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Esame d'avvocato: il caso di civile, i beneficiari di una assicurazione vita nell'ipotesi di designazione generica

In vista delle prime prove orali di metà febbraio riparte il nostro viaggio nelle recenti questioni diritto per aiutare i candidati nella preparazione

di Nicola Graziano

Al via la sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato, che anche quest'anno si articolerà su due prove orali, la prima delle quali sostitutiva delle tradizionali tre prove scritte. Le prime prove orali della nuova sessione inizieranno a partire dal 21 febbraio e vedranno come protagonisti più di 20mila candidati. In vista degli esami riprendiamo la pubblicazione dei nostri casi utili alla preparazione del colloquio.

 

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IL QUESITO

Con una recente decisione la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili (sentenza del 30 aprile 2021 n. 11421), è stato chiarito in che modo debbano essere individuati i beneficiari di una assicurazione vita, nel caso in cui la designazione del disponente si limiti ad un generico “eredi legittimi”, e quale sia la natura giuridica, successoria o negoziale, del diritto acquisito dai beneficiari medesimi. Il candidato illustri alla Commissione la questione giuridica e le possibili interpretazioni.

 

  A - IL CASO

Tizio stipulava quattro polizze vita individuavano quali beneficiari i propri eredi legittimi.

Alla morte di quest’ultimo, la compagnia di assicurazione ripartiva l’indennizzo per teste, quindi, in cinque quote uguali per quanti erano gli eredi legittimi del disponente (un fratello e quattro nipoti figli della sorella, premorta allo stipulante).

Il fratello dello stipulante contestava la ripartizione dell’indennizzo compiuta dalla compagnia di assicurazione sostenendo che l’indennizzo andasse diviso in due quote uguali, di cui una destinata ad esso fratello superstite dello stipulante e l’altra da ripartire tra i quattro nipoti subentrati alla madre per rappresentazione ex art. 467 c.c.

Il candidato assunte le vesti del legale dei quattro nipoti del defunto rediga motivato parere illustrando le questioni giuridiche emergenti dalla fattispecie in esame.

 

1) La sentenza in esame: Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza del 30 aprile 2021 n. 11421

 

2) La questione giuridica

Se la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale.

Se la designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria.

Se, nel caso in cui uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.

 

3) Riferimenti normativi: art. 1411 e ss. c.c.; art. 1920 c.c.

 

4) Le possibili interpretazioni

Il natura giuridica dell’acquisto del diritto in favore del beneficiato designato e dell’atto di designazione

Nell’assicurazione sulla vita, come nell’assicurazione conto gli infortuni a favore di terzo, si applica la disciplina ricostruttiva desumibile dell’art. 1920 c.c., comma III, secondo cui “per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione”.

La norma è riconducibile alla più generale figura del contratto a favore di terzi, con la differenza che il terzo nell’assicurazione sulla vita acquista il suo diritto ai correlati vantaggi, e dunque all’indennità, per effetto non della stipulazione, ma della designazione. Il diritto del beneficiario, perciò, nasce in suo favore dal contratto, sicchè egli può rivolgersi direttamente al promittente assicuratore per ottenere la prestazione, restando comunque vincolato alle clausole ed alle pattuizioni contenute nella polizza di assicurazione che ne definiscono l’estensione e le modalità di esercizio.

In altre parole accede che nell’atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle consentite dell’art. 1920 c.c., comma II, un negozio inter vivos con effetti post mortem : la morte dell’assicurato segna, cioè, il riferimento cronologico di differimento dell’esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione (come può desumersi altresì dell’art. 1920 c.c., comma II, ultimo periodo).

