Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in tema di diritto di famiglia e delle successioni del 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito del gennaio 2022 in materia di diritto di famiglia e delle successioni. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Successione – Mediazione obbligatoria, azione di riduzione e collazione
2.Assegno di separazione e divorzio – Prescrizione della corresponsione dell'assegno di mantenimento
3.Casa coniugale - Azione personale di rilascio del bene nei confronti dell'ex moglie, per illegittima detenzione
4.Filiazione - Accertamento giudiziale di paternità post mortem e azione di risarcimento nei confronti dell'erede del padre naturale
5.Mantenimento dei figli -- Natura alimentare ed indisponibile dei crediti per il mantenimento dei figli minorenni
6.Affidamento dei figli minori - Affidamento al servizio sociale dei minori a tempo indeterminato
7.Contratto atipico di mantenimento - Validità e aleatorietà del contratto atipico di mantenimento


1. SUCCESSIONE – Mediazione obbligatoria, azione di riduzione e collazione (C.c. articoli t. 564, 737, 747, 750, 751, 2702 e 2703; Dlgs 28/2010, articolo 11, comma 3)
La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale.
L'istituto della collazione, applicabile a ciascun figlio nei rapporti con i coeredi, ex articolo 737 cod. civ., presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse si è esaurito, come avvenuto nel caso in esame, non si fa luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, restando proponibile l'azione di riduzione, diretta alla sola reintegra della quota di riserva e ben diversa da quella di divisione.
L'azione di accettazione con beneficio di inventario ex articolo 564 cod. civ., è richiesta nel solo caso in cui l'azione di riduzione sia intentata verso terzi, e non anche quando si agisca nei confronti dei coeredi.
Per accertare la lesione della quota di riserva, bisogna procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, quanto ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (articoli 747 e 750 cod. civ.) e, quanto alle donazioni in denaro, con riferimento al valore nominale (articolo 751 cod civ.). Di seguito, devono calcolarsi la quota disponibile e la quota indisponibile, sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum, nonché imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con la conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante.
Tribunale Oristano, sentenza 6 aprile 2022, n. 194 – Pres. Sciarrillo, Giud. Rel. Angioi

2. ASSEGNO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO – Il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento si prescrive dalle singole scadenze di pagamento (Cc articoli 2934 e 2935; Cpc articoli 125, 137 e 48 0)
Nel caso delle obbligazioni periodiche, quali gli assegni alimentari e di mantenimento, finchè non si maturino i periodi di tempo ai quali sono correlati dal titolo su cui si fondano, il diritto a percepire la singola prestazione non può essere fatto valere, con la conseguenza che la prescrizione non può iniziare a decorrere.
ll diritto a percepire gli importi relativi alla rivalutazione monetaria dell'assegno periodico di mantenimento (adeguamento Istat) si prescrive nel termine di cinque anni dalla singola scadenza di pagamento.
In tema di separazione dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento.
Tribunale Cassino, sentenza 21 aprile 2022 n. 529 - Giudice Ciuffi

3. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE – Legittima l'azione personale di rilascio del bene nei confronti dell'ex moglie per illegittima detenzione (Cc articolo 337 sexies)
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile. Nel caso in esame, a seguito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, lo spostamento della residenza della figlia minore presso il padre ha fatto venir meno il presupposto dell'assegnazione della casa familiare alla madre.

