Comunitario e Internazionale

Non è discriminatorio prevedere un periodo minimo di residenza per poter adire una causa di divorzio

È legittimo il termine di un anno per i residenti anche se sono sufficienti solo sei mesi per chi acquista invece la cittadinanza

di Paola Rossi

Il radicamento dell'attore, cittadino Ue, con il territorio dello Stato membro dove risiede e intende promuovere una causa di divorzio è requisito legittimo per affermare la competenza del giudice a decidere sulla domanda.
La previsione di una permanenza stabile di un anno al fine di poter adire i giudici dello Stato membro è legittima. E non è discriminatoria a fronte della medesima possibilità concessa a chi è divenuto cittadino del Paese Ue da almeno sei mesi.

Un termine più breve legato all'acquisita cittadinanza secondo la Cgue è ampiamente giustificato dal maggior radicamento che garantisce lo status di cittadinanza in rapporto allo Stato membro dove il giudice viene adito. Il termine annuale è previsto dal regolamento Bruxelles II bis e la Cgue ne conferma la legittimità anche a fronte del termine più breve prevedibile per chi diviene cittadino rispetto a chi riveste la condizione di residente.

La Cgue con la sentenza sulla causa C522/20 interpreta la norma del regolamento comunitario sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale.

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