L’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte dello stipulante assicurato resta riconducibile, quindi, alla categoria del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c.. Rispetto a tale ultima norma, peraltro, l’art. 1920 c.c., si connota peculiarmente, atteso che, mentre dell’art. 1411 c.c., comma II (salvo patto contrario) delinea l’acquisto del diritto verso il promittente in capo al terzo quale “effetto della stipulazione” del contratto, dell’art. 1920 c.c., u.c., come già più volte ricordato, definisce “effetto della designazione” (che può farsi – e in ciò vi è altro tratto distintivo – anche dopo il contratto, con apposita dichiarazione o per testamento) l’acquisto del diritto del beneficiario ai vantaggi dell’assicurazione.

D’altro canto, la designazione del terzo è elemento strutturale essenziale, o comunque normale, dell’assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dallo stipulante, il cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell’operazione. Dalla mancanza della designazione discenderebbero, altrimenti, l’ingresso del credito nel patrimonio dell’assicurato e la successiva devoluzione agli eredi iure successionis.

La diversità dei tempi e delle forme della designazione, consentita dell’art. 1920 c.c., comma II, non mette in dubbio, stando a gran parte della dottrina, l’omogenea natura inter vivos di tale atto unilaterale, valendo la morte dello stipulante, in sostanza, unicamente a dare efficacia al diritto già acquisito dal beneficiario.

Il criterio di determinazione delle quote dell’indennizzo

a)    Secondo un primo orientamento (minoritario) ove nel contratto di assicurazione contro gli infortuni a favore di terzo sia prevista, in caso di morte dello stipulante, la corresponsione dell’indennizzo agli eredi testamentari o legittimi, occorre presumere che le parti abbiano non solo voluto individuare, con riferimento alle concrete modalità successorie, i destinatari dei diritti nascenti dal negozio, ma anche determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota in cui ciascuno è succeduto (così Cass. n. 19210/2015). Con la conseguenza che il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege e non fra gli aventi diritto in parti uguali.

b)    Secondo un altro orientamento (prevalente) il beneficio indennitario non può ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege, in quanto la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr. art. 1920 c.c., u.c.) impone una divisione dell’indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali”. Si sostiene infatti che quando in un contratto di assicurazione sulla vita sia stato previsto, fin dall’origine, che l’indennità venga liquidata ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, tale clausola va intesa nel senso che il meccanismo sussidiario di designazione del beneficiario è idoneo a far acquistare agli eredi i diritti nascenti dal contratto stipulato a loro favore. L’individuazione dei beneficiari eredi è quindi effettuata attraverso l’accertamento della qualità di erede secondo i modi tipici di delazione dell’eredità (testamentaria o legittima) e le quote tra gli eredi, in mancanza di uno specifico criterio di ripartizione, si presumono uguali, essendo contrattuale la fonte regolatrice del rapporto e non applicandosi, quindi, la disciplina codicistica in materia di successione con le relative quote.

In effetti la clausola recante la generica designazione degli “eredi” quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione sulla vita, delineando una pluralità di creditori per una identica prestazione divisibile ed un’identica “causa credendi”, dà luogo ad un’obbligazione soggettivamente collettiva, potendosi presumere uguale, secondo regola generale, la quota d’indennizzo spettante a ciascuno.

L’applicabilità dell’istituto della rappresentazione (art. 476 c.c.)

a)    Secondo un primo orientamento nel caso in cui uno degli eredi legittimi premuoia non sono applicabili le norme sulla successione, ed in particolare quelle sulla rappresentazione, traendo origine il diritto del beneficiario della polizza dal contratto per cui coloro i quali subentrano per rappresentazione del defunto (art. 476 c.c.) non possono proprio essere considerati quali eredi legittimi.

b)    Altra tesi sostiene viceversa che l’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte dell’art. 1412 c.c., comma II, secondo il quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”, con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell’assicurazione. In tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.

