienst GmbH hanno proposto due ricorsi. Ryanair in particolare contestava l'assenza di un meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato tedesco. Per la Commissione andava considerato il forte ribasso con il quale la Germania aveva acquistato le azioni della DLH, tale da offrire allo Stato una remunerazione addirittura superiore. Per il Tribunale, tuttavia, considerato che le azioni salgono e scendono, il prezzo di acquisto non costituisce un meccanismo alternativo di aumento della remunerazione. Inoltre, secondo il Tribunale, è pacifico che neppure la seconda partecipazione tacita (II), al momento della sua conversione in capitale proprio, era accompagnata da un meccanismo di aumento della remunerazione o da un meccanismo analogo.

La motivazione - La Commissione è poi incorsa in un errore manifesto di valutazione anche laddove ha omesso di prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti per valutare il potere di mercato del gruppo Lufthansa negli aeroporti interessati, quali il numero di voli e di posti offerti negli aeroporti interessati. La Commissione ha riconosciuto che il gruppo Lufthansa disponeva di un "notevole potere di mercato" (NPM) solo negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera e non invece anche in quelli di Düsseldorf e di Vienna, dove si registrava un livello di congestione quasi completa durante le ore di punta ed una posizione debole dei concorrenti, quantomeno nella stagione estiva 2019.

Ancora, con riguardo agli impegni strutturali che devono assumere le società beneficiarie di aiuti di Stato, che servivano a garantire la continuità aziendale durante la pandemia e non ad accrescere il potere di mercato, il Tribunale conclude che, escludendo i concorrenti che già possedevano una base negli aeroporti di Francoforte e di Monaco di Baviera dalla prima fase della procedura di cessione di bande orarie, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione.

Infine, il requisito secondo cui la cessione delle bande orarie doveva essere effettuata in cambio di una retribuzione obbligava la Commissione ad esporne le ragioni. In assenza di qualsiasi indicazione sul perché la cessione non dovesse essere a titolo gratuito, il Tribunale constata che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di motivazione. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale ha concluso che la decisione è viziata da vari errori e irregolarità e, di conseguenza, l'ha annullata.

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