Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito del 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Comunione ereditaria, vendita priva della concessione edilizia ed usucapione da parte del coerede della quota degli altri eredi

2. Divorzio e modifica delle condizioni

3. Polizze vita, tutela della privacy e dei diritti del legittimario, comunicazione delle generalità dei beneficiari

4. Transessualismo

5. Rimessione alla Consulta della questione relativa allo scioglimento dell'unione civile, rettificazione di attribuzione di sesso ed impossibilità di conversione in matrimonio

6. Dichiarazione giudiziale di paternità, azione di riduzione di disposizioni testamentarie e divisione ereditaria

7. Mantenimento del figlio minore e principio di proporzionalità

1. SUCCESSIONE - Comunione ereditaria, vendita priva della concessione edilizia ed usucapione da parte del coerede della quota degli altri eredi
Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.
Tribunale Lecce, sezione II, sentenza 7 gennaio 2022 n. 14 – Giud. Capone

2. DIVORZIO – Modifica delle condizioni economiche, elevate capacità reddituali dell'obbligato e peggioramento. (Legge 1 dicembre 1970 n. 898, articolo 9)
Il Tribunale felsineo nel caso in esame, tenuto conto da un lato, della peggiorata situazione reddituale del ricorrente, dall'altro del lieve miglioramento della situazione economica della moglie resistente e tenuto altresì conto che i principi espressi dalla nota sentenza della Cass. S.U. n. 18287/2018), elementi questi, già valutati in sede di revisione nel 2019, ha rideterminato, con decorrenza dal deposito del ricorso, l'assegno divorzile nella misura di € 7.000,00 mensili.
Tribunale di Bologna, decreto 13 dicembre 2022 - Pres. Migliori; Giud. est. D'Addabbo

3. SUCCESSIONE - Polizze vita, tutela della privacy e dei diritti del legittimario e comunicazione delle generalità dei beneficiari . (Cc, articolo 741; articoli 2 -terdecies, 7, 9, 24 del Dlgs 196/2003; articolo 6 Reg.UE 679/2016; articolo 10 Dlgs 150/2011)
L'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti.
Tribunale di Forlì, sentenza 27 gennaio 2022 n. 30 - Giud. Vecchietti

NOTA
Il Codice privacy, prima delle modifiche ad opera del D.Lgs. n. 101/2018, prevedeva degli specifici casi nei quali può essere effettuato il trattamento dei dati senza il consenso.
In particolare, l'art. 24, comma 1, lett. f) disciplinava l'esigenza di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Tale norma esclude che occorra il consenso dell'interessato, allorché il trattamento dei dati personali sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio, pur se tali dati non riguardino una parte del giudizio in cui la produzione viene eseguita: unica condizione richiesta, invero, è che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, in quanto, cioè, la produzione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, con utilizzo dei dati esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa. Dunque, il trattamento dei dati è ammesso ai fini della tutela giudiziaria dei propri diritti.
Pertanto, l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti; né il diritto alla difesa giudiziale, anche mediante la conoscenza dei dati a ciò strettamente necessari, previsto dall'art. 24, comma 1, lett. f) del Codice privacy può essere interpretato in senso restrittivo, correlato cioè al solo titolare dei dati soggetti a trattamento: al contrario, anche altri soggetti possono formulare la richiesta di accesso ai dati, sempre se portatori di un interesse tutelabile in sede giudiziaria e per la cui realizzazione sia indispensabile conoscere i dati personali richiesti.
A tal riguardo il Regolamento europeo n. 679/2016, GDPR, stabilisce tale principio all'art. 18 secondo cui l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4.

4. TRANSESSUALISMO. (Legge 14 aprile 1982 n. 164, articoli 1 e 2; Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).
In caso di transessualismo accertato il trattamento medico-chirurgico previsto dalla L. n. 164/1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psicosessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali. Pertanto, deve ritenersi che nei casi in cui non sussista tale conflittualità non sia necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Tribunale di Milano, sezione I, sentenza 18 febbraio 2022 n. 1496 – Pres. Gandolfi, Giud. Rel. Nicotra

NOTA
Si parla di transessualità MtF (Male to Female) per indicare la transizione da uomo a donna e transessualità FtM (Female to Male) per la transizione da donna a uomo.L'art. 3, L. n. 164/1982, stabilisce che "Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza", e analoga disposizione è contenuta nell'art. 31, comma 4, D.Lgs. n. 150/2011, in forza del quale "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato".Il Tribunale meneghino ha autorizzato la ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali ai caratteri sessuali maschili e ha richiamato un principio espresso dalla Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 20 luglio 2015, n. 15138 in forza del quale: "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale".

