Amministrativo

Transfer Pricing: retrospettiva sul primo anno di applicazione della nuova normativa sulla documentazione

In seguito alla scadenza, a fine febbraio, dei termini per l'invio posticipato della dichiarazione, la maggior parte delle imprese italiane con attività internazionali (soprattutto quelle il cui esercizio 2020 si è concluso al 31 dicembre 2020) hanno completato per la prima volta la documentazione sui prezzi di trasferimento sulla base della nuova normativa, il Provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020 e la "Circolare del 26 novembre 2021

di Hans Röll*

In seguito alla scadenza, a fine febbraio, dei termini per l'invio posticipato della dichiarazione, la maggior parte delle imprese italiane con attività internazionali (soprattutto quelle il cui esercizio 2020 si è concluso al 31 dicembre 2020) hanno completato per la prima volta la documentazione sui prezzi di trasferimento sulla base della nuova normativa (ovvero il "Provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020" e la "Circolare del 26 novembre 2021"). Vorremmo cogliere questa occasione per rivedere alcuni aspetti di particolare rilevanza dal punto di vista di un professionista fornendo, possibilmente, suggerimenti per migliorare l´approccio rispetto alla predisposizione della Documentazione Transfer Pricing.

Un ostacolo non trascurabile, nell´ambito della preparazione del Master File e della Documentazione Nazionale, è stato il grado di dettaglio delle informazioni richieste dalla nuova normativa. Per quanto riguarda il Master File, risultano essere particolarmente rilevanti i requisiti informativi sul sistema di finanziamento esterno del gruppo.

La circolare richiede generalmente informazioni sulla tipologia di contratto, soggetto finanziatore, soggetto beneficiario, data di stipula, durata del contratto, importo, valuta, condizioni, tasso di interesse applicato nonché le garanzie eventualmente prestate per ogni finanziamento esterno per tutto il gruppo. Nell'ambito della Documentazione Nazionale, invece, la riconciliazione dei "Profit Level Indicator" della parte testata con i dati contabili, ha spesso causato le maggiori difficoltà. Ciò risulta tanto più valido se, in questo contesto, si fosse reso necessario il ricorso a dati contabili esteri da parte dell´impresa locale documentata.

Non di rado, si è reso necessario segmentare il conto economico in diversi conti economici parziali, a seconda del profilo funzionale e/o se l'azienda avesse o meno anche attività proprie. Per entrambi i documenti, ci si è spesso scontrati con il fatto che, imprese multinazionali, si mostrassero riluttanti a comunicare alcune informazioni e dati di bilancio per ragioni di tutela e riservatezza dei dati.

Alla luce di quanto sopra e di altre difficoltà derivanti dal citato grado di dettaglio richiesto, è auspicabile che l'amministrazione fiscale italiana (sia in sede di verifica fiscale che nelle fasi successive) tenga conto del fatto che la nuova normativa prevede esplicitamente che le "imprecisioni parziali" non comportino l'incompletezza della Documentazione sui Prezzi di Trasferimento e che quindi conceda la cosiddetta "Penalty Protection" anche nel caso in cui dovessero mancare alcune informazioni il cui ottenimento risulta più complesso.

Nonostante ciò, rispetto a quanto accadeva nella vecchia normativa sulla Documentazione sui Prezzi di Trasferimenti, la modifica di alcuni aspetti formali è andata a vantaggio del contribuente. Una notevole semplificazione è data dalla possibilità di includere gli allegati in lingua originale (fino ad ora, gli allegati dovevano essere inclusi esclusivamente in italiano o in inglese, tranne che per le regioni e province a statuto autonomo per cui fosse previsto diversamente).

Una traduzione deve essere fornita solo su richiesta nell´ambito di verifiche fiscali. Questo permette ad alcuni soggetti di risparmiarsi, per esempio, la traduzione di contratti che regolano quelle transazioni transfrontaliere non rilevanti nel contesto della verifica fiscale.

Un altro vantaggio è dato dalla possibilità di non modificare il Master File fornito dalla casa madre e di traslarlo nella struttura di riferimento italiana per mezzo di un documento aggiuntivo inclusivo dei riferimenti a detto Master File e delle integrazioni delle informazioni mancanti.

Attraverso questa alternativa, le imprese multinazionali possono evitare di dover creare diversi Master File.

A nostro parere, l'introduzione della data di scadenza fissa tramite la firma digitale e la marca temporale deve essere vista in modo ambivalente. Richiedendo che la documentazione sia firmata elettronicamente e con una marcatura temporale separata al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, è stato di fatto introdotto un termine fisso per la preparazione, dopo il quale non è possibile apportare alcuna modifica alla Documentazione sui Prezzi di Trasferimento (a meno che non si cambi la base imponibile e la dichiarazione dei redditi a proprio svantaggio attraverso una rettifica sui prezzi di trasferimento).

Questo significa fondamentalmente che un errore formale o sostanziale nella Documentazione sui Prezzi di Trasferimento non può essere corretto dopo la scadenza del termine e che quindi, nel peggiore dei casi, ciò possa portare all'incompletezza della documentazione.

Questo, anche nel caso in cui l´eventuale errore venisse rilevato dal contribuente stesso in tempi utili, cioè prima dell'inizio di una verifica fiscale. Date le premesse di cui sopra, sarebbe assolutamente auspicabile che il legislatore prendesse delle misure correttive, tra l'altro chiarendo che singoli errori nella documentazione possano anche essere corretti successivamente dal contribuente, a condizione che la correzione avvenga prima della conoscenza, da parte del contribuente, di una verifica fiscale e a condizione che i componenti essenziali della documentazione (soprattutto l´analisi funzionale e l´analisi economica) siano già disponibili prima della scadenza del termine di preparazione.

Dal punto di vista dell´onerosità (sia temporale che economica), d'altra parte, l'introduzione della data di scadenza è da considerarsi positiva, poiché l'esperienza dimostra che i progetti di documentazione corrispondenti vengono elaborati in modo molto più efficiente grazie alla pressione del fattore tempo, sia da parte del consulente che del contribuente stesso.

Dal punto di vista del gruppo, la nuova normativa sulla Documentazione sui Prezzi di Trasferimento è, in linea di principio, da accogliere con favore anche perché, avvicinare lo standard della documentazione italiana a quanto previsto dall'OCSE, dovrebbe portare a una riduzione dell'onere della documentazione.

Dal punto di vista italiano, è particolarmente importante che le autorità fiscali locali procedano con prudenza nella valutazione della completezza e nella verifica del rispetto delle regole formali, tenendo conto della complessità delle norme e della buona volontà del contribuente, e quindi, in caso di dubbio, concedano la disapplicazione delle sanzioni, ovvero la già citata "Penalty Protection".

*Hans Röll, Partner, Head of Transfer Pricing Rödl & Partner Italy

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