Dunque, con la regola che implica l’identificazione degli “eredi” designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo

La posizione assunta delle Sezioni Unite n. 1121/2021

Alla luce dell’evoluzione delle più generali riflessioni sullo schema del negozio mortis causa, nel quale l’elemento morte incide non già sul piano effettuale, quanto su quello causale dell’attribuzione, può dirsi ormai del tutto preponderante l’esegesi che ravvisa nell’atto di designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle consentite dell’art. 1920 c.c., comma II, un negozio inter vivos con effetti post mortem: la morte dell’assicurato segna, cioè, il riferimento cronologico di differimento dell’esecuzione della prestazione assicurativa e di consolidamento del diritto già acquistato dal beneficiario in forza della designazione, restando la somma assicurata comunque estranea al patrimonio del de cuius che cade in successione (come può desumersi altresì dell’art. 1920 c.c., comma II, ultimo periodo).

L’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte dello stipulante assicurato resta riconducibile, quindi, alla categoria del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c.. Rispetto a tale ultima norma, peraltro, l’art. 1920 c.c., si connota peculiarmente, atteso che, mentre dell’art. 1411 c.c., comma II (salvo patto contrario) delinea l’acquisto del diritto verso il promittente in capo al terzo quale “effetto della stipulazione” del contratto, dell’art. 1920 c.c., u.c., come già più volte ricordato, definisce “effetto della designazione” (che può farsi – e in ciò vi è altro tratto distintivo – anche dopo il contratto, con apposita dichiarazione o per testamento) l’acquisto del diritto del beneficiario ai vantaggi dell’assicurazione.

D’altro canto, la designazione del terzo è elemento strutturale essenziale, o comunque normale, dell’assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dallo stipulante, il cui interesse è implicito nella funzione assistenziale e previdenziale dell’operazione. Dalla mancanza della designazione discenderebbero, altrimenti, l’ingresso del credito nel patrimonio dell’assicurato e la successiva devoluzione agli eredi iure successionis.

La diversità dei tempi e delle forme della designazione, consentita dell’art. 1920 c.c., comma II, non mette in dubbio, stando a gran parte della dottrina, l’omogenea natura inter vivos di tale atto unilaterale, valendo la morte dello stipulante, in sostanza, unicamente a dare efficacia al diritto già acquisito dal beneficiario.

Siffatto differimento dell’efficacia, e non dell’attribuzione, del diritto iure proprio del beneficiario nell’assicurazione sulla vita per il caso morte giustificherebbe, inoltre, l’applicabilità ad essa dell’art. 1412 c.c., comma II (in forza del quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”), ovvero la trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell’assicurazione. In tale evenienza, tuttavia, vien subito precisato che l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto allo stipulante opera iure hereditatis , e non iure proprio, e dunque in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto.

Stante il disposto dell’art. 1920 c.c., comma II, secondo cui nell’assicurazione a favore di terzo la designazione “è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente”, la dottrina si sofferma altresì sulle ricadute che la natura della designazione e la fonte del diritto acquistato dal beneficiario comportano in ordine alle modalità di individuazione dei beneficiari e di determinazione delle quote di indennizzo allorchè la designazione, come sovente accade nella pratica degli affari, faccia riferimento agli “eredi (legittimi e/o testamentari)”.

L’opinione più ricorrente negli studi, conforme a quello che si è visto essere anche il pensiero della giurisprudenza di questa Corte, sostiene che il riferimento agli “eredi” ne implica l’identificazione con coloro che, al momento della morte dello stipulante (e non già al momento della designazione, la quale, come visto, attribuisce il diritto, rimanendone tuttavia differiti gli effetti), rivestano tale qualità in forza della delazione ex art. 457 c.c., non rilevando le successive vicende legate alla rinunzia o all’accettazione.

