Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Affido etero-familiare e frequentazione dei nonni
2.La tutela del minore prevale sul diritto di visita dei nonni
3.Affidamento esclusivo "rafforzato" alla madre e rispondenza alla tutela della minore
4.Donazione indiretta, pagamento del prezzo e collegamento negoziale
5.Annullabilità del testamento olografo per incompletezza della data
6.Separazione. Assegno di mantenimento a carico della moglie
7.Testamento nullo per difetto di autografia e indegnità
8.Nomina di un' amministrazione di sostegno per la persona affetta da deficit cognitivo
9.Inadempimento integrale del genitore obbligato ed istanza di pagamento diretto del datore di lavoro e di sequestro del Tfr maturato

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1. AFFIDAMENTO DEL MINORE - Collocazione presso la famiglia affidataria e frequentazione con i nonni (Cc, articoli 315- bis, 317 bis, 330, 337 ter ; Cpc articolo 739 c.p.c.; Cedu, articolo 8)
Il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto agli ascendenti dall'articolo 317-bis c.c. ha portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti.
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'articolo 317 bis c.c. coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 CEDU fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'esclusivo interesse del minore.
Corte d'Appello di Milano, decreto 8 giugno 2022 – Pres. Est. Pizzi

2. DIRITTI DEI NONNI – Il diritto dei nonni è recessivo rispetto a quello dei nipoti (Cc, articoli 315- bis, 317 bis, 330, 337 ter ; Cpc articolo 739; Cedu articolo 8)
Alla luce dei principi desumibili dall'articolo 8 CEDU, dall'articolo 24, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli articoli 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'articolo 317 bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'articolo 315 bis c.c., si pone come un diritto pieno esclusivamente nei confronti dei terzi, laddove costituisce una posizione soggettiva recessiva di fronte al preminente interesse dei nipoti che è, in ogni caso, destinato a prevalere, laddove la frequentazione con i nonni non si esplichi in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, ma si traduca, al contrario, in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo.
Corte d'Appello di Milano, decreto 28 aprile 2022 – Pres. Est. Pizzi
NOTA
I due provvedimenti della Corte d'Appello meneghina trattano del diritto dei nonni a intrattenere un legame con i nipoti.
L'ordinamento giuridico italiano tutela il legame familiare tra nonni e nipoti. Le disposizioni normative introdotte in seguito alla riforma del diritto della filiazione che rilevano in tale senso sono gli articoli 315- bis , 317- bis e 337- ter c.c. Precisamente, l'articolo 315-bis nel disciplinare i diritti ed i doveri del figlio (di ogni figlio senza più distinzioni di status) al suo capoverso stabilisce che "il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti".
Sorge così in capo al figlio un vero e proprio diritto soggettivo a mantenere rapporti significativi con i parenti, in quanto tale rapporto rappresenta una chiara espressione del suo diritto alla vita familiare. Tali legami affettivi, tra i quali certamente si annovera quello tra nipoti e nonni, sono di fondamentale importanza per un armonioso sviluppo psicofisico ed emotivo del minore..
Di grande importanza è poi l'articolo 317- bis c.c.. che individua la titolarità di un equivalente diritto soggettivo dei nonni ad intrattenere rapporti significativi con i nipoti. Il comma 1 stabilisce, infatti, che "gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni". La norma contenuta nel capoverso detta poi la facoltà dell'ascendente di reclamare il diritto di visita, se questo non possa realizzarsi spontaneamente, ad esempio, perché impedito da uno dei genitori in ragione di una situazione di conflittualità generatasi nella famiglia. Al riguardo, il legislatore precisa che vanno adottati i provvedimenti "più idonei nell'esclusivo interesse del minore".
Il rapporto tra nonni e nipoti, nella giurisprudenza della Corte EDU viene qualificato come "diritto di visita dei nonni", è un'importante manifestazione della vita familiare. Ma il richiamo all'articolo 8 CEDU potrebbe essere insufficiente se questa norma non viene letta unitamente alle disposizioni sovranazionali volte a tutelare i diritti fondamentali dei minori e alle regole dei singoli ordinamenti nazionali.
La precisazione delle modalità di frequentazione degli ascendenti e dei parenti da parte del giudice risulta peraltro assai opportuna ogniqualvolta il genitore non affidatario non è in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di assicurare una frequentazione assidua tra gli ascendenti ed il figlio affidato all'altro coniuge.


