Penale

Riforma Cartabia, al Gup un effettivo potere di filtro: è cambiata la regola di giudizio

Che sia finalmente un'occasione per evitare dibattimenti inutili? Il rischio è che i giudici si dimostrino poco propensi a cambiare forma mentis

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di Francesco Giovannini *

Uno degli aspetti più rilevanti (e potenzialmente dirompenti) della riforma Cartabia del codice di procedura penale concerne la modifica della regola di giudizio destinata a governare l’udienza preliminare cosiddetta “secca”, ossia quella in cui non si innestano riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato) e il Gup è chiamato a decidere se rinviare a giudizio l’imputato oppure emettere una sentenza di “non luogo a procedere” in suo favore, evitandogli un dibattimento spesso lungo, costoso e assai doloroso in termini psicologici, relazionali e reputazionali.

L’odierna regola di giudizio
Nell’attuale formulazione dell’articolo 425 c.p.p., il Giudice per l’Udienza Preliminare pronuncia sentenza “di non luogo a procedere” (salvi i casi di assoluzione “tecnica”: es. prescrizione, mancanza di una condizione di procedibilità, difetto di imputabilità, etc.) solo “quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato” (comma 1), oppure “quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio” (comma 3); in caso contrario, il Gup deve disporre il rinvio a giudizio dell’imputato.

Nella prassi giudiziale, prevale l’idea che il Gup, dovendo decidere non dell’innocenza o della colpevolezza dell’imputato, ma solo dell’esistenza (o meno) di sufficienti elementi che rendano necessaria/opportuna la celebrazione di un processo a suo carico, possa sostanzialmente disinteressarsi del merito del procedimento.  A dire il vero, questa interpretazione è fatta propria non dalla dottrina processual-penalistica ma dalla stragrande maggior parte dei giudici, in un’ottica, talvolta, di puro disimpegno; non dovendo applicare la pena concordata tra le parti (cd. “patteggiamento”) e non dovendo diventare il vero e proprio giudice del processo (cosa che avviene in caso di “giudizio abbreviato”, con l’istaurarsi del quale il Gup diviene, a tutti gli effetti, il Giudice del primo grado di giudizio), il Gup finisce spesso per non “studiare le carte”, disponendo il rinvio a giudizio quasi in automatico, tanto più che non deve motivare le ragioni per le quali ritiene indispensabile la celebrazione del processo.

Ed è capitato più di una volta che, in camera caritatis, un Gup abbia detto testualmente: “Avvocato, se vuole che mi studi bene le carte, deve fare l’abbreviato”.

Per la verità, a stretto rigore, anche oggi il Gup sarebbe tenuto, in caso di udienza preliminare “secca”, ad effettuare una valutazione meno superficiale delle carte processuali, se non altro in relazione al profilo della “insufficienza e contraddittorietà” degli elementi raccolti dal Pm nonché della loro “inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio” (attuale formulazione del terzo comma dell’articolo 425 c.p.p.). Con ciò non si realizza certo l’equiparazione del Gup ad un giudice di merito, ma la lettera della norma esigerebbe comunque, già oggi, un vaglio più approfondito e meditato del giudice rispetto all’effettiva consistenza degli addebiti ipotizzati a carico dell’imputato. 

La nuova regola di giudizio
La delega di riforma del codice di procedura penale licenziata dal Parlamento prevede (articolo 1, comma 9, lett. m) una modifica della regola di giudizio di cui al terzo comma dell’articolo 425 c.p.p., statuendo che il Gup deve pronunciare sentenza di “non luogo a procedere” quando “gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condannadell’imputato.

Si tratta - almeno potenzialmente - di una innovazione davvero rilevante, in linea con la ratio dichiarata della “riforma Cartabia”, improntata (come molte che l’hanno preceduta) a favorire la “celere definizione dei procedimenti giudiziari”. Con una fondamentale differenza; se le innovazioni introdotte negli ultimi anni in materia di giustizia penale sono state spesso caratterizzate dalla malcelata volontà di velocizzare il processo a scapito delle garanzie e delle prerogative della difesa (cosa della cui legittimità costituzionale si continua fortemente a dubitare), la nuova regola di giudizio di cui al terzo comma dell’articolo 425, comma 3, c.p.p. sembra andare nella direzione opposta, perché appare finalizzata ad arricchire i poteri valutativi e cognitivi del Giudice dell’Udienza Preliminare “secca” in un’ottica garantista.

