Giustizia

Atti giudiziari più chiari: dal Pnrr l’ultima tappa di un cammino difficile

Il Piano di ripresa e resilienza impone chiarezza e sinteticità, principi già contenuti nei Codici

di Guglielmo Saporito

Chiarezza e sinteticità degli atti giudiziari: queste le innovazioni che gli operatori del settore leggono nel Pnrr (paragrafo 60 e seguenti). Nei codici, già questi principi sono da tempo enunciati: le arringhe penali, ad esempio, che un tempo erano senza limiti, devono evitare «ogni divagazione, ripetizione e interruzione» (articolo 523 del Cpp).

La sinteticità riguarda gli aspetti formali degli scritti con contrazione del numero delle pagine, secondo protocolli adottati nei singoli settori della giustizia (ordinaria, tributaria, amministrativa, contabile). In modo parallelo, si moltiplicheranno tuttavia le innovazioni tecniche ampliative, quali i collegamenti ipertestuali (link), che arricchiscono lo scritto con riferimenti esterni. Nel corpo di una difesa giudiziaria potrà apparire, ad esempio, il testo della sentenza che ha già deciso un caso simile, o il testo della norma applicata, o volendo, anche il video dei luoghi.

Del resto, già oggi l’agenzia delle Entrate assegna ai contribuenti un qr code che condensa alcuni dati, ma ne può contenere rilevanti quantità o rinvii a siti. In modo artigianale già oggi gli atti legali inglobano planimetrie e fotografie, e altrettanto accade in isolate sentenze. Ma, per dare un’idea dei problemi, si ricorda che le stesse rare sentenze che inglobano grafici o disegni (ad esempio, Sezioni unite 14953/2011), non sono consultabili nei siti giuridici, per carenza dei programmi idonei.

Lo sforzo di chiarezza del giudice rende quindi, paradossalmente, incomprensibile lo stesso prodotto giuridico che si è inteso semplificare. Anche il colore potrà avere spazio, ad esempio negli atti in tema di edilizia, codificando l’uso del giallo per gli interventi di demolizione, e del rosso per ciò che si costruisce (Consiglio di Stato 3510/2017). Prevedibile anche l’utilizzo di simboli uniformi (icone), che richiamano l’attenzione su punti di rilievo di contratti o sentenze: nella legislazione sulle assicurazioni, del resto, l’Unione europea già impone, nei patti sul pagamento, un’icona di “monete” di colore bianco su fondo giallo o giallo su fondo bianco; oppure (sulle date di un contratto) l’icona di una stretta di mano, di colore bianco su fondo verde (regolamento Commissione UE 1469 dell’11 agosto 2017). La tecnica è nota, ed è quella di rendere percepibili categorie generali, similmente a quanto accade con i “semafori” nei prodotti alimentari (regolamento europeo 1169/2011).

La sinteticità può poi condurre a criteri standard, con incremento di moduli o domande preconfezionate, cui rispondere con “spunte” (flag). Ma anche ciò avrà propri rischi: occorre infatti prevedere semplicità di compilazione, per evitare che vi siano errori dovuti ad una crocetta mal collocata. È vero che anche la crocetta può a sua volta essere interpretata (e, quindi, “cancellata”), se dal testo della domanda emerge una volontà contraria (Tar Bologna, 503/2020), ma ciò causerà altro contenzioso.

Vi è poi il rischio che la sinteticità conduca all’omologazione ed all’uso di algoritmi, con accelerazione iniziale delle procedure ma anche con rischi derivanti da irragionevolezza del sistema. Già nei concorsi e negli appalti questi rischi si sono manifestati, trovando soluzioni parziali (Tar Trento 149/2015, Corte UE C-309/18) dando prevalenza alla ragionevolezza per evitare le conseguenze di un’eccessiva sinteticità.

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