3. AFFIDAMENTO DEL MINORE - Affidamento esclusivo "rafforzato" alla madre e rispondenza alla tutela della minore (Legge 898/1997, articolo 6 ; Cc, articoli 147, 315 bis, 316 bis, 317 bis, 337 bis, 337 ter, 337 quater; disp. att. Cc, articolo 38)
Ai sensi dell'articolo 337 quater c.c. l'affidamento ad uno solo dei genitori può essere disposto quando l'affidamento all'altro è contrario all'interesse del minore, inteso come benessere morale e materiale del minore, da accertare in concreto caso per caso.
Affinché la prole venga affidata esclusivamente ad uno dei genitori è necessario che l'affidamento esclusivo sia valutato pregiudizievole per il minore o risulti nei confronti dell'altro una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa.
Il giudizio di esclusione della modalità di affidamento condiviso deve essere motivato non solo "in positivo", attraverso l'idoneità del genitore affidatario, ma anche "in negativo", descrivendo l'inidoneità educativa del genitore affinché venga escluso dalla bigenitorialità.
Nel caso di specie è stato disposto l'affido esclusivo della minore alla madre con modalità "rafforzate", nelle specifiche materie di cui all'articolo 337 bis, comma 3, c.c.: salute, educazione, istruzione, residenza abituale della minore. È stato poi individuato un aspetto importante ed influente sulla decisione di disporre l'affido esclusivo, ossia la totale assenza di un progetto pedagogico da parte del padre per la figlia, conseguente alla visione della bambina come una "gratificazione narcisistica" inserita in un desiderio di confronto con la madre. In questa visione e percezione della genitorialità, il padre, da un lato recitava spesso la parte della vittima, dall'altro utilizzava la minore, di soli otto anni, come arma di ricatto.
Tribunale di Bologna, sentenza 4 aprile 2022 – Pres. Rel. Perla

4. DONAZIONE – Donazione indiretta e collegamento negoziale (Cc, articolo 60 6)
Si ha donazione indiretta di un bene anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante.
Tribunale Napoli, Sezione VIII, sentenza 8 febbraio 2022, n. 1359 – Pres. Pastore, Cons. Rel. Colicchio

5. SUCCESSIONE – L'incompleta indicazione della data comporta l'annullabilità del testamento olografo (Cc, articoli 602 e 606)
Ai fini della validità del testamento olografo è necessaria la completa indicazione della data composta da giorno, mese ed anni ex articolo 602, comma 3, c.c., poiché essa costituisce requisito formale essenziale e l'eventuale omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità ex articolo 606, comma 2, c.c.
NOTA
Ai sensi dell'articolo 602 c.c., il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, invece, secondo l'articolo 606, comma 1, c.c., il testamento olografo è nullo, soltanto se manchi l'autografia, oppure la sottoscrizione; per "ogni altro difetto di forma", il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse, e la relativa azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui sia stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie (articolo 606, cpv., c.c.).
Ulteriore requisito essenziale del testamento olografo, rispetto all'autografia e alla sottoscrizione, è, appunto, la data, che indica il momento cronologico, in cui è stato confezionato.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno (articolo 602, ult. comma, c.c.); non occorre, invece, a differenza dal testamento pubblico, l'indicazione del luogo e dell'ora.
La data deve comprendere giorno, mese e anno: tutti e tre ne sono elementi essenziali, pertanto l'incompletezza della data deve essere intesa come mancanza della stessa.
Di questi concetti ha fatto applicazione il Tribunale Savona che evidenzia come la data deve essere presente nel testamento olografo, determinandone, di conseguenza, la sua assenza, l'annullabilità, come senza incertezza alcuna, è desumibile dall'articolo 606, cpv., c.c.

