Amministrativo

Prescrizione breve nel servizio idrico, le fatture per i consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni

Si inizia a consolidare la giurisprudenza sulla norma introdotta dalla legge di bilancio del 2018

di Tommaso Ventre*

Con la sentenza del giudice di pace del tribunale di Santa Maria C.V. n. 756/23 si chiarisce che "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni; invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni.".

Il tema della prescrizione breve biennale del diritto di credito dei corrispettivi nel servizio idrico rappresenta, come già in passato evidenziato, un interessante tavolo di studio del confronto tra l'ordinamento regolatorio e quello civilistico.

La prescrizione biennale nel settore idrico prevista dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) all'art. 1, commi 4 e ss ., è oggetto di un contenzioso "minore" che inizia a registrare le prime pronunce che, per interessi ed importi, probabilmente non vedranno la Cassazione intervenire sul tema se non su impulso degli enti gestori del servizio idrico che guarderanno al di là dell'economia processuale per fare fronte sia alle ricadute in termini di perdita di bilancio sulla massa delle fatture oggetto di interesse sia per le conseguenti attività sanzionatorie di Arera e AGCOM e non ultimo per i profili di responsabilità erariale eventualmente susseguenti.

La questione di fondo oggetto del contendere tra utenti e gestori attiene alla connessione tra la data di emissione della fattura ed il periodo di consumo nella stessa indicato.

La norma richiamata prevede che "(…) il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni" e che "(…) Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020".

Come evidente nella legge è previsto solo il termine della data della fatturazione ma non anche il periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso.

Molti enti gestori hanno così ritenuto la prescrizione breve biennale applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1 gennaio 2020 considerando fatturabili dopo tale data anche consumi relativi ai cinque anni precedenti.

Arera invece impone al gestore di informare l'utente finale che per le fatture emesse dopo tale data in relazione ad importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, è possibile eccepire la prescrizione. I comuni inadempienti pongono in essere pratiche commerciali scorrette ( la cui contestazione è di pertinenza AGCOM) e sono considerati sanzionabili da Arera per il mancato adeguamento alla regolazione dalla stessa emanata.

A fronte di primi orientamenti dei giudici di pace che accoglievano le tesi degli utenti che eccepivano la prescrizione biennale dei consumi risalenti a più di due anni una prima pronuncia di appello, quella del Tribunale di Reggio Calabria, Sentenza n. 818/2022 , pubblicata il 04/07/2022 RG n. 2648/2021, ha chiarito che il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili ( Cass. n. 23789/2008 ).

Secondo il tribunale sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati. Infatti nella sentenza è anche chiarito che in relazione al caso esaminato "Quanto alla fattura n. 12535 del 24/09/2020 (anno di riferimento 2017) emessa dal Comune di Bagnara Calabra nei confronti della G. D., la scadenza del pagamento risulta fissata per il 20/11/2020. Questa è, quindi, la data cui deve ancorarsi nel caso di specie l'exordium praescriptionis che, all'evidenza, non era trascorso al momento in cui è stata proposta l'opposizione".

Sullo stesso impianto normativo ma in diverso ambito regolatorio si registra poi la sentenza del Tribunale Benevento sez. II, 11/05/2022, n. 1116 secondo cui "Atteso che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni" .

L'interessante pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria, sposta, correttamente, il problema sulla genesi del rapporto credito debito e sul contenuto della pretesa al di là dei consumi per i quali si procede all'addebito. Ed infatti la questione della commistione nell'unico atto (la fattura) dell'aspetto regolatorio (governato da Arera) e di quello civilistico (il rapporto di credito/debito oggetto di possibile prescrizione) può ingenerare confusione e commistione di questioni.

Infatti una cosa è il piano regolatorio e altra cosa è il rapporto contrattuale.

Sul primo piano Arera detta regole ( anche se a volte al di là delle previsioni normative che a tanto la delega come conclamato ad es. da TAR Lombardia n 1442 del 14.06.2021) sul secondo piano il rapporto di somministrazione anche se disciplinato dal gestore in maniera non conforme alla regolazione di Arera non viene scalfito nella sua efficacia ( Cassazione, Ord. Sez. 3 Num. 17959 Anno 2021 e Tribunale Napoli sez. XI, 30/08/2022, n. 7739 secondo cui poi la regolamentazione di Arera non può derogare alla portata di una norma di legge).

Su questo solco interpretativo interviene quindi la recente sentenza del giudice di pace del tribunale di Santa Maria C.V. n. 756/23 depositata in cancelleria il 1 febbraio 2023. La sentenza statuisce chiaramente come "le bollette riferite ai consumi anteriori al 02.01.2020 continuano a prescriversi in cinque anni; invece le bollette riferite a consumi a partire dal 02.01.2020 si prescrivono in due anni. Pertanto, poiché la bolletta in contestazione è riferita a <<consumi>> antecedenti all'entrata in vigore delle norme che stabiliscono la prescrizione biennale, è da ritenersi che nel caso che occupa trovi applicazione la norma di cui all'art. 2948 cc, cioè il termine quinquennale di prescrizione del diritto vantato dal gestore".

Da tutte queste pronunce richiamate emerge quindi come la giurisprudenza stia intervenendo riconducendo nel corretto alveo il tema della prescrizione breve che non può certo essere affidata ad una norma che altrimenti sarebbe chiaramente retroattiva nella sua efficacia.
_____

*A cura dell'Avv. Tommaso Ventre, Ph. D., Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, Dottore Commercialista e Revisore Legale

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©