Ulteriore conseguenza di tali ragionamenti è che ove il contraente assicurato abbia designato specificamente come beneficiari i propri “eredi legittimi”, la successiva istituzione di uno o più eredi testamentari non opera quale nuova designazione, nè quale revoca del beneficio attribuito con la polizza, quest’ultima configurandosi solo se fatta con le forme dell’art. 1921 c.c. (e dunque dell’art. 1920 c.c., comma II) e allorchè comunque risulti una inequivoca volontà in tal senso. La sovrapposizione tra l’iniziale attribuzione contrattuale del diritto ai vantaggi dell’assicurazione (nella quale il contraente si era avvalso di una descrizione per relationem dei destinatari del beneficio, indicando all’assicuratore coloro che all’epoca della designazione erano in astratto i suoi “eredi (legittimi)”) e la sopravvenuta istituzione testamentaria (nella quale il disponente non provvede a revocare quella designazione e neppure attribuisce la somma assicurata, come gli permette dell’art. 1920 c.c., comma II, u.p.) non crea alcun conflitto di disposizioni incompatibili, nè sollecita una propensione per il favor testamentis a discapito della volontà attributiva esplicitata nel contratto assicurativo.

 Quale che sia la forma della designazione degli “eredi” come beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, la conclamata natura inter vivos del diritto di credito loro attribuito, dovuta alla individuazione del contratto quale titolo costitutivo di esso, induce coerentemente gli stessi autori a negare l’operatività delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote.

La qualifica di “erede” al momento della morte dello stipulante sovviene, così, al fine di sopperire per relationem, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, secondo quanto disposto dell’art. 1920 c.c., comma II, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di eredi, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari.

Il combinato degli artt. 1920,1921 e 1923 c.c., lascia deporre, del resto, per la più ampia esplicazione della libertà contrattuale dello stipulante in ordine alle modalità della designazione del beneficiario ed all’attribuzione delle somme dovute dall’assicuratore, sia quanto alle forme di individuazione del terzo, sia quanto alla revocabilità della clausola di beneficio, sia quanto alla sottrazione del capitale assicurato alle regole della successione mortis causa. Nella polizza di assicurazione sulla vita a favore di terzo la legge non riscontra un trasferimento immediato dal contraente al beneficiario, in quanto la prestazione promana dal patrimonio dell’assicuratore e non dall’asse ereditario dell’assicurato.

 

B – LA SOLUZIONE DEL CASO

E’ tempo di dare risposta ai quesiti sollevati nell’ordinanza interlocutoria n. 33195/2019, quanto:

a) alla valenza descrittiva o, per così dire, “materiale” della qualità di “eredi (legittimi)” richiamata in sede di designazione dei beneficiari di un’assicurazione sulla vita a favore di terzi;

b) alla interferenza di una designazione ereditaria compiuta in sede testamentaria con la individuazione contrattuale degli “eredi legittimi” quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione;

c) alla ripartizione dell’indennizzo assicurativo tra gli eredi beneficiari in proporzione delle rispettive quote ereditarie o in quote uguali.

Nel rispondere unitariamente ai primi due quesiti, queste Sezioni Unite intendono riaffermare l’interpretazione già univocamente seguita al riguardo dalla giurisprudenza della Corte.

Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dell’art. 1920 c.c., comma 2, atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l’effetto dell’immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall’accettazione della vocazione . Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione.

L’eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri “eredi (legittimi)” quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, nè come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, nè come revoca del beneficio, agli effetti dell’art. 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l’intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l’assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.

Venendo alla terza questione la natura inter vivos del credito attribuito per contratto agli “eredi” designati quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione esclude l’operatività riguardo ad esso delle regole sulla comunione ereditaria, valevoli per i crediti del de cuius, come anche l’automatica ripartizione dell’indennizzo tra i coeredi in ragione delle rispettive quote di spettanza dei beni caduti in successione. La qualifica di “eredi” rivestita al momento della morte dello stipulante sopperisce, invero, con valenza meramente soggettiva, alla generica determinazione del beneficiario, in base al disposto dell’art. 1920 c.c., comma II, che funziona soltanto al fine di indicare all’assicuratore chi siano i creditori della prestazione, ma non implica presuntivamente, in caso di pluralità di designati, l’applicazione tra i concreditori delle regole di ripartizione dei crediti ereditari. Al contrario, il silenzio serbato dal contraente sulla suddivisione del capitale assicurato tra gli eredi potrebbe spiegarsi come indizio della sua volontà di utilizzare l’assicurazione sulla vita per il caso morte con finalità indennitaria , o come alternativa al testamento comunque sottratta al divieto ex art. 458 c.c., in maniera da beneficiare tutti indistintamente senza soggiacere alle proporzioni della successione ereditaria.

