Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. prova della captazione, compravendita dissimulante una donazione e conto corrente cointestato;
2. azione revocatoria e creditore di uno dei coniugi;
3. impugnazione di una disposizione testamentaria effetto di dolo;
4. assegno divorzile ed onere della prova dell'inadeguatezza dei redditi;
5. determinazione del quantum dell'assegno divorzile e rendita Inail ;
6. legato di cosa altrui e parziale nullità del testamento;
7. matrimonio combinato intervenuto in India e annullamento per consenso estorto con violenza;
8. abrogazione implicita dell'imposta successione relativa al cumulo "donatum" e "relictum";
9. forma della rinuncia al legato e condominio;
10. divorzio e assegno di mantenimento dei figli;
11. scheda testamentaria, alterazione della data e ammissibilità della querela di falso.

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1. SUCCESSIONI – Prova della captazione, compravendita dissimulante una donazione e conto corrente cointestato (Cc articolo 624; Cp articolo 643)
Il rispetto assoluto della volontà del testatore impone che, al fine di poter affermare che una disposizione testamentaria sia affetta da dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, occorrendo la provata presenza di veri propri mezzi fraudolenti i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova può avere natura presuntiva, tuttavia essa deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.

La coincidenza di una somma complessivamente prelevata dal conto corrente cointestato fra il figlio e la madre rispetto al corrispettivo pagato per l’acquisto di un immobile, la vicinanza temporale dei prelievi rispetto all'atto di compravendita nonché lo stretto rapporto di parentela tra acquirente e venditore costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti da cui desumere la natura simulata dell'atto di compravendita, dissimulante una donazione, nulla per difetto di forma.

L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.

Nel caso in esame, era stata rilasciata una procura generale dalla madre al figlio il che attestava ulteriormente come scopo della cointestazione fosse, la gestione nell'interesse della mandante del denaro accreditato sui conti e non già, come apoditticamente affermato dagli altri fratelli una generale volontà donativa della de cuius.

Corte d'Appello di Milano, sentenza 3 novembre 2022 n. 3452 – Pres. Rel. Schiaffino

2. AZIONE REVOCATORIA – Il creditore di uno dei coniugi può esperire azione revocatoria (Cc articoli 2740 e 2901)
Sono soggetti all'azione revocatoria ordinaria, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2901 cod. civ., anche gli atti di disposizione compiuti in ottemperanza agli accordi raggiunti tra coniugi in sede di separazione consensuale omologata o in sede di divorzio, in quanto tali atti traggono origine dalla libera determinazione del coniuge nello stipulare l'accordo separativo.

In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell’"eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali.

Nel caso in esame, parte attrice avviava una conoscenza con un uomo il quale per il rapporto personale creatosi le confessava l'esistenza di una "presunta" situazione economica familiare alquanto difficile in cui si trovava; in particolare, la concreta possibilità di perdere l'unico immobile di sua proprietà dove viveva la moglie dalla quale si era separato, e i suoi tre figli, poiché a rischio di vendita a seguito di un pignoramento immobiliare. L’amico le riferiva che se non avesse tempestivamente provveduto al versamento di una cospicua somma di denaro, i suoi familiari, a causa del pignoramento, sarebbero stati costretti a lasciare l'immobile.

Il Tribunale ha preso atto che nella fattispecie, si era verificata una consistente modificazione patrimoniale sia sul piano quantitativo che sul piano qualitativo, poiché l'unico bene immobile di proprietà del debitore era stato ceduto alla moglie. Peraltro, il convenuto non aveva dato alcuna dimostrazione della sussistenza di altri beni in grado di garantire comunque il soddisfacimento del credito.
Tribunale Reggio Calabria, sezione II, sentenza, 25 agosto 2022, n. 974 – Giudice Giunte

3. SUCCESSIONE - Impugnazione di una disposizione testamentaria effetto di dolo (Cc articoli 651 e 652)
Chi impugna il testamento deve dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.

