Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 4 marzo 2022.

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procedimento per la correzione degli errori materiali ed ambito applicativo; (ii) interesse all'impugnazione, nozione ed accertamento; (iii) sentenza e rilevanza del giudicato esterno; (iv) istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, omessa pronuncia e regime impugnatorio; (v) verbale ispettivo e valore della dichiarazione sfavorevole resa del datore di lavoro; (vi) notifica atti processuali non andata a buon fine ed oneri del notificante; (vii) spese processuali del terzo chiamato, incidenza e criteri di riparto; (viii) interruzione del processo e intervenuta dichiarazione di fallimento.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE Cassazione n. 6466/2022
Nel quadro di una controversia insorta in materia di appalto, la decisione, cassando la pronuncia impugnata, rimarca che il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'articolo 287 c.p.c. non è esperibile per ovviare ad un errore di giudizio.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 6621/2022
L'ordinanza, resa nell'ambito di una controversia insorta in materia tributaria, riafferma che l'interesse ad impugnare postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, e va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento.

SENTENZACassazione n. 6700/2022
Cassando la sentenza impugnata, l'ordinanza riafferma che il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.

SPESE PROCESSUALICassazione n. 6714/2022
La pronuncia ribadisce che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articolo 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.

MEZZI DI PROVA Cassazione n. 6825/2022
L'ordinanza, nel cassare con rinvio la decisione gravata, riafferma che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice.

NOTIFICAZIONI Cassazione n. 6982/2022
La decisione riafferma che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest'ultimo, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, ha l'onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 7023/2022
La pronuncia ribadisce che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

INTERRUZIONE DEL PROCESSOCassazione n. 7076/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la decisione riafferma che la dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), effettuata nella prima memoria ai sensi dell'articolo 190 c.p.c. non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né "inutiliter data", bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce "res inter alios acta".
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Sentenza – Procedimento per la correzione degli errori materiali – Ambito applicativo – Errore di giudizio – Esperibilità – Esclusione. (Cpc, articoli 91, 132 e 287)
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'articolo 287 cod. proc. civ., esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, non è altresì suscettibile di essere utilizzato in presenza di un errore di giudizio (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di appalto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito, nel disattendere il relativo motivo di gravame, affermato che l'errore del primo giudice di non avere considerato, ai fini della quantificazione del credito dell'appaltatore, l'importo dovuto dal committente a titolo di Iva, costituiva un mero errore materiale, emendabile, ai sensi degli articoli 287 e ss. cod. civ., dando poi seguito, nel dispositivo, alla correzione della sentenza impugnata, con condanna dell'appellato al pagamento dell'ulteriore importo; la soluzione così accolta, osserva la decisione in esame, appare palesemente errata, atteso che l'errore del primo giudice denunziato dall'appellante non integrava un errore materiale, per omissione o di calcolo, configurabili laddove si riscontri un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento, bensì un errore di giudizio, attenendo alla determinazione del "quantum" della pretesa creditoria formulata dalla parte opposta in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; infine, la pronuncia rileva ulteriormente che il motivo di ricorso proposto appare sostenuto dall'interesse alla rimozione della statuizione impugnata, nonostante la sentenza di appello abbia condannato l'appellato all'importo dovuto a titolo di Iva, per la diretta incidenza della stessa sulla condanna dell'appellante al pagamento delle spese, giustificata in ragione della sua totale soccombenza, nonché ai fini della dichiarata sussistenza del suo obbligo di pagare una somma pari al contributo unificato, previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del Dpr n. 115 del 2002, soltanto in caso di rigetto in toto dell'impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 11 agosto 2020, n. 16877; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4319; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 gennaio 2019, n. 572; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 2399; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 gennaio 2013, n. 795).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6466 – Presidente Gorjan – Relatore Bertuzzi

