Penale

Non tenta il reato l’attivista che all’ingresso del museo possiede gessetti e tubetto di colla

Il fumus del tentativo di imbrattamento, deturpazione o distruzione di beni culturali che deve sorreggere il sequestro probatorio finalizzato a definire l’accusa non sussiste per il possesso di oggetti di uso comune e diffuso

di Paola Rossi

La giovane appartenente al gruppo movimentista “ultima generazione” non può essere sottoposta a perquisizione con conseguente sequestro probatorio delle cose rinvenute nella sua abitazione per il possesso di gessetti e tubetto di colla rinvenuti dagli agenti all’ingresso di un museo. Non sussiste il fumus commissi delicti del reato di “distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” contestato nella forma tentata se il giudice non motiva la sussistenza della configurabilità astratta del tentativo e della ragionevole ipotizzabilità dello stesso nel caso concreto. Elementi di valutazione che se non presenti nel decreto di perquisizione e di sequestro probatorio il giudice della cautela non può colmare affermando esistente l’interna volizione dell’agente di commettere il reato - che ai fini penali - nel caso del tentativo non rileva se non si sono concretizzati veri e propri atti prepararatori cioè l’avvio del piano esecutivo dell’illecita condotta. La messa in pratica dell’input al compimento dell’azione delittuosa non può appunto coincidere con la sola idea di voler commettere il reato che ha appunto irrilevanza penale anche nella contestazione del reato solamente tentato.

Così la Corte di cassazione penale ha annullato senza rinvio - con la sentenza n. 12518/2025 - l’ordinanza del riesame che aveva respinto l’opposizione dell’indagata minorenne contro il decreto di perquisizione e il conseguente sequestro probatorio, subiti fondamentalmente a causa della sua appartenneza al movimneto giovanile di protesta non violenta “Ultima generazione” dedito ad atti di disubbidienza civile e non prettamente attraverso violenza sulle cose.

Azioni giovanili dichiaratamente non violente che però nei rivoli di tale movimentismo, anche se non proprio attribuibili ai componenti di “ultima generazione”, si sono manifestate proprio attraverso l’azione di “sporcare” opere d’arte esposte in luoghi pubblici, al fine di stigmatizzare il disinteresse o l’inazione generali contro i problemi globali che affliggono attualmente l’umanità quali la crisi climatica e la diseguaglianza economica.
Realtà sociale da cui si è generata la decisione del Legislatore di introdurre nel 2022 il reato speciale previsto dall’articolo dall’articolo 518 duodecies del Codice penale che definisce una specificazione di quello generale di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui” delineato dall’altro 639 dello stesso Codice.

In conclusione, la Suprema Corte accoglie il ragionamento difensivo che contestava l’assenza dei presupposti e di adeguata motivazione delle misure cui era stata sottoposta la minore attraverso l’apprensione di tutti i suoi strumenti informatici oltre ai suoi quaderni. Assenza di di dimostrazione che la ragazza avesse compiuto gli atti preparatori del reato poiché semplicemente ritenuta aderente all’area della protesta agita in ambito culturale con l’inaccettabile conseguenza che si potrebbe contestare il tentativo del reato ex articolo 518 duodecies del Cp per il solo fatto di fare ingresso in un’area museale con una penna in particolare, soprattuto quando si tratti di un giovane simpatizzante di un movimento sociale intento anche ad accendere i riflettori su problematiche generali attraverso violenze inferte su beni culturali e storici.

 

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