Un'impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, ovvero possa considerarsi inficiata da captazione, deve fare riferimento ad un vizio della volontà integrante gli estremi del dolus malus causam dans previsto in ambito contrattuale. Non è pertanto sufficiente la mera pressione di ordine psicologico esercitata sul de cuius attraverso sollecitazioni, blandizie et alia similia, ma si richiede, invece, il concorso di ulteriori elementi che presentino i connotati della callidità e dell'illecito e che siano tali da trarre in inganno il disponente e da indurlo a testare in un senso diverso da quello in cui si sarebbe orientato se la sua volontà non fosse stata subdolamente deviata.
Tribunale Napoli, Sez. VIII, Sentenza, 21 ottobre 2022, n. 9338 – Pres. Pastore, Giudice Rel. Sassi

4. ASSEGNO DIVORZILE – Sul richiedente grava l’onere della prova dell’inadeguatezza dei redditi (Legge 1 dicembre 1970 n. 898 , articolo 5 )
Colui che domanda l'assegno divorzile, essendo tenuto a provare il fatto costitutivo della sua domanda, deve dimostrare in giudizio l'inadeguatezza dei propri redditi tramite, in primo luogo, la prova della sperequazione esistente tra il proprio reddito e quello del coniuge, profilo in ordine al quale possono intervenire anche i poteri inquisitori del giudice.
Tribunale Cagliari, Sez. I, sentenza, 3 novembre 2022, n. 2537 – Pres. Tamponi, Consgliere Estensore Gana

5. ASSEGNO DIVORZILE – Per la determinazione del quantum, conta anche la rendita INAIL (Legge 1 dicembre 1970 n. 898 , articolo 5; Costituzione, articoli 2 e 29 )
In caso di separazione e di divorzio, ai fini della valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato al mantenimento nei confronti dell'altro, devono considerarsi tutte le utilità di cui questi dispone, compresa la rendita per inabilità permanente corrispostagli dall'Inail, la quale, pur essendo un bene personale, concorre con gli altri redditi e col patrimonio a determinare la sua situazione complessiva.

Dunque, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno, occorre considerare ogni utilità economicamente valutabile, ivi compresa la rendita INAIL, la quale, per la sua natura previdenziale, non esaurisce i suoi effetti esclusivamente nei confronti dell'assicurato, ma è finalizzata anche al sostentamento della famiglia.
Tribunale di Gorizia, sentenza 13 ottobre 2022 n. 288 – Pres. Merluzzi, Giud. est. Clocchiatti

6. SUCCESSIONE – Legato di cosa altrui e parziale nullità del testamento (Cc, articoli 602 e 651)
Quando il testatore lasci al successore un bene altrui (o parzialmente altrui), tale atto dispositivo integra in favore del successore un acquisto a non domino. Inoltre, tale disposizione testamentaria è nulla, trattandosi di una disposizione di bene altrui, avente efficacia meramente obbligatoria ma viziata dalla mancata previsione espressa dell'onere di trasferire ai beneficiari un bene altrui. Pertanto, se la cosa non appartiene al testatore al momento del testamento, questi deve indicare espressamente e formalmente, nell'atto, l'onere dell'erede di procurare l'acquisto dal terzo al beneficiario. Se, invece, l'altruità del bene non risulti dal titolo e non sia nota al testatore, l'atto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui, con conseguente nullità della disposizione per difetto di causa. In tema di successioni, il testamento, olografo o pubblico che sia, non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che questi siano comunque identificabili senza possibilità di confusione, salva la necessità, che peraltro non attiene ad un requisito di regolarità e validità del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confini e quant'altro possa essere utile.
Tribunale Larino, sentenza 3 novembre 2022, n. 527 – Pres. Russo, Giudice rel., est.
Bartolomei

7. MATRIMONIO - Matrimonio combinato intervenuto in India e annullamento per consenso estorto con violenza (Cc Articolo 122)
Il coniuge il cui consenso sia stato estorto con violenza (cosiddetta morale), ha facoltà di domandare l’annullamento del matrimonio, purché non vi sia stata "coabitazione" per un anno. Nel caso in esame, la donna non aveva mai avuto rapporti sessuali con il marito, e non aveva mai coabitato con lui dopo il matrimonio.
Tribunale di Modena, sentenza 11 novembre 2022 n. 1363 – Pres.
Di Pasquale, Giudice Rel. Est. Bolondi

8. IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE - Abrogazione implicita dell’imposta successione relativa al cumulo "donatum" e "relictum" (Articolo 69 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 e articolo 8, comma 4 del Dlgs 31 ottobre 1990 n. 346)
In tema di imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza dell'art. 69 della L. 21 novembre 2000 n. 342, deve ritenersi implicitamente abrogato l'art. 8, comma 4 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, che prevedeva il cumulo del "donatum" con il "relictum" al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non dell'asse, ma della quota di eredità o del legato.
Commissione tributaria provinciale Emilia-Romagna , Reggio Emilia, sezione I, sentenza, 6 aprile 2022, n. 71 – Pres. Rel. Montanari

NOTA

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, - che disponeva il c.d. coacervo (o cumulo) del donatum con il relictum, non era diretto a includere nella base imponibile anche il donatum (oggetto di autonoma imposizione), ma solo a stabilire una forma di riunione fittizia nella massa ereditaria dei beni donati, ai soli fini della determinazione dell'aliquota da applicare per calcolare l'imposta sui beni relitti. Il sistema della riunione fittizia aveva una funzione antielusiva, così da evitare che il compendio ereditario venisse sottratto all'imposizione progressiva attraverso programmate donazioni fatte dal de cuius in vita. Posto che il coacervo determinava l'aliquota progressiva, eliminata quest'ultima in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell'asse globale, ma della quota di eredità o del legato, è venuto meno anche il coacervo. Se, da un lato, la Corte di Cassazione ha affermato l’abrogazione del coacervo per l’imposta di successione dall’altro lato, ne ha affermato l’esistenza ai fini del calcolo della franchigia esente dell’imposta sulle donazioni, mettendo così in crisi la tradizionale unitarietà di disciplina tra le due imposte. La Cassazione, con la sentenza 11 maggio 2017 n. 11677 ha affermato che l’art. 57 del d.lgs. n. 346 del 1990 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del valore globale dei beni oggetto della donazione, occorre tener conto anche delle donazioni effettuate tra il 25 ottobre 2001 ed il 28 novembre 2006. Una diversa interpretazione dell’art. 57 cit. avrebbe l’effetto della reintroduzione di una esenzione che, oltre a non essere prevista dalla lettera della norma, non è sorretta da una autonoma ratio legis che, anzi, in un’ottica costituzionalmente orientata, va individuata nella volontà del legislatore di determinare l’imposta in proporzione alla capacità contributiva, e dunque tenendosi conto del fatto che il beneficiario di donazioni che, nel loro complesso, superano di valore il milione di euro non può ragionevolmente godere della franchigia prevista”.

9. LEGATO – Forma della rinuncia al legato e condominio (Cc, articolo 649)
Ai sensi dell'art. 649 cod. civ. l'acquisto del bene oggetto del legato avviene automaticamente a favore del legatario al momento dell'apertura della successione salvo che consti la rinuncia del beneficiario. Quanto alla forma della rinuncia, a differenza della rinuncia all'eredità che deve avvenire con una determinata sacralità, poichè diverge sia per l'oggetto che per la portata della rinunzia, nulla stabilisce il codice civile a tal proposito né la giurisprudenza, la quale ritiene che non sia necessaria alcuna forma poiché l'art. 649 cod. civ. non prescrive nulla al riguardo e quanto agli effetti, la rinunzia al legato elimina retroattivamente gli effetti dell'acquisto già prodottisi in favore del legatario. Nel caso in esame parte attrice eccepiva la carenza di legittimazione in capo ai convenuti di convocare l'assemblea, così come di parteciparvi e votare validamente in quanto non avrebbero avuto alcun titolo, quali eredi della madre.
Tribunale di Trento, sentenza 15 marzo 2022 n. 166 – Giudice Fiorini

10. DIVORZIO - Il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere il mantenimento dei figli  (Cc, articoli 147, 337-septies; Legge 1 dicembre 1970 n. 898, articoli 3 e 5 )
Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies cod. civ. ad opera della legge 8 febbraio 2006, n. 54 [oggi confluito nell'art. 337 septies cod. civ.], sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento, cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorché concorrenti, sicché sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato.
Tribunale di Bologna, sentenza 24 giugno 2022 n. 1673 - Pres. Perla, Giud. Rel. Porreca

11. TESTAMENTO - Scheda testamentaria, alterazione della data e ammissibilità della querela di falso (Cc, articolo 602)
Quando l'erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell'art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l'alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni.
Corte d’Appello di Bologna, sentenza 25 luglio 2022 n. 1664 - Pres. Montanari, Cons. Rel. Allegra

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