Tribunale Savona, sentenza 1 febbraio 2022, n. 86 – Pres. Princiotta, Giud. Rel. Acquarone


6. SEPARAZIONE - Assegno di mantenimento a carico della moglie se il marito è più povero (Cc, articoli 147, 151, 156, 316 bis)
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerata la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproco derivanti dal matrimonio ed ha la funzione di fornire al coniuge che non ha adeguati redditi propri un sostegno economico per il tempo successivo al venir meno della convivenza, con lo scopo di fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie fra le parti vi era una evidente sperequazione reddituale e patrimoniale: dalla comparazione delle rispettive dichiarazioni presentate al fisco è emerso che i redditi dell'uomo erano pari circa ad 1/10 di quelli della moglie, titolare di uno studio medico.
Corte d'Appello Bari, Sez. I, sentenza 26 maggio 2022, n. 832 – Pres. Mitola, Giud. Rel. Dinisi

7. SUCCESSIONI - Testamento nullo per difetto di autografia e falsità della firma e indegnità a succedere (Cc, articolo 463; Cp ,articoli 491 e 493 bis)
La formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa di indegnità se colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del de cuius, perché il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà ed il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso- nell'eventualità che non fosse riuscito a farlo di persona- ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedere in tal senso per evitare la successione ab intestato.
NOTA
Le norme del codice che regolano l'indegnità hanno carattere di norme cogenti o imperative;
a) sia perché ispirate a motivi di ordine pubblico;
b) sia perché rientranti nell'ambito della disciplina legale della delazione, che è inderogabile dai privati.
L'articolo 463 cod. civ. prevede uno spettro di comportamenti basati sulla riprovazione sociale e morale per fatti gravissimi, costituenti in prevalenza astratte fattispecie di reato, in conseguenza dei quali viene dichiarato indegno ed escluso dalla successione colui che si sia reso colpevole di gravi offese alla persona, o alla libertà testamentaria dell'ereditando.
Accanto alla tradizionale suddivisione tra fatti che attentano alla personalità fisica e morale del de cuius (di cui ai nn. 1, 2 e 3) e fatti che attentano alla libertà di testare (di cui ai nn. 4, 5, e 6), deve aggiungersi l'ipotesi del genitore che, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 330 cod. civ., non vi sia stato reintegrato alla data di apertura della successione [art. 463, n. 3- bis) cod. civ.].
A queste fattispecie, si deve rammentare quanto previsto:
1. dall'articolo 609- nonies, n. 3, cod. pen., ai sensi del quale, la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-ter, 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609- octies cod. pen. (violenza sessuale di gruppo), comporta, fra l'altro la perdita della responsabilità genitoriale del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato;
nonché
2. dall'articolo 448-bis cod. civ., introdotto con la riforma della filiazione (legge n. 219 del 2012), che sancisce la facoltà di escludere dalla propria successione un potenziale legittimario, ovvero il genitore nei cui confronti sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, «per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'art. 463».
La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria affermano che l'indegnità è una causa di esclusione ex post dalla successione (P. Schlesinger, voce Successioni (diritto civile). Parte generale, in Nov. D. it., Torino 1971, p. 755; A. Palazzo, Le successioni, in Tratt. Iudica e Zatti, I, Milano 2000, p. 219 s.; G. Capozzi, Successioni e donazioni, I, 4ª ed., Milano 2015, p. 180 ss.; Cass., sez. II, 16 febbraio 2005, n. 3096, in Fam. pers. succ., 2005, p. 141, con nota di A. Natale, La pronuncia postuma di indegnità a succedere; Cass., sez. II, 29 marzo 2006, n. 7266, in Giur. civ. comm., 2006, p. 3. Cass., sez. II, 5 marzo 2009, n. 5402, in Fam. per. succ., 2009, p. 973, con nota di A. Albanese, in cui si ripete: «l'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 cod. civ., va dichiarata con sentenza costitutiva su domanda dell'interessato» e che «l'operatività ipso iure dell'indegnità non esclude la necessità della domanda da parte del soggetto interessato».) che necessita di un'azione apposita e non discende ipso jure come l'incapacità a succedere. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che l'indegnità non è uno status connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico (Cass., Sez. II, 5 marzo 2009, n. 5402; Cass., Sez. II, 29 marzo 2006, n. 7266).
La legge consente ampia libertà alla persona che intende disporre delle proprie ultime volontà: riabilitando l'indegno. La persona della cui successione si tratta (articolo 466 cod. civ.) dovrà:
a. rendere un'espressa dichiarazione di riabilitazione, con atto pubblico o con testamento;
oppure
b. pur conoscendo la sussistenza della causa di indegnità, indicare l'indegno nel proprio testamento (dovrà in questo caso essere l'indegno a provare che il defunto era a conoscenza del grave atto che costituisce causa di indegnità). In questo caso, l'indegno "tacitamente riabilitato" potrà conseguire l'eredità solamente nei limiti della disposizione testamentaria.
Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale di Lodi, il figlio della de cuius è stato dichiarata indegno, ai sensi dell'articolo 463 n. 6) cod. civ.
Il n. 6 dell'articolo 463 cod. civ. è stato introdotto dal legislatore del 1942, mentre in precedenza si riteneva che la formazione e l'uso del testamento falso rientrasse nel fatto dell'alterazione che era espressamente regolato. La dottrina, tuttavia, non concorda sull'offesa alla volontà del de cuius sottesa in questi fatti: se il de cuius non ha redatto alcun atto di ultima volontà, non può dirsi che la formazione di un testamento falso, o il suo uso, costituiscano un attentato alla libera volontà del defunto. Si ritiene, pertanto, che l'effettivo fondamento della disposizione sia costituito dall'illecito intento che ha il falsificatore di procurare a sé un vantaggio o ad altri un danno.
Deve intendersi per testamento qualunque documento formalmente autonomo contenente disposizioni di ultima volontà, intese a regolare anche in parte la sorte dei diritti del testatore per il tempo successivo alla morte, non essendo necessario che il falso, dal quale deriva l'indegnità a succedere, consista nella formazione di un atto di ultima volontà che regoli l'intera successione. Ne discende, che la fattispecie di indegnità risulta integrata, altresì, se il soggetto abbia proceduto alla formazione di un codicillo falso o di esso abbia fatto uso sciente; si ha falso, anche se la falsità consista soltanto nell'apposizione della data, essendo elemento essenziale del testamento olografo (Cass., 28 settembre 1954, n. 3152).
Tribunale Lodi, sentenza 6 maggio 2022, n. 329 – Pres. Latella


8. AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – Nomina di un Ads per la persona affetta da deficit cognitivo (Cc articolo 404; Cpc, articoli 112, 113)
La procedura di nomina dell'amministratore di sostegno presuppone una condizione attuale d'incapacità, il che esclude la legittimazione a richiedere l'amministrazione di sostegno della persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, ma non esige che la stessa versi in uno stato d'incapacità d'intendere o di volere, essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi ‘infermità' o ‘menomazione fisica', anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi; in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione) e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva.
Tribunale di Piacenza, sentenza 1 febbraio 2022 n. 36 – Pres. Gatti, Giud. Rel. Fazio

9. MANTENIMENTO - Inadempimento integrale del genitore obbligato ed istanza di pagamento diretto del datore di lavoro e di sequestro del TFR maturato (Cc articolo 156, comma 6)
Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all'altro coniuge un assegno di mantenimento, previsto dall'articolo 156 c.c., 6 comma, non ha natura cautelare perché prescinde dal "periculum in mora", ma soltanto funzione di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi.
Nel caso in esame, è stato disposto ex articolo 156 comma 6 c.c l'ordine di pagamento diretto del contributo al mantenimento per la prole stabilito giudizialmente a carico del padre da parte del datore di lavoro, nonché il sequestro del Tfr già maturato.
Tribunale di Bologna, ordinanza 18 gennaio 2022 n. 36 – Pres. Perla, Giud. Rel. Porreca

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