Comunitario e Internazionale

Classificazione attività sostenibili, da Bruxelles chiarimenti alle imprese

di Marina Castellaneta

Un supporto alle imprese finanziarie e non finanziarie per attuare correttamente il regolamento Ue 2020/852 sull’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e favorire non solo un sistema di classificazione delle attività sostenibili, ma anche metodi comuni tra le imprese. La Commissione europea, con la comunicazione pubblicata il 6 ottobre 2022, va in aiuto degli operatori interessati al sistema sulla tassonomia dell’Ue per la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili. Un contributo utile per chiarire la portata dell’articolo 8 del regolamento sugli obblighi di pubblicazione delle informazioni di carattere non finanziario e dell’atto delegato “Informativa”, con l’obiettivo di specificare il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni da comunicare. Malgrado l’atto delegato, infatti, rimangono dubbi applicativi. Di qui il nuovo intervento esplicativo della Commissione.

Prima di tutto, Bruxelles ha chiarito il significato di attività economiche abilitanti o di transizione che includono quelle per le quali non esistono ancora alternative a basse emissioni di carbonio e «che presentano livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione del settore o dell’industria», specificando che, nel contesto dell’applicazione del regolamento tassonomia, queste attività devono anche soddisfare i criteri di vaglio tecnico previsti nell’allegato dell’atto delegato “Clima”. Nella Comunicazione, inoltre, sono specificate le modalità di utilizzo dei codici Nace (di nomenclatura delle attività economiche) funzionali alla classificazione dei prodotti e delle attività, ripartiti su quattro livelli.

Sotto il profilo delle modalità operative, le imprese, nel primo o nei primi anni di informativa, possono comunicare le attività «che contribuiscono tanto alla mitigazione dei cambiamenti climatici quanto l’adattamento agli stessi», in linea con l’atto delegato “Clima”. Tuttavia, non sono imposti modelli particolari così come non è indispensabile distinguere tra gli obiettivi ambientali quali mitigazione e adattamento.

La Comunicazione, inoltre, precisa come classificare il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative per l’ammissibilità alla tassonomia. Per i ricavi negativi, la Commissione prova a colmare una lacuna: l’atto delegato “informativa”, infatti, non precisa come trattare tali ricavi, che potrebbero essere contabilizzati come “0%”, anche se le imprese possono scegliere un’informazione in importi monetari. Nella tabella 2 è indicato un esempio di comunicazione di fatturato ammissibile alla tassonomia in caso di ricavi negativi.

Per quanto riguarda la possibilità per le imprese di comunicare volontariamente informazioni sull’ammissibilità sulla tassonomia, la Commissione ha osservato che l’atto delegato “Informativa” non impedisce una comunicazione su base volontaria che è anzi incoraggiata (a patto, però, che siano indicati i metodi utilizzati per prepararla) se funzionale ad assicurare agli investitori un quadro completo dell’ammissibilità dell’impresa alla tassonomia. In ogni caso, però, queste informazioni non sono parte integrante dell’informazione obbligatoria fissata dall’articolo 8 del regolamento e le imprese sono tenute a indicare i motivi della scelta.

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