NOTA

L'articolo 337-sexies c.c. statuisce che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", individuando così, un solo presupposto per la pronuncia del provvedimento di assegnazione: l'interesse dei figli conviventi. Il provvedimento di assegnazione può essere pronunciato a favore del genitore con cui convivono i figli, indipendentemente dal fatto che essi siano ancora minorenni, oppure abbiano già compiuto la maggiore età. È evidente che, venuto meno questo interesse, non possa che venir meno il vincolo che sulla casa familiare è stato apposto dal provvedimento di assegnazione; e ciò accade non solo quando il figlio maggiorenne raggiunga l'autosufficienza economica, ma anche nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti nelle sue abitudini di vita, tali per cui egli cessi di abitare stabilmente con il genitore assegnatario.
L'assegnazione della casa coniugale deve essere revocata quando vengono meno i presupposti e dunque, quando i figli dei coniugi cessano di convivere stabilmente con il genitore assegnatario oppure raggiungono l'autosufficienza economica.
L'aricolo. 337-sexies c.c. ha previsto inoltre che l'assegnazione sia revocata nel caso in cui:
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa;
nel caso in cui conviva stabilmente more uxorio;
nel caso contragga un nuovo matrimonio.
La giurisprudenza maggioritaria ha escluso che la mera sopravvenienza di una di tali cause di decadenza possa considerarsi soddisfacente al fine di determinare la revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare. Presupposto necessario al fine di determinare la cessazione del diritto di godimento è il previo esame dell'autorità giudiziale, rivolto a riscontrare quelle circostanze sopravvenute, potenzialmente modificative degli equilibri presi in considerazione in sede di assegnazione, che possano comportare una modificazione degli interessi del minore a t
al punto da determinare una variazione dell'assegnazione della casa familiare.
Il giudice ha un'ampia discrezionalità nel pronunciare il provvedimento di assegnazione, anche in presenza di figli conviventi e non autosufficienti: infatti, pur dovendo prendere in considerazione principalmente il loro interesse, può anche decidere di non assegnare l'immobile al genitore con cui i figli vivono e ciò sia nei casi in cui consideri tale opzione non corrisponde effettivamente all'interesse da tutelare prioritariamente, sia nell'ipotesi in cui le circostanze del caso concreto portino a ritenere che una miglior composizione globale di tutti gli interessi coinvolti nella crisi familiare, possa concretizzarsi solo con l'allontanamento dei figli e del genitore con essi convivente dalla casa in cui la famiglia viveva unita.

Tribunale Torino, sezione VIII, sentenza 13 aprile 2022, n 1650 – Giudice De Magistris

4. FILIAZIONE - Accertamento giudiziale di paternità post mortem e azione di risarcimento nei confronti dell'erede del padre naturale (Costituzioane, articoli 2 e 30; Cc articoli 147, 148 e 2729)
Gli obblighi dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli stabiliti dagli articoli 2 e 30 Cost. e 147 e 148 c.c. sussistono per il solo fatto di averli generati e decorrono dal momento della nascita, sicché essi non vengono meno ove un figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, essendo sorti ab origine nei confronti di entrambi … ne consegue che il figlio naturale ha diritto fin dalla nascita a condividere con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell'equilibrio psico-fisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione, sicché laddove alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi legati alla condizione di genitore, la privazione degli elementi fondanti il nucleo dei doveri di solidarietà del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione degli obblighi che la Costituzione e le norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento pongono in capo ai genitori, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale.
Tribunale di Modena, sentenza 4 aprile 2022 n. 419 – Pres. Di Pasquale, Rel. Bolondi

5. MANTENIMENTO DEI FIGLI - Il credito relativo al mantenimento dei figli non è compensabile (Cc articoli 315 -bis, 433, 447, 1246 n.5)
Il credito relativo al mantenimento dei figli (anche maggiorenni, se ancora non economicamente indipendenti) ed il credito a titolo di mantenimento del coniuge hanno struttura e natura diverse e, proprio per la loro diversità ontologica, soggiacciono a regimi giuridici differenti.
E'vietata la compensazione fra crediti alimentari derivanti da inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole e controcrediti per omessa corresponsione della quota di spese straordinarie.

NOTA
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 315-bis e 433 c.c., il credito relativo al mantenimento dei figli, in quanto riferito a soggetti carenti di autonomia economica, come tali titolari di un diritto di sostentamento, presuppone uno stato di bisogno strutturale ed ha, dunque, natura propriamente alimentare. Tale natura conferisce al suddetto credito carattere di indisponibilità ed impignorabilità, fatta eccezione per quel che riguarda i crediti aventi pari natura, ed impedisce che lo stesso possa esser oggetto del meccanismo di elisione reciproca dei crediti tipico dell'istituto della compensazione.
Nel disporre che l'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate si riferisce espressamente alla non operabilità della compensazione con riferimento ai crediti di natura alimentare. L'articolo 447 c.c. rappresenta, pertanto, un'eccezione al principio della libera operatività della compensazione come tale non suscettibile di estensione analogica al credito di mantenimento del coniuge separato.