Procedimento civile – Impugnazioni – Interesse all'impugnazione – Nozione – Apprezzamento – Criteri – Principio ribadito in contenzioso di natura tributaria. (Dlgs., n. 546/1992, articolo 46; Cpc, articoli 100, 323 e 339)
L'interesse all'impugnazione, quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, non prospettandosi, perciò, sufficiente al riguardo la configurabilità di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica non suscettibile di produrre riflessi pratici sulla soluzione adottata. L'interesse ad impugnare, pertanto, postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione, e va apprezzato in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso del contribuente, la Suprema Corte, non avendo il giudice tributario d'appello correttamente applicato l'articolo 100 cod. proc. civ., ha cassato con rinvio la decisione gravata che aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto all'impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2004, rigettato l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, e dichiarato, nel resto, inammissibile l'appello principale per difetto di interesse: infatti, nella circostanza, il contribuente, risultato soccombente in senso sostanziale rispetto alla domanda avanzata in via principale nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con la quale chiedeva l'integrale annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per insussistenza dei relativi presupposti, aveva di conseguenza un concreto interesse ad impugnare la sentenza di primo grado al fine di ottenere una statuizione di totale non tassabilità dei compensi che comportasse la caducazione della pretesa fiscale anche in relazione ai compensi percepiti nell'anno 2003, interesse sussistente a prescindere dalla fondatezza o meno del predetto appello incidentale spiegato dall'Agenzia delle Entrate). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 20 ottobre 2016, n. 21304; Cassazione, sezione civile I, sentenza 11 settembre 2015, n. 17969; Cassazione, sezione civile L, sentenza 11 luglio 2014, n. 16016; Cassazione, sezione civile I, sentenza 12 aprile 2013, n. 8934; Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 maggio 2012, n. 6770; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 giugno 2006, n. 15084; Cassazione, sezione civile II, sentenza 7 marzo 2002, n. 3330; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 19 maggio 2008, n. 12637).
• C assazione, sezione V civile, ordinanza 1° marzo 2022, n. 6621 – Presidente Sorrentino – Relatore Condello

Procedimento civile – Sentenza – Cosa giudicata – Giudicato esterno – Natura e fondamento. (Cc, articolo 2909; Cpc, articolo 112)
Il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio "ne bis in idem", e corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di un avviso di pagamento per contributi consortili, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto il giudice tributario d'appello, pur dando atto, nella parte in fatto della pronuncia, che la società ricorrente aveva dedotto la relativa questione, invocando l'applicazione del giudicato esterno di cui ad una precedente sentenza, aveva poi omesso di motivare sulla questione medesima al fine di constatarne la rilevanza o meno nella fattispecie oggetto di esame). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 7 aprile 2009, n. 8379).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° marzo 2022, n. 6700 – Presidente Mocci – Relatore La Torre

Procedimento civile – Spese processuali – Richiesta presentata dal difensore – Omessa pronuncia – Rimedio esperibile – Proposizione di impugnazione ordinaria da parte del difensore istante – Esclusione – Procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. – Ammissibilità – Fondamento. (Cpc, articoli 93, 287, 288, 391-bis)
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'articolo 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'articolo 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Nel caso di specie, il giudice di legittimità, accogliendo il ricorso proposto da entrambi i difensori della parte vittoriosa nel merito, ha disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza con la quale la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dall'odierna intimata avverso la sentenza della corte del merito, aveva condannato la soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della controricorrente, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore dei predetti difensori che ne avevano fatto istanza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 maggio 2017, n. 12437).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° marzo 2022, n. 6714 – Presidente e relatore Esposito

Procedimento civile – Mezzi di prova – Confessione – Verbali ispettivi – Dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro – Efficacia di confessione stragiudiziale – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cc, articoli 2733 e 2735; Cpc, articolo 116)
La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della Pa, non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione contributiva affermata dall'Inps, in seguito ad accertamento ispettivo condotto in riferimento ad un familiare coadiutore nell'impresa per la ritenuta partecipazione di quest'ultimo al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata, in quanto la corte del merito, nel respingere l'impugnazione avverso la decisione di rigetto di primo grado, aveva fondato il convincimento della sussistenza dell'obbligazione predetta, attribuendo alla dichiarazione, resa in sede di accesso ispettivo, dal ricorrente, quale titolare, dal lato passivo, del rapporto contributivo, valore confessorio e, dunque, di prova legale anziché riconoscere a tale dichiarazione il semplice valore di elemento di giudizio, liberamente valutabile dal giudice). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 5 novembre 2019, n. 28468; Cassazione, sezione civile L, sentenza 7 settembre 2015, n. 17702).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 2 marzo 2022, n. 6825 – Presidente
Bronzini – Relatore Marchese

