Penale

Riforma Cartabia, procedibilità a querela: basta la costituzione di parte civile

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 7878 depositata oggi respingendo il ricorso di un uomo condannato per lesioni stradali gravi

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione fa chiarezza su un altro aspetto della contestata estensione dei reati procedibili a querela di parte prevista dalla cd. riforma Cartabia. Ebbene, per la IV Sezione penale, sentenza n. 7878 depositata oggi, anche in questo caso, come già stabilito dalla Suprema corte nel caso della riforma Orlando, la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, «determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità».

La vicenda parte da un incidente stradale a seguito del quale la vittima – un pedone costituitosi parte civile in giudizio – aveva riportato gravi lesioni. Nel marzo 2022, la Corte di appello di Torino, confermando la decisione del Tribunale di Cuneo, aveva ritenuto il guidatore responsabile del reato previsto dall'art. 590-bis cod. pen. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato le avrebbe causate per colpa consistita in negligenza imprudenza imperizia e in violazione non avendo «rallentato la marcia in prossimità dell'attraversamento pedonale».

Proposto ricorso, l'imputato tra l'altro ha sostenuto che essendo stata indicata in giorni quaranta la durata della malattia conseguente alle lesioni, la fattispecie incriminatrice concretamente applicabile sarebbe stata quella prevista dall'art. 590 cod. pen. e non 590-bis sicché, in difetto di valida querela, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità).

La Cassazione per prima cosa ricorda che non depone in senso contrario alla accusa di lesioni "almeno gravi" il riferimento alla prognosi di guarigione formulata in quaranta giorni, "trattandosi, appunto, di una prognosi". I giudici di merito, del resto, sulla base della documentazione medica in atti (il processo è stato definito nelle forme del giudizio abbreviato), hanno chiarito che la persona offesa aveva «subito una invalidità temporanea pari, quanto meno, a 68 giorni». Ed hanno quindi ritenuto esservi la prova che, nonostante la prognosi iniziale, la malattia conseguente alle lesioni abbia avuto una durata superiore ai quaranta giorni.

Sciolto questo dubbio preliminare, che ha portato alla infondatezza del primo motivo di ricorso, la Corte passa al secondo sul quale il primo si riverbera atteso che, all'epoca dei fatti, il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. era procedibile d'ufficio.

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (Dlgs. 10 ottobre 2022 n. 150), quando - come nel caso di specie - non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590-bis commi 2 e ss., il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime è diventato procedibile a querela, ma tale modifica normativa non rileva nel procedimento affrontato. "Questa Corte di legittimità - si legge nella decisione - infatti, ha già avuto modo di sottolineare, con riferimento ai casi di procedibilità a querela introdotti dal Dlgs 10 aprile 2018, n. 36, che la persistente costituzione di parte civile, coltivata anche dopo l'introduzione della procedibilità a querela, «determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità»".

Infine, con riguardo alla dinamica del sinistro la Corte osserva che la presenza di un pedone in un tratto stradale che attraversa un agglomerato di case, in corrispondenza di una fermata dell'autobus e in prossimità di un attraversamento pedonale, non rappresenta una circostanza eccezionale o imprevedibile. E, secondo il costante orientamento di legittimità, "il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone solo quando la condotta della vittima configura, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento; e questa situazione è configurabile solo nel caso in cui il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile".

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