5. UNIONI CIVILI E RETTIFICAZIONE DI SESSO
Alla Consulta la questione relativa allo scioglimento dell'unione civile per rettifica del sesso, senza alcuna possibilità di conversione in matrimonio (art. 70 octies, comma 5, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 2, 3 e 117 Cost.; artt. 8 e 14 CEDU; art. 1 comma 26 e comma 27 della Legge 20 maggio 2016, n. 76; art. 31, comma 4-bis, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150)
Il Tribunale di Lucca ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità costituzionale:1) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, L. n. 76 del 2016, nella parte in cui prevede che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, senza alcuna possibilità di conversione in matrimonio, previa dichiarazione congiunta dell'attore e dell'altro contraente dell'unione, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione, senza soluzione di continuità con il precedente vincolo, in relazione all'art. 2 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell'art. 117 Cost., degli artt.8 e14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;2) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, L. n. 76 del 2016, con riferimento all'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento tra lo scioglimento automatico dell'unione civile omoaffettiva in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti, previsto da tale norma, e quanto stabilito dal successivo comma 27 nel caso in cui la medesima fattispecie attraversi l'unione di due persone eterosessuali unite in matrimonio e, pertanto, laddove non si estende all'unione civile, con la norma censurata, un regime analogo;3) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione introduttivo del giudizio di rettificazione sia notificato anche all'altro contraente dell'unione civile, in relazione agli artt. 2,3 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell'art. 117 Cost., degli artt.8 e14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;4) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4 bis, D.Lgs. n. 150 del 2011, inserito, dall'art. 7 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, nella parte in cui non prevede che anche la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e l'altro contraente dell'unione civile possano, fino alla precisazione delle conclusioni, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di unirsi in matrimonio, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti il regime patrimoniale e la conservazione del cognome comune, nonché nella parte non prevede che il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordini all'ufficiale dello stato civile del comune di costituzione dell'unione civile o di registrazione se costituita all'estero, di iscrivere il matrimonio nel registro degli atti di matrimonio e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale, in relazione agli artt. 2,3 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell'art. 117 Cost., degli artt.8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;5) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 octies, comma 5, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del D. Lgs. n. 5 del 2017 - nella parte in cui non prevede che anche nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, come emendato al punto precedente, l'ufficiale dello stato civile del comune di costituzione dell'unione civile o di registrazione se costituita all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda alla trascrizione del matrimonio nel registro degli atti di matrimonio, con le eventuali annotazioni relative al cognome ed al regime patrimoniale, in relazione agli artt. 2,3 Cost., e, in qualità di norme interposte, ai sensi dell'art. 117 Cost., degli artt.8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Tribunale Lucca, sezione I, ordinanza 14 gennaio 2022 – Pres. Martelli, Giud. Est. Fabbrizzi

NOTA

La L. n. 76/2016 all'art. 1, comma 27, ha previsto che alla rettificazione di sesso di uno dei coniugi, ove gli stessi abbiano manifestato volontà di mantenere in vita il vincolo di coppia, consegue automaticamente l'instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel pieno rispetto dell'orientamento della Corte costituzionale, di cui alla decisione 11 giugno 2014, n. 170, con la quale erano stati ritenuti incostituzionali gli artt. 2 e 4, L. 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui non prevedevano che la sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi, avesse consentito, comunque, di mantenere in vita un rapporto di coppia su richiesta dei coniugi stessi. Al contrario, il comma 26 della stessa legge, dispone che nel caso di unione civile, la rettificazione di sesso di una delle parti determina lo scioglimento dell'unione civile, senza alcuna possibilità di una scelta diversa. Il legislatore ha adottato delle soluzioni diverse tra matrimonio ed unione civile, in presenza della rettificazione di sesso di uno dei coniugi o di una delle parti: la problematica, esposta direttamente all'ufficiale di stato civile territorialmente competente, è sfociata in contenzioso al quale ha posto rimedio il tribunale con una decisione particolarmente innovativa, tale da suggerire una riflessione sulla specifica fattispecie e sulla differenza tra matrimonio ed unione civile.

6. DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' - Azione di riduzione di disposizioni testamentarie e divisione ereditaria. (Cc, articoli 262 e 269; articolo 24 Cost.)In tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale alla illimitata ammissibilità dei mezzi di prova deve corrispondere l'opportunità di acquisire il maggior numero di dati possibili, specie di quelli che offrono un riscontro obiettivo, fermo restando che la loro attendibilità rimane sottoposta alla valutazione del giudice.Infatti, se di norma, il consulente tecnico ha il compito di valutare i fatti già accertati o dati per esistenti, dovendo il giudice escludere la CTU qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, viceversa nei procedimenti relativi l'accertamento della paternità la Suprema Corte ammette oggi la consulenza ematica/genetica prescindendo da tali limiti relativi l'onere della prova e ciò perché la ritiene lo strumento più idoneo, avente margine di sicurezza elevatissimo, per l'accertamento del rapporto di filiazione.
Tribunale Latina, sezione I, sentenza 11 febbraio 2022, n. 298 – Pres. De Cinti, Giud. Rel.Venditto

NOTA
Nel caso di specie, parte attrice, ha chiesto al Tribunale non solo di dichiarare di essere figlio naturale del de cuius, con conseguente autorizzazione ad assumere il cognome paterno, ma ha anche proposto contestuale domanda di reintegra nella quota di legittima dopo aver accertato e dichiarato lesivo della stessa il testamento e infatti, il Giudice ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria con separata ordinanza.Quanto al testamento redatto dal de cuius, si precisa che la Suprema Corte ha già avuto occasione di puntualizzare che, in tema di revocazione del testamento per sopravvenienza di figli, il disposto dell'art. 687 c.c., comma 1, ha un fondamento oggettivo, riconducibile alla modificazione della situazione familiare rispetto a quella esistente al momento in cui il de cuius ha disposto dei suoi beni, sicché, dovendo ritenersi che tale modificazione sussista non solo quando il testatore riconosca un figlio, ma anche quando venga esperita nei suoi confronti vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione, il testamento è revocato anche nel caso in cui si verifichi il secondo di tali eventi in virtù del combinato disposto dell'art. 277 c.c., comma 1, e art. 687 c.c., senza che abbia alcun rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione intervengano dopo la morte del de cuius, nè che quest'ultimo, quando era in vita, non abbia voluto riconoscere il figlio, pur essendo a conoscenza della sua esistenza.

7. FAMIGLIA - Mantenimento del figlio minore e principio di proporzionalità. (Cc, articolo 337-ter, comma 4 e 337-septies)
Ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4 c.c., salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, stabilendo il Giudice, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Pertanto, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità.
Tribunale Tivoli, sentenza 26 gennaio 2022 n. 96 – Pres. Messa, Giud. Rel. Est. Medaglia

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