Rimane ovviamente ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’art. 1920 c.c. (arg. dall’art. 1932 c.c.). L’indagine sull’effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Non può, altrimenti, ritenersi che, in difetto di apposita disposizione di legge , al contratto di assicurazione sulla vita, in cui siano determinati genericamente i soggetti beneficiari quali “eredi”, sia applicabile una “regola di completamento” (semmai implicitamente approvata dalle parti, in difetto di espressa volontà contraria), che, in via integrativa, piuttosto che interpretativa, comporti altresì, sul piano quantitativo della misura socialmente ragionevole dell’attribuzione, un “rinvio alle quote di ripartizione dell’eredità secondo le regole della successione legittima o secondo le regole della successione testamentaria” (come si afferma nella sentenza n. 19210 del 2015).

In forza della designazione degli “eredi” quali beneficiari dell’assicurazione sulla vita a favore di terzo , la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto. Rispetto alla prestazione divisibile costituita dall’indennizzo assicurativo, come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (secondo quanto si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298 c.c., comma 2 e dall’art. 1101 c.c., comma 1), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (in conformità a quanto sostenne la sentenza n. 9388 del 1994), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura. Non sovviene decisivamente in proposito l’art. 1314 c.c., giacchè il precetto secondo cui il creditore di una prestazione divisibile (rectius parziaria) non può domandare il soddisfacimento del credito “che per la sua parte”, volgendo la propria attenzione all’attuazione del rapporto e non all’interpretazione del titolo, dà per già risolto (e perciò non risolve esso stesso) il problema della determinazione della quota di ciascuno dei creditori.

Un’altra questione va affrontata per dare decisione ai ricorsi in esame.

L’attribuzione del diritto iure proprio al beneficiario per effetto della designazione giustifica altresì l’applicabilità all’assicurazione sulla vita per il caso morte dell’art. 1412 c.c., comma II, secondo il quale “la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”, con conseguente trasmissibilità agli eredi del terzo premorto della titolarità dei vantaggi dell’assicurazione. In tal caso, l’acquisto del diritto alla prestazione assicurativa in favore degli eredi del beneficiario premorto rispetto allo stipulante opera, peraltro, iure hereditatis, e non iure proprio, e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, trattandosi di successione nel diritto contrattuale all’indennizzo entrato a far parte del patrimonio del designato prima della sua morte, nella medesima misura che sarebbe spettata al beneficiario premorto, secondo la logica degli acquisti a titolo derivativo.

Dunque, con la regola che implica l’identificazione degli “eredi” designati con coloro che abbiano tale qualità al momento della morte del contraente coopera la regola della trasmissibilità del diritto ai vantaggi dell’assicurazione in favore degli eredi del beneficiario premorto, quale conseguenza dell’acquisto già avvenuto in capo a quest’ultimo.

La premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, comporta, quindi, non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l’assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell’assimilabilità dell’assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per “rappresentazione” in forza dell’art. 1412 c.c., comma II (senza che la comune denominazione delle fattispecie obliteri le evidenti differenze di ambito soggettivo ed oggettivo correnti tra detta norma e l’istituto previsto dall’art. 467 c.c.). Beninteso, il contraente potrebbe avere altrimenti espresso in sede di designazione una diversa volontà per il caso di premorienza di uno dei beneficiari, come potrebbe, a seguito della stessa, revocare il beneficio con le forme e nei limiti di cui all’art. 1921 c.c..

 

Il principio di diritto

La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell’art. 1920 c.c., comma II, comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.

Allorchè uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.