Famiglia

Assegno di divorzio, alle Sezioni Unite la possibilità di valutare per le unioni civili i periodi prima del 2016

Si tratta di una questione nuovo sulla quale non esistono precedenti

di Mario Finocchiaro

Appare necessario rimettere gli atti al Primo Presidente per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della controversia alle Sezioni Unite perché esaminino la questione, da considerare di massima di particolare importanza - a norma dell'articolo 374, comma 2, Cpc - se, ai fini del riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, nel caso di unione civile conclusa, ai sensi dell'articolo1, comma 25, legge n. 76 del 2016, per la quale è stato pronunziato lo scioglimento, sia possibile valutare i fatti anteriori alla costituzione dell'unione civile intercorsi tra le parti. Lo ha deciso la Sezione I della Cassazione con l' ordinanza 27 gennaio 2023 n. 2507.

Una questione di massima importanza
Questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini.
Nello stesso ordine di idee della pronunzia in rassegna, peraltro, e, in particolare, per l'affermazione che la questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile presenta serie ragioni per palesarsi come questione di massima di particolare importanza a norma dell'articolo 374 Cpc, comma 2, con la necessità di rimettere la causa al sig. Primo Presidente di questa Corte per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della presente controversia alle sezioni unite per la sua soluzione, Cassazione, ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30671, in motivazione.
In termini generali, per l'affermazione che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della egge. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, Cassazione, sez. un., sentenza 11 luglio 2018, n. 28287, in Guida al diritto, 2018, fasc. 32, p. 14, con nota di Dosi G., Resta fondamentale il contributo fornito durante l'unione.

L'irretroattività della norma sopavvenuta
In tema di irretroattività della norma sopravvenuta, tutte ricordate in motivazione, nell'ordinanza in rassegna :
- nel senso che il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati, Cassazione, sentenza 2 agosto 2016, n. 16039, che ha confermato la decisione impugnata che, nel decidere sul subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, aveva assunto la data del decesso degli originari assegnatari quale momento cui fare riferimento per l'individuazione della normativa regionale applicabile ai fini del riconoscimento del preteso diritto, escludendo così i nipoti degli assegnatari, già compresi - alla stregua della disciplina previgente - nel novero degli aventi diritto;
- per il rilievo che il principio della irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi completamente dal collegamento con il fatto che li ha generati in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore, Cassazione, sez. un., sentenza 12 dicembre 1967 n. 2926, in Giustizia civile, 1968, I, p. 194;
- per l'affermazione che la legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verificazione, Cassazione, sentenza 14 settembre 2022, n. 27015.

La nomofilachia della Cassazione
Pur essa ricordata in motivazione, in margine alla nomofilachia della Corte di cassazione, nel senso che la stessa è un farsi, un divenire che si avvale dell'apporto dei giudici del merito e delle riflessioni del Collegio della Sezione rimettente, dell'opera di studio e di ricerca del Massimario, degli approfondimenti scientifici e culturali offerti dagli incontri di studio organizzati dalla Formazione decentrata presso la Corte, delle sollecitazioni e degli stimoli, espressione di ius litigatoris, derivanti dalle difese delle parti e del contributo, ispirato alla salvaguardia del pubblico interesse attraverso il prisma dello ius constitutionis, del pubblico ministero (per cui le Sezioni Unite sono inserite in un contesto di confronto, di dialogo e di contraddittorio tra le parti, che consente alla Corte di legittimità di svolgere il suo ruolo con quella prudenza mite che rappresenta un connotato del mestiere del giudice), Cassazione, sez. un., sentenza 9 settembre 2021, n. 24414, in Guida al diritto, 2021, fasc. 44, p. 56 (con nota di Cianciolo V., Scuola: si può esporre in aula il crocifisso se la classe è d'accordo e la decisione riflette una scelta ragionevole), in motivazione.

L'assegno dopo lo scioglimento dell'unione civile
Sulla questione specifica dell'assegno ex articolo 5 legge n. 898 del 1970 in caso di scioglimento di una unione civile, ai sensi della legge n. 76 del 2016, si è precisato, tra l'altro:
- in tema di scioglimento delle unioni civili, la manifestazione di volontà resa di fronte all'ufficiale di stato civile non determina l'acquisizione di un nuovo status con conseguenti diritti ed obblighi, con l'esclusione del diritto al mantenimento ex articolo 156 Cc all'unito economicamente debole; ne consegue che questi, in caso di inerzia del compagno che, dopo la manifestazione di volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile, non agisca giudizialmente, potrà trovarsi costretto, anche se in disaccordo con lo scioglimento del vincolo, ad adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'assegno divorzile di cui all'articolo 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, espressamente applicabile allo scioglimento dell'unione, Tribunale di Milano, sentenza 3 giugno 2020, in Corriere giuridico, 2021, p. 1359, con nota di Speziale L., Lo scioglimento dell'unione civile nel confronto con la crisi del matrimonio;
- in tema di scioglimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso con procedimento giudiziale contenzioso, il presidente del tribunale, con l'ordinanza resa ai sensi dell'articolo 4, 8° comma, l. divorzio, disposizione applicabile ai sensi dell'articolo 1, 25° comma, lege n. 76 del 20116, può attribuire, alla parte che ne abbia fatto richiesta, l'assegno divorzile, di cui all'articolo 5, comma 6, legge divorzio, pure richiamato dall'articolo 1, comma 25, legge citata, e da determinarsi secondo i parametri di cui a Cassazione n. 18287 del 2018. tenendo però anche conto del periodo di convivenza anteriore alla costituzione dell'unione civile, ma non può anche autorizzare le parti a vivere separatamente, né pronunciarsi sullo scioglimento della comunione dei beni, trattandosi di misure non previste dalla legge. Tribunale di Pordenone, sentenza 13 marzo 2019, in Guida al diritto, 2019, fasc. 15, p. 14, con nota di Buffone G., Non è applicabile l'atto che autorizza a vivere separati, nonché in Famiglia e diritto, 2019, p. 586, con nota di Tommaseo F., Quale rilievo alla convivenza prematrimoniale, ai fini dell'assegno di divorzio ?, nonché in Diritto di famiglia, 2019, p. 1619, con nota di Savi G.m Provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti nel giudizio di scioglimento dell'unione civile .-

La dottrina
In dottrina, in margine a Cassazione, sez. un., 11 luglio 2018, n. 28287, cit., oltre Dosi G., op.cit., Basini G., Le Sezioni Unite ripensano i criteri di attribuzione, e rideterminano la funzione, dell'assegno post-matrimoniale, in Responsabilità civile e previdenza, 2018, II, p. 1857, Benanti C., La "nuova" funzione perequativo-compensativa dell'assegno di divorzio, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2918, p. 1601; Cea C.M. , L'assegno di divorzio e la nomofilachia intermittente, in Foro italiano, 2018, I, c. 3999; Macario F., Una decisione anomala e restauratrice delle Sezioni unite nell'attribuzione (e determinazione) dell'assegno di divorzio, in Foro italiano, 2018, I, c. 3605; Morace Pinelli A., L'assegno divorzile dopo l'intervento delle Sezioni unite, in Foro italiano, 2018, I, c. 3615; Patti S., Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite, in Corriere giuridico, 2018, p. 1186; Rimini C. , Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa, in Giurisprudenza italiana, 2018, c. 1843.

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