Tribunale di Modena, sentenza 9 febbraio 2022 n. 135 - Giudice Lucchi

6. AFFIDAMENTO DEI MINORI - Affidamento al servizio sociale dei minori a tempo indeterminato (Cc articoli 330 e 333; Legge 4 maggio 1983 n. 184, articolo 4)
Lecito l'affidamento al servizio sociale dei figli minori senza previsione di un termine.

NOTA
L'affidamento ai servizi sociali dei minori è previsto laddove i comportamenti dei genitori siano pregiudizievoli per i figli e può concretamente attuarsi attraverso il collocamento in una famiglia affidataria, oppure attraverso il collocamento presso la famiglia di origine, o anche presso uno solo dei genitori o un parente. In questi casi, fatta salva la decadenza dalla responsabilità genitoriale o diverse indicazioni del Giudice, le scelte di straordinaria amministrazione sulla vita dei minori restano di competenza dei genitori biologici.
L'affidamento ai servizi sociali è disciplinato da diverse norme alcune incluse nel codice civile e in particolare, dall'articolo 4 della Legge 4 maggio 1983 n. 184 (Legge sull'adozione) che prevede che con il consenso dei genitori biologici, o anche in assenza di questo il minore può temporaneamente essere affidato per una durata massima di 24 mesi prorogabili ad una famiglia affidataria, laddove l' ambiente di origine non consenta uno sviluppo armonico e sereno dello stesso. Rimane un dato ormai assodato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria che la dichiarazione di adottabilità è una extrema ratio percorribile solo in ipotesi di assoluta impossibilità di recuperare un rapporto con la famiglia di origine.
Come incidentalmente detto prima, anche il codice civile prevede una regolamentazione dell' affidamento ai servizi sociali all' aricolo 337 ter c.c. che dispone che il giudice…"adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio."
Con riferimento al caso prospettato dal decreto capitolino, va evidenziato che la misura dell'affidamento al servizio sociale viene oggi impiegata dal tribunale civile nelle separazioni giudiziali, nei divorzi e nei giudizi di affidamento dei figli minori.
E' da evidenziare che i provvedimenti di affidamento attribuiscono ai servizi sociali un mandato generico, affidando nella pratica ampi poteri al servizio sociale. L'elemento critico è dato dal fatto che la legge non stabilisce la durata di questi provvedimenti che dovrebbero avere natura temporanea per espressa previsione normativa.
Nel caso in esame infatti, il decreto che definisce il giudizio dispone che le due minori vengano affidate al servizio sociale senza prevedere né un termine né una rivalutazione: se così è, l'affidamento al Servizio avrebbe durata fino alla maggiore età dei minori (nel caso di specie, di 8 e 11 anni), svilendo il ruolo dei genitori di fatto, limitati nell'esercizio della genitorialità.

• Tribunale di Roma, decreto 5 aprile 2022 – Pres. Ienzi, Giud. rel. est. Ciani

7. CONTRATTO ATIPICO DI MANTENIMENTO - Validità e aleatorietà del contratto atipico di mantenimento (Cc articolo 1872)
Il negozio di vitalizio alimentare o assistenziale, integrante contratto atipico di mantenimento, è caratterizzato dall'essenziale requisito dell'aleatorietà, da individuare attraverso la comparazione delle prestazioni secondo un giudizio di presumibile equivalenza o palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. Ciò in quanto l'aleatorietà del contratto è in funzione dell'incertezza obiettiva iniziale della vita e della conseguente eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante (dipendenti non soltanto dalla sopravvivenza del beneficiario, ma anche dalle sue condizioni di salute, il cui peggioramento implica un aggravio delle cure) ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio.
Tribunale di Benevento, sentenza 2 febbraio 2022 – Giud. Cusani

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