Procedimento civile – Notificazioni – Atti processuali – Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Conservazione effetti – Rinnovazione immediata e completamento tempestivo – Limite temporale. (Cpc, articoli 137, 148, 149, 153, 291, 325 e 326)
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, quest'ultimo, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, ha l'onere di riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'articolo 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione proposto dal ricorrente nei confronti di una sanzione amministrativa irrogata al medesimo con verbale di contestazione per violazione del Codice della Strada, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice d'appello aveva accolto l'impugnazione dell'amministrazione comunale avverso la sentenza di primo grado, rigettando l'eccezione d'inammissibilità del gravame proposta dal ricorrente; nella circostanza, infatti, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, osserva il giudice di legittimità, era accaduto, per un verso, che l'atto d'appello era stato notificato "…presso il procuratore costituito in primo grado…", mentre "…lo stesso risultava trasferito ad altro indirizzo…", e, per altro verso, che, a fronte dell'esito negativo di tale notifica, il giudice del merito aveva disposto la rinnovazione della notificazione dell'atto d'appello senza, tuttavia, verificare: (i) se l'esito negativo della notifica era dovuto a ragioni non imputabili all'appellante; (ii) se, a fronte di una notifica non andata a buon fine per ragioni a lui (in ipotesi) non imputabili, sussistevano circostanze eccezionali tali da consentire all'appellante di non rispettare l'onere di riattivare il processo notificatorio entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 21 agosto 2020, n. 17577; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 agosto 2018, n. 20700; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 luglio 2017, n. 19059; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 marzo 2022, n. 6982 – Presidente Orilia – Relatore Dongiacomo

Procedimento civile – Spese processuali – Spese sostenute dal terzo chiamato dal convenuto – Incidenza e riparto sull'attore o sul convenuto chiamante – Condizioni rispettive – Individuazione – Fondamento. (Cpc, articoli 91, 92 e 106)
In forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità per danno cagionato da un incendio sprigionatosi in alcuni terreni, la Suprema Corte ha censurato la sentenza impugnata con la quale il giudice d'appello aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nei confronti dei terzi chiamati in giudizio dal Ministero convenuto, pur essendo risultato soccombente nei loro confronti solo il Ministero). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° luglio 2021, n. 18710; Cassazione, sezione civile III, sentenza 6 dicembre 2019, n. 31889; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 settembre 2019, n. 23948).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7023 – Presidente Amendola – Relatore Gorgoni

Procedimento civile – Interruzione del processo – Fallimento di una parte – Dichiarazione nella prima memoria ex art. 190 c.p.c. – Effetti – Prosecuzione del giudizio tra le parti originarie – Opponibilità al fallimento della decisione – Esclusione – Fondamento. (Rd, n. 267/1942, articolo 43; Cpc, articoli 189, 190, 299 e 300)
La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche non produce l'effetto interruttivo del processo, essendo tale ipotesi equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né "inutiliter data", bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce "res inter alios acta" (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale dichiarato l'interruzione del processo in una situazione in cui la causa era stata già introitata per la decisione, essendosi l'evento interruttivo, costituito dalla dichiarazione fallimentare, verificato dopo che le parti avevano precisato le conclusioni ed erano stati assegnati i termini di cui all'articolo 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 22 novembre 2017, n. 27829; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 giugno 2017, n. 14472; Cassazione, sezione civile I, sentenza 30 ottobre 2009, n. 23042).
Cassazione, sezione I civile, sentenza 3 marzo 2022, n. 7076 – Presidente Campanile – Relatore Lamorgese

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