Infatti, l’analisi circa la “ragionevole previsione” di una condanna comporta, per il giudice, la necessità di esaminare e soppesare nel merito gli elementi probatori sin lì raccolti dal Pm a carico dell’imputato. Non si tratta più, in altre parole, di limitarsi ad una funzione quasi notarile concernente la mera esistenza di elementi che giustifichino la celebrazione di un processo, magari anche dall’esito molto incerto; la nuova regola impone (o dovrebbe imporre) al Gup di “scendere” molto di più nel merito della causa, statuendo il rinvio a giudizio dell’imputato solo nel caso in cui gli elementi probatori/indiziari a suo carico abbiano un peso e una rilevanza tale (non semplicemente da meritare la celebrazione di un processo ma) da lasciare prevedere come “ragionevole” la sua condanna finale.

Inoltre, tale valutazione sulla “ragionevolezza” della condanna deve essere effettuata hic et nunc dal giudice, senza che egli possa fare affidamento su possibili, teorici e del tutto eventuali sviluppi dibattimentali favorevoli alla Pubblica Accusa. La circostanza non è di poco momento, dato che oggi spesso il Gup  ritiene che il procedimento debba “andare avanti” proprio perché il Pm potrebbe (magari solo in teoria) sfruttare a suo vantaggio l’istruttoria dibattimentale per rafforzare una tesi accusatoria che appare claudicante in sede di udienza preliminare.

In sostanza, la modifica della regola di giudizio della “nuova” udienza preliminare, qualora fosse correttamente intesa e applicata dai giudici, potrebbe avere una portata potenzialmente molto significativa in favore degli imputati, perché potrebbe comportare l’emissione in favore di questi ultimi di sentenze di “non luogo a procedere” in situazioni nelle quali oggi un tale provvedimento sarebbe molto difficile da ottenere. Ciò servirebbe a realizzare una effettiva deflazione del carico penale, evitando che vengano celebrati, quasi per pura inerzia, processi del tutto inutili basati su fondamenta di argilla.

Oltre alla deflazione del carico penale, obiettivo manifesto della novella normativa, conferire all’udienza preliminare “secca” una effettiva funzione di filtro consentirebbe a molti imputati di uscire celermente dalla morsa del procedimento penale, spesso devastante - sia in termini psicologici che economici - per il malcapitato di turno, che deve spesso attendere anni prima che la sua innocenza venga acclarata in relazione a procedimenti che potevano essere definiti ben prima del rinvio a giudizio.

Come sempre, l’effettiva portata di questa modifica normativa si vedrà sul “campo”, ossia nelle aule dei Tribunali; i Gup vorranno farsi carico di questa novità o la neutralizzeranno, appiattendo e banalizzando il concetto di “ragionevolezza” della previsione di condanna? Il rischio è che i giudici per le indagini preliminari, oberati dalle varie incombenze (si pensi anche a quelle relative alle misure cautelari personali e reali) e talvolta oggettivamente sotto organico in relazione ai rispettivi bacini di utenza, si dimostrino poco propensi a cambiare forma mentis sul loro tradizionale modo di gestire l’udienza preliminare “secca”, anche perché il Legislatore della riforma non ha volto fare l’ulteriore passo di obbligare il Gup a motivare la sua decisione, rendendo evidentemente più agevole il compito del giudice che intenda continuare ad essere sbrigativo quando si tratti di decidere (solo) sul mero rinvio a giudizio (e non già sulla innocenza/colpevolezza) dell’imputato. 

 *Avvocato; Responsabile del Dipartimento di Diritto Penale di Eversheds Sutherland Associazione Professionale   

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