Civile

Iter deciso dal giudice, va valorizzato il tentativo di accordo

Per la Cassazione è necessario l’esperimento entro l’udienza di rinvio

ADOBESTOCK

di Marco Marinaro

Le norme sulla mediazione hanno lo scopo di «favorire, ove possibile e in termini effettivi, forme alternative ma altrettanto satisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti» e riconoscono un «carattere di extrema ratio (...), in prospettiva deflattiva, alla tutela giurisdizionale». Per questo, nell’interpretare e applicare queste norme, occorre dare valore all’«esperimento» della mediazione. È la considerazione al centro del ragionamento della Cassazione che, con la sentenza 40035/2021, ha riconosciuto valida, per realizzare la condizione di procedibilità, la mediazione disposta dal giudice se viene «esperita» entro l’udienza di rinvio, mentre non rileva lo sforamento del termine di 15 giorni previsto dal decreto legislativo 28/2010.

In questo senso, la sentenza della Cassazione costituisce un importante viatico anche per l’attuazione della riforma del processo civile, che prevede tra l’altro che la mediazione demandata debba essere valorizzata e incentivata attraverso la collaborazione di tutti gli attori del sistema della giustizia civile.

La sentenza è intervenuta per risolvere la querelle sorta nella giurisprudenza di merito sulla natura del termine che il giudice assegna alle parti per l’avvio della mediazione e sulle conseguenze del suo mancato rispetto. Alcune pronunce hanno ritenuto che il termine di 15 giorni fosse ordinatorio, altre che fosse perentorio, altre ancora che non fosse un termine endoprocessuale. La Cassazione aderisce a quest’ultima opzione richiamando la dottrina secondo cui l’inutile decorso del termine di 15 giorni per avviare la mediazione non determina l’improcedibilità se il procedimento sia stato comunque attivato in tempo utile perché sia svolto prima dell’udienza per la prosecuzione del giudizio.

Una diversa interpretazione «finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato qual è quello di mediazione l’operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo».

In questa prospettiva la mediazione disposta dal giudice - definita «parentesi non giurisdizionale all’interno del processo» - raggiunge la sua finalità che è quella di «privilegiare la verifica dell’effettivo esperimento della mediazione» che deve essere svolta «all’udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l’invio delle parti in mediazione». Per cui, se all’udienza indicata risulterà «che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l’accordo, il giudice non potrà che accertare l’avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio».

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