Giustizia

Riforma del Csm: via libera del Consiglio dei ministri

Approvato dal Cdm il nuovo assetto dell'organo di autogoverno dei giudici e dell'ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli

Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli. Il via libera al provvedimento è stato all'unanimità. La riunione a Palazzo Chigi è terminata una decina di minuti dopo le ore 14.

Ebbene, il pacchetto di emendamenti al Ddl Bonafede del ministro Marta Cartabia alla riforma del Consiglio superiore della magistratura approderà in Parlamento per la discussione.

Vediamo in sintesi le principali novità

Il sistema proposto per l'elezione dei membri del Csm è misto: si basa su collegi binominali – che eleggono due componenti del Csm l'uno, ma prevede una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale. La composizione è di 30 membri (3 di diritto: Presidente della Repubblica; Primo Presidente di Cassazione; procuratore generale Cassazione; 20 togati; 10 laici) 20 togati (2 legittimità; 5 pm; 13 giudicanti).

Un punto molto importante è quello delle candidature: non sono previste le liste. Il sistema si basa su candidature individuali senza necessità di presentatori.

Devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno tre del genere meno rappresentato. Se non arrivano candidature spontanee si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato.

Per la distribuzione proporzionale di 5 seggi giudicanti i candidati a livelli di collegi binominali si possono collegare in network (ma non è obbligatorio). Poiché il sistema introduce degli elementi di imprevedibilità – chi si collega a chi; quanti voti prende ciascun candidato nei vari collegi binominali; quanti voti vengono scorporati – si ritiene che sia più difficile fare calcoli e quindi prevedere spartizioni, soprattutto per i posti proporzionali.

Tra le principali novità previste dalla bozza poi c'è il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece possibile oggi. Il divieto vale per le cariche elettive nazionali e locali e per gli incarichi di governo nazionali/regionali e locali.

Previsto anche l'obbligo di collocarsi in aspettativa senza assegni per l'assunzione dell'incarico (oggi – almeno in alcuni casi – c'è cumulo di indennità con stipendio del magistrato).

Si introducono inoltre divieti che impediscano il ripetersi di casi di magistrati che svolgano in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se in altro territorio,

Eleggibilità - Per cariche elettive nazionali, regionali, province autonome di Trento e Bolzano, Parlamento Europeo, e per gli incarichi di assessore e sottosegretario regionale, si prevede che i magistrati non siano eleggibili nella regione, in cui è compreso in tutto o in parte l'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni.

Per le cariche di sindaco/consigliere/assessore comunale, non ci si può candidare se si presta servizio o si è prestato servizio nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della provincia in cui è compreso il comune o nelle province limitrofe.

Aspettativa e trattamento economico - All'atto dell'accettazione della candidatura i magistrati devono essere posti in aspettativa senza assegni, obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato, con diritto alla conservazione del posto e computo a soli fini pensionistici del periodo trascorso in aspettativa. C'è il divieto di cumulo del trattamento economico in godimento con l'indennità prevista per la carica (si sceglie).

Fine mandato
Per il ricollocamento dei magistrati ordinari/amministrativi/contabili e militari si distinguono tre ipotesi: cariche elettive e incarichi di governo; candidati non eletti; capi di gabinetto, capi dipartimento e segretari generali ministeri.

Cariche elettive e incarichi di governo - I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo o incarichi di governo (nazionale, regionale o locale) al termine del mandato, non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza. I magistrati amministrativi e contabili vengono collocati fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato. Resta la possibilità di assumere altri incarichi fuori ruolo presso altre amministrazioni e di assumere funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e l'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione.

Candidati non eletti - I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni, non possono svolgere funzioni giurisdizionali. La destinazione sarà individuata dai rispettivi organi di autogoverno.

Magistrati con incarichi apicali - La stessa disciplina – divieto di svolgere funzioni giurisdizionali per tre anni – si applica ai capi di gabinetto, ai segretari generali presso i ministeri o ai capi dipartimento.

Funzionamento del Csm (Artt. 20 e Ss)

Per quanto riguarda la composizione delle Commissioni, si conferma l'attribuzione al Presidente della Repubblica, quale presidente del Csm, su proposta del Comitato di Presidenza, della formazione delle commissioni previste dalla legge. Ogni commissione resta in carica due anni.

Sezione disciplinare - Si introduce l'incompatibilità, per i membri effettivi della sezione disciplinare, a partecipare alle commissioni I, III, IV e V – quelle che decidono su incarichi direttivi e semidirettivi, trasferimenti di ufficio e valutazioni di professionalità

Segreteria e ufficio studi – La composizione di segreteria e ufficio studi si apre a componenti esterni (avvocati, professori universitari, dirigenti amministrativi) previo superamento di un concorso. Al momento sono composti solo da magistrati.

Assegnazione incarichi direttivi
Vengono introdotte regole procedimentali: (art.2 comma 1 )
- pubblicità degli atti (sul sito intranet del Csm, nel rispetto dei dati sensibili) e richiamo ai principi della legge 241/90, trasparenza etc.;
- definizione dei procedimenti, per l'assegnazione degli incarichi direttivi, in base all'ordine temporale di vacanza, salvo deroghe per gravi e giustificati motivi e ad eccezione dei posti di primo presidente e procuratore generale della Cassazione, di carattere prioritario. Scopo: impedire "le nomine a pacchetto"
- selezione di una rosa di candidati sulla base dei Curricula seguita da una audizione obbligatoria dei candidati selezionati;
- diritto di voto per avvocatura nei consigli giudiziari sulla base di una delibera del consiglio dell'ordine
- obbligo di partecipazione a specifici corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, della durata minima di tre settimane anche non consecutive, quale requisito per l'ammissione alla procedura funzionale all'acquisizione di competente organizzative;
- individuazione di un contenuto minimo di criteri di valutazione, per verificare tra l'altro anche le capacità organizzative. L'anzianità diventa un criterio residuale. Sì alla valorizzazione delle pari opportunità a parità di merito.

Collocamento fuori ruolo (art. 4 bis ) - Riduzione del numero massimo dei magistrati fuori ruolo (oggi 200): è un principio di delega, si stabilirà poi, con i decreti attuativi, il nuovo numero ridotto dei magistrati fuori ruolo.

Si va fuori ruolo non prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali. No al fuori ruolo se c'è scopertura nell'ufficio di appartenenza. Deve intercorrere un periodo di tempo tra un incarico di fuori ruolo e l'altro. Il limite massimo è di 10 anni.

Accesso in magistratura (art. 4) - Nuove regole anche per l'accesso al concorso che potrà avvenire direttamente dopo la laurea (decade l'obbligo di frequenza delle scuole di specializzazione). C'è la valorizzazione tirocini formativi e dell'esperienza presso l'ufficio per il processo. E l'attribuzione alla Scuola Superiore della Magistratura dell'organizzazione di corsi di preparazione al concorso in magistratura per i tirocinanti e per chi abbia svolto funzioni nell'ufficio per il processo PNRR. L'esame si concretizzerà in tre elaborati scritti mentre ci sarò una riduzione delle materie orali.

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