Società

Bozza Dl semplificazioni: abrogata la disciplina delle perdite sistematiche

La disciplina in oggetto è quella delle cosiddette società in perdita sistematica, ovvero di quelle entità che per un quinquennio hanno alternativamente presentato dichiarazioni in perdita fiscale, ovvero che nel medesimo periodo hanno presentato quattro dichiarazioni evidenzianti una perdita fiscale e una dichiarazione nella quale viene esposto un reddito inferiore a quello minimo presunto, determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 30, L. 724/94 (disciplina prevista per le società di comodo).

di Federica Stramezzi*

Il Consiglio dei Ministri ha varato in data 15 giugno 2022 un Decreto Legge che introduce non solo una serie di cambiamenti nel calendario fiscale, a partire dalle scadenze previste già per la fine del mese di giugno, ma che interviene anche in materia di imposte dirette e indirette.

In particolare, la bozza, della quale ancora si attende la pubblicazione in G.U., riporta all'articolo 9 l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a far data dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Il comma 1 del predetto articolo 9 del Decreto in pubblicazione riporta testualmente che "all' articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022".

La disciplina in oggetto è quella delle cosiddette società in perdita sistematica, ovvero di quelle entità che per un quinquennio hanno alternativamente presentato dichiarazioni in perdita fiscale, ovvero che nel medesimo periodo hanno presentato quattro dichiarazioni evidenzianti una perdita fiscale e una dichiarazione nella quale viene esposto un reddito inferiore a quello minimo presunto, determinato ai sensi del comma 3 dell' articolo 30, L. 724/94 (disciplina prevista per le società di comodo).

In base alla norma in questione, si considera dunque in perdita sistematica nel 2021 un contribuente "solare" che per i periodi d'imposta 2016-2020 sia risultato in perdita fiscale, ovvero che nel medesimo arco temporale abbia dichiarato quattro periodi d'imposta in perdita e uno con un reddito imponibile inferiore al minimo previsto. La società si intende di comodo dunque a partire dal sesto periodo d'imposta.

L'acquisizione dello status di società in perdita sistematica comporta l'applicazione di una serie di penalizzazioni, identiche a quelle previste per le società non operative per insufficienza di ricavi di cui all'art. 30 della L. 724/94, tra le quali:

- l'obbligo di dichiarare un reddito minimo presunto, determinato mediante l'applicazione di percentuali di legge al valore degli assets, valido ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito IRES e IRAP;

- l'incremento dell'aliquota IRES del 10,5%;

- la preclusione del diritto al riporto delle perdite maturate nel periodo d'imposta in cui la società risulta essere di comodo, e la preclusione del diritto a scomputare dal reddito le perdite pregresse per la parte che non supera la soglia del reddito minimo presunto;

- la preclusione al diritto al rimborso del credito IVA o della sua compensazione orizzontale in F24 o della cessione a terzi dello stesso, per le società che risultano di comodo nel periodo d'imposta per il quale il credito IVA viene riportato in dichiarazione;

-la preclusione anche alla compensazione verticale nelle liquidazioni periodiche IVA successive, per le società di comodo che per tre periodi d'imposta non effettuino operazioni valide a fini IVA per un importo pari almeno al valore dei ricavi minimi presunti. Il credito non compensabile è quello risultante dalla dichiarazione del sesto periodo d'imposta, cioè dell'esercizio in cui la società acquista lo status di società in perdita sistematica.

Se il testo della bozza venisse così confermato, la disciplina verrebbe meno a partire dal periodo d'imposta solare 2022 per le società che sono risultate in perdita nei periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 o che nel medesimo arco temporale, a fronte di quattro periodi d'imposta in perdita, ne abbiano avuto uno riportante un imponibile sotto soglia.

È però auspicabile un chiarimento circa la portata del riferimento temporale indicato.

Privilegiando infatti l'aspetto sostanziale e letterale della norma, pare che, applicandosi le disposizioni penalizzanti a partire dal sesto periodo d'imposta, in presenza di una perdita o della mancanza di un reddito minimo anche nel periodo d'imposta 2021, preceduto da un quadriennio 2017-2020 in perdita o con un reddito inferiore al minimo presunto, nel 2022 la norma non troverebbe comunque applicazione, in virtù della sua abrogazione "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022".

Interpretazione diversa è invece quella che, prendendo ad esame il 2022 come l'ultimo anno di un quinquennio in perdita, farebbe slittare la decorrenza degli effetti a partire dal 2023, senza pertanto "risparmiare" le penalizzazioni alle società che con il termine del quinquennio nel 2021 acquisirebbero nel 2022 lo status di società in perdita sistematica.

Si evidenzia infine che il Decreto nella sua attuale formulazione non prevede alcuna semplificazione con riferimento alla disciplina delle società di comodo, di cui all'art. 30 della Legge n. 724/94, per le quali dunque continuano ad applicarsi le sopra citate preclusioni.

* Federica Stramezzi, Senior Associate, Dottore Commercialista e Revisore legale, Rödl & Partner

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